N. 51 ORDINANZA 24 gennaio - 5 marzo 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via principale. 
 
Bilancio e contabilita' pubblica - Bilancio di previsione finanziario
  per il triennio 2017-2019 Variazioni alle previsioni di spesa. 
- Legge della Regione Campania 20 gennaio 2017,  n.  4  (Bilancio  di
  previsione finanziario per  il  triennio  2017-2019  della  Regione
  Campania). 
-   
(GU n.10 del 7-3-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di legittimita'  costituzionale  della  legge  della
Regione Campania 20  gennaio  2017,  n.  4  (Bilancio  di  previsione
finanziario  per  il  triennio  2017-2019  della  Regione  Campania),
promosso dal  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  con  ricorso
notificato il 21-24 marzo 2017, depositato in cancelleria il 31 marzo
2017 e iscritto al n. 35 del registro ricorsi 2017. 
    Visto l'atto di costituzione della Regione Campania; 
    udito nella camera di consiglio del 24 gennaio  2018  il  Giudice
relatore Aldo Carosi. 
    Ritenuto che,  con  ricorso  depositato  il  31  marzo  2017,  il
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  rappresentato  e   difeso
dall'Avvocatura  generale  dello  Stato,  ha  promosso  questione  di
legittimita' costituzionale della legge  della  Regione  Campania  20
gennaio 2017,  n.  4  (Bilancio  di  previsione  finanziario  per  il
triennio 2017-2019 della Regione Campania), in  riferimento  all'art.
117, secondo  comma,  lettera  e),  della  Costituzione,  nonche'  in
riferimento agli artt. 3, comma 16, 42, commi 12,  13  e  14,  ed  al
punto 9/3 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 23  giugno  2011,
n.  118  (Disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42); 
    che, secondo il ricorrente, la legge di bilancio n. 4  del  2017,
nel recepire  contabilmente  quanto  gia'  illegittimamente  disposto
dalla  legge  della  Regione  Campania  14  novembre  2016,   n.   31
(Rendiconto  Generale  della   Regione   Campania   per   l'esercizio
finanziario 2013) e dalla legge della  Regione  Campania  7  dicembre
2016, n. 36 (Assestamento al bilancio di previsione  2016-2018  della
Regione Campania), prevedendo un disavanzo di amministrazione pari ad
euro 136.452.242,42 per l'anno 2017, euro 138.036.312,39  per  l'anno
2018 ed euro 139.661.146,13 per l'anno 2019, avrebbe aumentato  nello
stato  di  previsione  delle  spese  la  quota  annua  del  disavanzo
derivante dal riaccertamento straordinario dei residui  da  ripianare
senza rispettare il procedimento previsto dall'art. 42, commi 12,  13
e 14, del d.lgs. n. 118 del  2011,  per  l'applicazione  in  bilancio
dell'eventuale maggior disavanzo, normativa  evocata  come  parametro
interposto in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici; 
    che, con atto depositato il 20 aprile 2017, si e'  costituita  in
giudizio  la  Regione  Campania,  deducendo   l'inammissibilita'   e,
comunque, l'infondatezza della questione; 
    che, successivamente, il Presidente del Consiglio  dei  ministri,
su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri in data 6 giugno
2017, ha rinunciato al ricorso; 
    che tale rinuncia e' stata accettata dalla Regione Campania. 
    Considerato che il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  ha
rinunciato al ricorso indicato in epigrafe; 
    che detta rinuncia e' stata accettata dalla Regione Campania; 
    che la rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita
determina, ai sensi  dell'art.  23  delle  Norme  integrative  per  i
giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del processo. 
    Visti l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87,
e gli artt. 9, comma 2, e 23 delle Norme integrative  per  i  giudizi
davanti alla Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara estinto il processo. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                       Aldo CAROSI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 5 marzo 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA