Regolamento recante modifiche al decreto 11 dicembre 1997, n. 507, concernente «Norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato». (14G00108)(GU n.149 del 30-6-2014)
Vigente al: 15-7-2014
IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO Visto l'articolo 1, comma 1, della legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la soppressione della tassa di ingresso ai musei statali; Visti gli articoli 101, 102, 110, 130, nonche', in particolare, l'articolo 103, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio; Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attivita' culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1977, n. 59"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attivita' culturali a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296"; Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per l'istituzione del biglietto di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichita', parchi e giardini monumentali; Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 24 giugno 2013, n. 71, di conversione del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 19 giugno 2014; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, effettuata con nota del 27 giugno 2014; Adotta il seguente regolamento: Articolo unico 1. All'articolo 4 del decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La prima domenica di ogni mese e' in ogni caso libero l'accesso a tutti gli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee."; b) al comma 3: 1) all'alinea, dopo la parola "gratuito", sono inserite le seguenti: "agli istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'articolo 1, comma 1, ivi inclusi, in assenza di un percorso espositivo separato e di un biglietto distinto, gli spazi in cui sono allestite mostre o esposizioni temporanee"; 2) alla lettera e), le parole "o che abbiano superato il sessantacinquesimo" sono soppresse. 2. Le modificazioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2014. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 27 giugno 2014 Il Ministro: Franceschini Visto, il Guardasigilli: Orlando Registrato alla Corte dei conti il 30 giugno 2014 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. Salute e Min. Lavoro, foglio n. 2516