MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 30 ottobre 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Reccio Granara Silvana Paola,  di  titolo
di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione
di psicologo. (12A12293) 
(GU n.278 del 28-11-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     delle professioni sanitarie 
                        e delle risorse umane 
                  del Servizio sanitario nazionale 
 
   Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero, e successive  modifiche  ed
integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394 "Regolamento  recante  norme  di  attuazione  del  T.U.  a  norma
dell'art. 1, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998  n.  286"  e
successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il D.P.R. 18  ottobre
2004, n. 334; 
  Visto, in particolare, l'art.  49  relativo  al  riconoscimento  di
titoli abilitanti all'esercizio delle professioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007,  n.  206  concernente
l'attuazione della direttiva 2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali; 
  Visto, in particolare, l'art. 60 commi 2, 3 e 4  di  detto  decreto
legislativo; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,  n.
328 concernente  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»; 
  Visto l'art. 29 della Legge 18 febbraio 1989,  n.  56,  cosi'  come
modificato dalla legge 28 febbraio 2008, n.  31  di  conversione  del
decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248; 
  Vista l'istanza in data  23  luglio  2012,  corredata  da  relativa
documentazione, con la quale la Sig.ra Reccio Granara Silvana  Paola,
nata  a  Barranco,  Lima  -  Peru'  il  giorno  26  marzo  1974,   di
cittadinanza   spagnola,   ha   chiesto   a   questo   Ministero   il
riconoscimento del titolo di «Licenciada en  Psicologia»,  rilasciato
in data 28 giugno 2002  dalla  "Universidad  'Inca  Garcilaso  de  la
Vega'" di Lima (Peru'), ai  fini  dell'esercizio,  in  Italia,  della
professione di psicologo; 
  Accertata la completezza  e  la  regolarita'  della  documentazione
prodotta dall'interessata; 
  Preso atto che nella riunione della Conferenza dei servizi, di  cui
all'art. 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, tenutasi
presso questo Ministero in  data  8  ottobre  2012,  si  e'  ritenuto
sussistano i requisiti per il riconoscimento del titolo in  questione
senza attribuzione di misura compensativa; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; 
  Visto l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il  quale
il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione  delle
professioni sanitarie e delle risorse umane  del  servizio  sanitario
nazionale, ha  disposto  che  per  le  attivita'  di  amministrazione
corrente, compresi  i  provvedimenti  finali  di  riconoscimento  dei
titoli ovvero di diniego nonche' i decreti di attribuzione di  misura
compensativa, i direttori degli uffici sono  delegati  per  la  firma
degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. A  partire  dalla  data  del  presente  decreto,  il  titolo  di
«Licenciada en Psicologia», rilasciato in data 28 giugno  2002  dalla
"Universidad 'Inca Garcilaso de la Vega'" di Lima (Peru') alla Sig.ra
Reccio Granara Silvana Paola, nata a Barranco, Lima - Peru' il giorno
26/03/1974, di cittadinanza spagnola, e'  riconosciuto  quale  titolo
abilitante all'esercizio in Italia della professione di psicologo. 
  2.  La  Dott.ssa  Reccio  Granara  Silvana  Paola   e',   pertanto,
autorizzata ad esercitare in Italia la  professione  di  "Psicologo",
previa iscrizione all'albo  degli  Psicologi  -  sez.  A  dell'Ordine
territorialmente competente, che  accerta  la  conoscenza,  da  parte
dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni
che regolano  l'esercizio  professionale  in  Italia  e  provvede  ad
informare questo Dicastero della avvenuta iscrizione. 
  3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma  8-bis  D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394,  qualora  il  sanitario  non  si  iscriva  al
relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due  anni  dal
suo rilascio. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
    Roma, 30 ottobre 2012 
 
                                     p. Il direttore generale: Parisi