MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 16 gennaio 1991 

  Aggiornamento   delle   norme  tecniche  per  la  disciplina  della
costruzione e dell'esercizio di linee elettriche aeree esterne.
(GU n.40 del 16-2-1991)

                   IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
                           DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEI TRASPORTI, DELL'INTERNO E DELL'INDUSTRIA, DEL
   COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO.
  Visto l'art. 2, secondo comma, della legge 28 giugno 1986, n. 339;
  Visto  il  decreto  interministeriale  21  marzo  1988, n. 449, che
approva il regolamento di esecuzione della legge  anzidetta,  recante
norme  tecniche  per la disciplina della costruzione e dell'esercizio
di linee elettriche aeree esterne;
  Riconosciuta  la  necessita'  di  apportare modifiche agli articoli
2.1.05 e 2.1.08 del citato regolamento  in  riferimento  a  possibili
effetti  sulla  salute  derivanti dai campi elettromagnetici prodotti
dalle linee elettriche aeree;
  Sentito il parere del Consiglio nazionale delle ricerche;
  Sulla proposta del comitato elettrotecnico italiano;
                               Decreta:
  Gli  articoli  2.1.05 e 2.1.08 del regolamento di cui alle premesse
sono sostituiti dai seguenti:
  2.1.05 - Altezza dei condutori sul terreno e sulle acque
   non navigabili.
  Tenuto  conto  sia del rischio di scarica che dei possibili effetti
provocati  dall'esposizione  ai  campi  elettrici  e   magnetici,   i
conduttori, nelle condizioni indicate nella ipotesi 3) di 2.2.04, non
devono avere in alcun punto una  distanza  verticale  dal  terreno  e
dagli specchi lagunari o lacuali non navigabili minore di:
    a) 5 m per le linee di classe zero e prima e per le linee in cavo
aereo di qualsiasi classe;
    (5,5  + 0,006 U) m e comunque non inferiore a 6 m per le linee di
classe seconda e terza con U (minore) 300 kV;
    la  maggiore  tra  (5,5 + 0,006 U) m e 0,0195 U m per le linee di
classe terza con 300 kV (minore) U (minore) 800 kV;
    (15,6  +  0,010  (U  - 800)) m per le linee di classe terza con U
(maggiore) 800 kV.
  Nel   caso   di   attraversamento  di  aree  adibite  ad  attivita'
ricreative,  impianti  sportivi,  luoghi  d'incontro,   piazzali   di
deposito  e  simili,  i  conduttori  delle  linee di classe terza con
tensione  superiore  a  300  kV,  nelle  medesime  condizioni   sopra
indicate,  non devono avere in alcun punto una distanza verticale dal
terreno minore di:
    b)  (9,5  + 0,023 (U - 300)) m per le linee con 300 kV (minore) U
(minore)  800 kV.
    (21 + 0,015 (U - 800)) m per le linee con U (maggiore) 800 kV.
  Le  distanze  di  cui ai punti a ) e b) si riferiscono a conduttori
integri in tutte le campate e devono essere misurate prescindendo sia
dall'eventuale   manto   di  neve,  sia  dalla  vegetazione  e  dalle
ineguaglianze del terreno dovute alla lavorazione.
  Non  e'  richiesta  la  verifica  delle  distanze  di  rispetto con
condutori rotti o disuniformemente caricati.
  E' ammesso derogare dalle prescrizioni del presente articolo quando
si tratti di linee sovrapassanti  i  terreni  recintati  con  accesso
riservato al personale addetto all'esercizio elettrico.
2.1.08 - Distanze di rispetto dai fabbricati.
  I  conduttori  delle  linee  di  classe  zero e prima devono essere
inaccessibili dai fabbricati senza l'aiuto di mezzi speciali o  senza
deliberato proposito.
  Tenuto  conto  sia del rischio di scarica che dei possibili effetti
provocati  dall'esposizione  ai  campi  elettrici  e   magnetici,   i
conduttori  delle  linee  di classe seconda e terza, nelle condizioni
indicate nell'ipotesi 3) di 2.2.04, non devono avere  alcun  punto  a
distanza  dai  fabbricati  minore  di  (3 + 0.010 U) m, con catenaria
verticale e di (1,5 + 0,006 U) m, col minimo di 2  m,  con  catenaria
supposta inclinata di 30› sulla verticale.
  Inoltre  i  conduttori  delle linee di classe seconda e terza con U
(minore) 300 kV, nelle  condizioni  di  cui  sopra  e  con  catenaria
verticale,  non  devono  avere  un'altezza  su terrazzi e tetti piani
minore di 4 m, mentre per i conduttori delle linee  di  terza  classe
con U (maggiore) 300 kV la medesima altezza non puo' essere inferiore
a quella prescritta da 2.1.05- b).
  Nessuna distanza e' richiesta per i cavi aerei.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
   Roma, 16 gennaio 1991
                   Il Ministro dei lavori pubblici
                               PRANDINI
                      Il Ministro dei trasporti
                               BERNINI
                       Il Ministro dell'interno
                                SCOTTI
                      Il Ministro dell'industria
                   del commercio e dell'artigianato
                              BATTAGLIA