N. 3 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 3 gennaio 2018

Ricorso per questione di legittimita'  costituzionale  depositato  in
cancelleria il 3 gennaio  2018  (del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri). 
 
Enti locali - Norme della  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige  -
  Istituzione del Comune di Sen Jan  di  Fassa-Sen  Jan  mediante  la
  fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo  di  Fassa-Vich  -
  Denominazione del Comune di nuova istituzione. 
- Legge della Regione Trentino-Alto  Adige  31  ottobre  2017,  n.  8
  (Istituzione del nuovo comune  di  Sen  Jan  di  Fassa  -  Sen  Jan
  mediante la fusione dei comuni di pozza di  Fassa-Poza  e  Vigo  di
  Fassa-Vich), art. 1. 
(GU n.6 del 7-2-2018 )
    Ricorso ex art.  127  Cost.  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri pro tempore, rappresentato e difeso ex lege  dall'Avvocatura
generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei  Portoghesi
n. 12, e' domiciliato per legge; 
    Contro  la  Regione  autonoma  Trentino-Alto  Adige/Sudtirol,  in
persona del presidente in carica della giunta regionale, con  sede  a
Trento, via Gazzoletti, 2, per la declaratoria  della  illegittimita'
costituzionale  giusta  deliberazione  del  Consiglio  dei   Ministri
assunta nella seduta del giorno 22 dicembre 2017, dell'art.  1  della
legge della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol 31  ottobre
2017, n. 8 pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige/Sudtirol n. 44, numero straordinario n. 1, del 31
ottobre 2017. 
 
                          Premesse di fatto 
 
    In data 31 ottobre 2017, sul n. 44 - numero straordinario n. 1  -
del  Bollettino  ufficiale  della  Regione   autonoma   Trentino-Alto
Adige/Sudtirol, e' stata pubblicata la legge 31 ottobre 2017,  n.  8,
intitolata «Istituzione del nuovo comune di Sen Jan di  Fassa  -  Sen
Jan mediante la fusione dei comuni di Pozza di Fassa-Poza e  Vigo  di
Fassa-Vich». 
    In particolare, ed ai fini che qui interessano,  l'art.  1  della
legge dispone l'istituzione, a decorrere dal  1°  gennaio  2018,  del
Comune di Sen Jan di Fassa-Sen Jan mediante la fusione dei comuni  di
Pozza di Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich.  Tale  disposizione,  nella
parte in cui la denominazione del  Comune  di  nuova  istituzione  e'
espressa soltanto in  lingua  ladina  -  anziche'  congiuntamente  in
lingua  italiana  e  in  lingua  ladina  -,   e'   costituzionalmente
illegittima perche' eccede le competenze regionali violando, in primo
luogo, e frontalmente, l'art.  99  dello  Statuto  di  autonomia  del
Trentino-Alto Adige/Sudtirol - approvato con decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670  -  nonche',  e  comunque,  i
principi desumibili dagli articoli 6 e 5 della Carta fondamentale. 
    Tale norma viene pertanto impugnata con il  presente  ricorso  ex
art.  127  Cost.  affinche'  ne  sia  dichiarata  la   illegittimita'
costituzionale e ne sia pronunciato il conseguente annullamento per i
seguenti 
 
                          Motivi di diritto 
 
    Come s'e'  detto  in  premessa,  l'art.  1  della  legge  dispone
l'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 2018, del Comune di Sen Jan
di  Fassa-Sen  Jan  mediante  la  fusione  dei  comuni  di  Pozza  di
Fassa-Poza e Vigo di Fassa-Vich. 
    La  norma  costituisce  espressione  della  potesta'  legislativa
riservata  alla   Regione   autonoma   Trentino-Alto   Adige/Sudtirol
dall'art. 7 dello Statuto di autonomia - approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.  670  -  a  mente  del
quale «Con leggi della Regione, sentite le  popolazioni  interessate,
possono  essere  istituiti  nuovi  comuni  e   modificate   le   loro
circoscrizioni e denominazioni». 
    Tale disposizione, nella parte in cui la denominazione del Comune
di nuova istituzione e' espressa soltanto in lingua ladina - anziche'
congiuntamente  in  lingua  italiana  e  in  lingua  ladina   -,   e'
costituzionalmente illegittima contrastando innanzitutto  con  l'art.
99 dello Statuto di autonomia - che, come noto, ha valore e forza  di
legge costituzionale -  a  mente  del  quale  (anche)  nella  Regione
autonoma Trentino-Alto Adige/Sudtirol la lingua ufficiale dello Stato
e' quella italiana; ma si pone  pure  in  contrasto  con  i  principi
desumibili dagli articoli 6 e 5 Cost. che, garantendo, la  prima,  la
tutela  delle  minoranze  linguistiche  e,  la  seconda,  l'unita'  e
l'indivisibilita'   della    Repubblica,    ostano    a    previsioni
discriminatorie della maggioranza  linguistica  italiana  e,  quindi,
all'utilizzo di denominazioni  toponomastiche  espresse,  come  nella
fattispecie, unicamente nell'idioma locale. 
    E' ben vero che lo stesso Statuto garantisce, all'art.  102,  una
tutela  specifica  alle  popolazioni  ladine  del  Trentino   -   «le
popolazioni ladine e quelle mochene e cimbre dei comuni di  Fierozzo,
Frassilongo,  Palu'  del  Fersina  e  Luserna  hanno   diritto   alla
valorizzazione delle proprie iniziative ed  attivita'  culturali,  di
stampa e ricreative, nonche' al rispetto della toponomastica e  delle
tradizioni delle popolazioni stesse» -; ma e' altrettanto vero che il
rispetto  della  toponomastica  delle  popolazioni  ladine  non  puo'
risolversi  nell'eliminazione,  tout   court,   della   toponomastica
italiana. 
    Detto in altri termini, la  tutela  della  minoranza  linguistica
ladina  si  realizza,  in  ambito  toponomastico,  su  un  piano   di
concorrenza,  e  non  di  alternativita',  e,  quindi,  mediante   la
compresenza della denominazione italiana del toponimo -  lingua  che,
come dichiara e riconosce lo stesso Statuto, e' e  rimane  la  lingua
ufficiale dello Stato - e di quella ladina. 
    Opinare  diversamente,  e  consentire  la  presenza  della   sola
toponomastica     locale     significherebbe     infatti      operare
un'inaccettabile, inammissibile  e,  soprattutto,  costituzionalmente
illegittima discriminazione alla rovescia a danno  della  maggioranza
(linguistica) italiana. 
    Tant'e' che, anche nella Provincia autonoma  di  Bolzano  -  ove,
com'e'  noto,  vige  un  bilinguismo   perfetto   anche   in   ambito
toponomastico - i nomi dei luoghi  debbono  essere  indicati  sia  in
lingua italiana sia in lingua tedesca: non a caso  l'art.  101  dello
Statuto stabilisce che «nella provincia di Bolzano le amministrazioni
pubbliche devono usare, nei riguardi dei cittadini di lingua tedesca,
anche  la  toponomastica   tedesca»,   evidenziando   la   particella
aggiuntiva «anche» la concomitante necessaria presenza  del  toponimo
italiano. 
    Coerente con l'impostazione statutaria e' del  resto  il  decreto
legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, recante  «Norme  di  attuazione
dello statuto speciale della regione Trentino Alto Adige  concernenti
disposizioni di tutela delle popolazioni  ladine,  mochena  e  cimbra
della provincia di Trento» - il quale, nell'individuare le  localita'
ladine (art. 5), elenca i comuni di «Campitello  di  Fassa-Ciampedel,
Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin,  Moena-Moena,  Pozza  di  Fassa-Poza,
Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich», tutti espressi rigorosamente - e
correttamente - nella forma bilingue. 
    Insomma, se nella provincia di Bolzano  -  nella  quale  vige  la
regola del bilinguismo perfetto - la tutela delle minoranze  tedesche
e ladine non esonera dall'utilizzo della  toponomastica  italiana,  a
piu' forte ragione  nella  provincia  di  Trento  -  nella  quale  il
bilinguismo non opera - la tutela delle minoranze ladine,  mochene  e
cimbre non puo' esimere dal - contestuale e primario - utilizzo della
lingua ufficiale nazionale. 
    L'analisi  sistematica  della  normativa   statale   emanata   in
attuazione dell'art. 6 della Costituzione conferma l'esattezza  delle
conclusioni   attinte   in   merito   alla   palese    illegittimita'
costituzionale della disposizione impugnata. 
    A cominciare dalla legge 15 dicembre  1999,  n.  482,  contenente
«Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» ed
applicabile anche nelle regioni a statuto speciale  fino  all'entrata
in vigore di specifiche norme di attuazione (cosi' l'art.  18,  comma
2), il cui art. 1, pur dichiarando  che  la  Repubblica  promuove  la
valorizzazione, oltre che  del  patrimonio  linguistico  e  culturale
della lingua  italiana,  di  quello  delle  lingue  e  delle  culture
tutelate  dalla  stessa  legge  (comma  2),  e'  pero'  assolutamente
perentorio ed inequivoco  nell'affermare  che  «La  lingua  ufficiale
della Repubblica e' l'italiano» (comma 1). 
    Il successivo art. 10 precisa poi che «nei comuni di cui all'art.
3 - in quelli, cioe', nei quali sono presenti minoranze  linguistiche
storiche: n.d.r. -, in aggiunta ai  toponimi  ufficiali,  i  consigli
comunali possono deliberare  l'adozione  di  toponimi  conformi  alle
tradizioni e  agli  usi  locali»:  la  norma,  dunque,  contempla  la
possibilita' di aggiungere al toponimo  ufficiale  -  che  e'  quello
italiano, lingua ufficiale dello Stato ai sensi del precedente art. 1
- il toponimo locale, e non certo la facolta' di eliminare  il  primo
«a beneficio» del secondo, come ha appunto illegittimamente fatto  la
legge regionale qui impugnata. 
    Il quadro normativo sopra richiamato si  completa  con  la  legge
provinciale trentina 27 agosto 1987, n. 16, recante «Disciplina della
toponomastica», la quale, pur non occupandosi - stante la  competenza
regionale al riguardo - della denominazione dei comuni, al  Capo  II,
intitolato  «Uso  della  toponomastica»,  nel  definire   criteri   e
modalita' per l'attribuzione delle denominazioni delle frazioni (art.
7) nonche'  delle  strade,  piazze  cd  edifici  pubblici  (art.  8),
chiarisce comunque, all'art. 10, che «ferme restando le denominazioni
attribuite in base  agli  articoli  precedenti  che  hanno  carattere
ufficiale,  le  amministrazioni  comunali   possono   deliberare   di
affiancare  -  e  non  sostituire:  n.d.r.  -  ad  esse  i   toponimi
tradizionalmente usati in sede locale» (comma 1). 
    Ancor piu' di recente, l'art. 19 della legge provinciale trentina
19 giugno 2008, n. 6 - «Norme di tutela e promozione delle  minoranze
linguistiche locali» - stabilisce che, «fatte salve le  denominazioni
dei comuni, le indicazioni e le segnalazioni relative a  localita'  e
toponimi  di  minoranza  sono   di   regola   espresse   nella   sola
denominazione ladina, mochena e cimbra» (comma 6):  da  questa  legge
risulta dunque che, mentre le localita' e  i  toponimi  di  minoranza
possono essere - e sono di regola - espressi nel solo  idioma  locale
(ladino,  mocheno  o  cimbro),  questo  non  puo'  avvenire  per   le
denominazioni dei comuni  le  quali  debbono  essere  necessariamente
espresse anche - e soprattutto - in italiano - lingua ufficiale dello
Stato -, tant'e' che la stessa legge, nel momento  in  cui  individua
gli ambiti territoriali di insediamento delle minoranze, indica tutte
le denominazioni dei comuni in forma bilingue. 
    La centralita' dell'italiano - che, come lingua  ufficiale  dello
Stato, non puo' essere sostituito da altre  lingue  locali  le  quali
possono, al piu',  affiancarlo  -  trova  del  resto  conferma  nella
recente sentenza di codesta Corte n. 42/2017 la quale,  sia  pure  in
diversa  fattispecie,  ha  ribadito,  in   relazione   al   principio
fondamentale  della  tutela  delle  minoranze  linguistiche  di   cui
all'art.  6  della  Costituzione,  «come  la  lingua  sia   "elemento
fondamentale  di  identita'  culturale  e  ...  mezzo   primario   di
trasmissione  dei  relativi  valori"  (sentenza  n.  62  del   1992),
"elemento  di  identita'  individuale  e  collettiva  di   importanza
basilare" (sentenza n. 15 del 1996).  Cio'  che  del  pari  vale  per
l'unica lingua ufficiale" del sistema costituzionale (sentenza n.  28
del 1982) - la lingua italiana - la  cui  qualificazione,  ricavabile
per implicito dall'art. 6 Cost. ed espressamente  ribadita  nell'art.
1, comma 1, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (Norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche e storiche), oltre che  nell'art.
99 dello  Statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige,  "non  ha
evidentemente  solo  una  funzione  formale,  ma  funge  da  criterio
interpretativo generale", teso a evitare che  altre  lingue  "possano
essere intese come alternative alla lingua italiana" o comunque  tali
da porre quest'ultima "in posizione marginale" (sentenza n.  159  del
2009)». 
    Alla stregua  delle  considerazioni  che  precedono  puo'  dunque
concludersi che, indicando nella sola lingua ladina la  denominazione
del Comune di nuova  istituzione  di  Sen  Jan  di  Fassa-Sen  Jan  -
risultante dalla fusione dei Comuni di Pozza di Fassa-Poza e Vigo  di
Fassa-Vich,  nella  cui  denominazione  era   peraltro   storicamente
presente anche quella italiana di San Giovanni -, la Regione autonoma
del   Trentino-Alto   Adige/Sudtirol   ha    esercitato    in    modo
costituzionalmente non corretto la competenza legislativa alla stessa
spettante  in  materia  di  denominazione   dei   comuni   di   nuova
istituzione: con cio' violando, ad un tempo, la norma di cui all'art.
99 dello Statuto di autonomia e i principi ricavabili dagli  articoli
6 e 5 della Carta fondamentale. 
 
                               P.Q.M. 
 
    Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  chiede  che  codesta
ecc.ma Corte  voglia  dichiarare  costituzionalmente  illegittimo,  e
conseguentemente  annullare,  per  i  motivi  sopra   rispettivamente
indicati ed illustrati, l'art. 1 della legge della  Regione  autonoma
Trentino-Alto Adige/Sudtirol 31 ottobre 2017,  n.  8  pubblicata  nel
Bollettino   ufficiale   della   Regione    autonoma    Trentino-Alto
Adige/Sudtirol n. 44 - numero straordinario n. 1  -  del  31  ottobre
2017, come da delibera  del  Consiglio  dei  Ministri  assunta  nella
seduta del giorno 22 dicembre 2017. 
    Con  l'originale  notificato  del  ricorso  si  depositeranno   i
seguenti atti e documenti: 
        1. attestazione relativa  alla  approvazione,  da  parte  del
Consiglio dei Ministri nella riunione del giorno  22  dicembre  2017,
della determinazione di impugnare l'art. 1 della legge della  Regione
autonoma  Trentino-Alto  Adige/Sudtirol  31  ottobre   2017,   n.   8
pubblicata  nel   Bollettino   ufficiale   della   Regione   autonoma
Trentino-Alto Adige/Sudtirol n. 44 - numero straordinario n. 1 del 31
ottobre 2017, secondo i termini e per  le  motivazioni  di  cui  alla
allegata relazione  del  Ministro  per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie; 
        2. copia  della  legge  regionale  impugnata  pubblicata  nel
Bollettino   ufficiale   della   Regione    autonoma    Trentino-Alto
Adige/Sudtirol n. 44 - numero straordinario n. 1  -  del  31  ottobre
2017. 
    Con riserva di illustrare e sviluppare in prosieguo i  motivi  di
ricorso anche alla luce delle difese avversarie. 
 
        Roma, 24 dicembre 2017 
 
       p. Il Vice Avvocato Generale dello Stato: Salvatorellli