COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 2 agosto 2013 

Nuovo regolamento per le agevolazioni  in  favore  di  imprese  miste
operanti in paesi in via di sviluppo  (legge  n.  49/1987,  art.  7).
(Delibera n. 56/2013). (14A01593) 
(GU n.51 del 3-3-2014)

 
                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
 
  Vista  la  legge  26  febbraio  1987,  n.  49,  recante  la  «Nuova
disciplina della cooperazione dell'Italia  con  i  Paesi  in  via  di
sviluppo»; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, della predetta legge, che
stabilisce che  la  cooperazione  allo  sviluppo  e'  finalizzata  al
soddisfacimento  dei  bisogni  primari  e   in   primo   luogo   alla
salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare,  alla
valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio
ambientale,  all'attuazione  e  al  consolidamento  dei  processi  di
sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale  dei
Paesi in via di  sviluppo  e  deve  essere  altresi'  finalizzata  al
miglioramento  della  condizione  femminile  e  dell'infanzia  ed  al
sostegno della promozione della donna; 
  Visto il successivo art. 7, comma 1, della legge n.  49/1987,  come
sostituito dall'art. 7 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  che,
a valere sul Fondo di rotazione di cui all'art. 6 della stessa  legge
n. 49/1987, consente la concessione di crediti agevolati alle imprese
italiane per assicurare il finanziamento della quota di  capitale  di
rischio, anche in forma anticipata, per la  costituzione  di  imprese
miste, nonche' la concessione di  crediti  agevolati  ad  investitori
pubblici o privati  o  ad  organizzazioni  internazionali,  affinche'
finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in  via  di  sviluppo
(PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate  dal  CIPE
per promuovere lo sviluppo dei Paesi beneficiari; 
  Considerato che lo stesso art. 7, comma 1, della legge n.  49/1987,
come sostituito dal citato  art.  7  del  decreto-legge  n.  69/2013,
prevede altresi' che una quota del richiamato Fondo di  rotazione  di
cui all'art. 6 della medesima  legge,  possa  essere  destinata  alla
costituzione di un Fondo di  garanzia  per  prestiti  concessi  dagli
istituti di credito a imprese italiane o per agevolare gli apporti di
capitale dalle imprese italiane nelle imprese miste; 
  Visto l'art. 1, commi 21 e 24, lettera a), della legge 24  dicembre
1993, n. 537, che ha soppresso alcuni Comitati interministeriali, fra
i quali anche il Comitato interministeriale per la cooperazione  allo
sviluppo (CICS) cui erano inizialmente  demandate  le  competenze  in
materia di concessione dei citati crediti agevolati; 
  Visto  l'art.  6,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, che ha disposto, fra  l'altro,  la
devoluzione delle funzioni del soppresso CICS a questo Comitato; 
  Vista la delibera di questo Comitato 6 novembre 2009, n.  92  (G.U.
n. 45/2010), come integrata dalla successiva delibera 3 agosto  2011,
n. 70 (G.U.  n.  174/2012),  recante  il  nuovo  regolamento  per  le
agevolazioni in favore di imprese miste operanti in Paesi in  via  di
sviluppo previste dall'art. 7 della citata legge n. 49/1987; 
  Vista la delibera 16  dicembre  2009,  n.  164,  con  la  quale  il
Comitato  direzionale  per  la   cooperazione   allo   sviluppo,   in
applicazione della predetta delibera CIPE n. 92/2009, ha disciplinato
la procedura per l'istruttoria delle iniziative finanziabili ai sensi
del richiamato art. 7 della legge n. 49/1987; 
  Vista la nota del Capo  di  Gabinetto  del  Ministro  degli  affari
esteri,  ricevuta  dal  Dipartimento  per  la  programmazione  e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri in data 12 luglio 2013, con la  quale  viene  sottoposta
all'esame di questo Comitato una proposta di delibera concernente  il
nuovo  regolamento  per  il  riconoscimento  e  l'applicazione  delle
agevolazioni di cui al sopracitato art. 7  della  legge  n.  49/1987,
proposta sulla quale il Comitato direzionale per la cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli affari esteri  ha  espresso  il  proprio
parere favorevole in data 27 giugno 2013; 
  Considerato che, rispetto al precedente regolamento adottato con le
sopracitate delibere n. 92/2009 e n. 70/2011, la  proposta  in  esame
prevede  l'introduzione  di  alcune  innovazioni   tese   a   rendere
maggiormente fruibile e a  rilanciare  lo  strumento  agevolativo  in
questione; 
  Considerato in particolare che la proposta in esame prevede  a  tal
fine l'ampliamento - in linea con quanto gia' stabilito dal  Comitato
direzionale del MAE nel corso del  2012  -  della  platea  dei  Paesi
eleggibili,  con  inclusione  dei   Paesi   a   reddito   medio-basso
(cosiddetti  «lower  middle  income  countries»);  l'ampliamento  dei
settori eleggibili, con inclusione  del  settore  industriale  finora
escluso;  l'aumento  da  5  a  10  milioni   di   euro   dell'importo
finanziabile  per  ogni  singola  iniziativa;  la   possibilita'   di
finanziare anche apporti in natura (attraverso beni tangibili)  nella
misura massima del  20%  del  finanziamento,  con  la  previsione  di
conferimento attraverso apporti in contanti per la parte rimanente; 
  Considerato altresi' che il nuovo regolamento di cui alla  proposta
in esame, conferma l'orientamento all'impiego delle agevolazioni  per
il sostegno di iniziative aventi specifici impatti occupazionali e di
sviluppo umano e ambientale, favorendo partenariati  pubblico-privati
orientati allo sviluppo e anche a iniziative di micro finanza; 
  Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del  vigente
regolamento di questo Comitato (art. 3 della delibera 30 aprile 2012,
n. 62); 
  Vista la nota DIPE  n.  3227-P  del  1°  agosto  2013,  predisposta
congiuntamente  dal  Dipartimento  per   la   programmazione   e   il
coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio
dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta  a
base della presente seduta del Comitato, contenente le osservazioni e
le prescrizioni da recepire nella presente delibera; 
  Ritenuto di dover  accogliere  la  proposta  in  esame  concernente
l'adozione di un nuovo regolamento esecutivo per la concessione delle
agevolazioni di cui all'art. 7, comma 1, della legge n. 49/1987; 
 
                              Delibera: 
 
  In applicazione dell'art. 7 della legge n. 49/1987, come modificato
dall'art. 7 del decreto-legge  n.  69/2013  richiamato  in  premessa,
relativo, tra l'altro, alla concessione di crediti agevolati  per  il
finanziamento di imprese miste da realizzarsi  in  Paesi  in  via  di
sviluppo, e'  approvato  il  seguente  regolamento,  che  sostituisce
integralmente il precedente regolamento approvato da questo  Comitato
con le citate delibere n. 92/2009 e n. 70/2011. 
  1. Programmazione finanziaria e geografica 
  1.1 I crediti agevolati di cui all'art. 7 della legge  26  febbraio
1987,  n.  49  devono  mirare  a  mobilitare  risorse  finanziarie  e
capacita' aggiuntive attraverso nuovi  partenariati  pubblico-privati
che promuovano uno sviluppo sostenibile ed inclusivo nei Paesi in via
di sviluppo, privilegiando la creazione di occupazione  e  di  valore
aggiunto locale in sinergia con le  altre  attivita'  realizzate  nel
quadro della legge n. 49/1987 e con la valorizzazione del  contributo
che operatori economici italiani possono offrire allo sviluppo. 
  1.2 I crediti agevolati di cui all'art. 7 della  legge  n.  49/1987
sono accessibili  alle  imprese  italiane  che  intendono  realizzare
imprese miste nei seguenti Paesi: 
    a) Paesi HIPC, Paesi PMA e Paesi  annualmente  individuati  dalla
banca Mondiale come «lower middle income countries»; 
    b) Paesi individuati come  prioritari  dalla  Direzione  generale
della cooperazione allo sviluppo (DGCS) del  Ministero  degli  affari
esteri, sulla base dei documenti relativi alla programmazione annuale
e  pluriennale  delle  attivita'  di  cooperazione  allo  sviluppo  e
relative linee guida. 
  1.3 I crediti agevolati sono finanziati con le risorse  disponibili
sul sottoconto del Fondo rotativo di cui all'art. 6  della  legge  n.
49/1987,  al  netto  della  quota   del   medesimo   Fondo   rotativo
eventualmente destinata alla costituzione del Fondo  di  garanzia  di
cui all'art. 7  del  decreto-legge  n.  69/2013.  In  base  al  grado
effettivo di utilizzo di detto strumento, su proposta della DGCS,  il
Comitato direzionale e' delegato a  spostare  eventuali  risorse  che
dovessero  risultare  eccedenti  dal  suddetto  sottoconto   dedicato
all'art. 7 della legge n. 49/1987 (crediti agevolati a  favore  delle
imprese italiane per il parziale finanziamento  delle  imprese  miste
nei PVS) a quello dedicato alle operazioni di cui  all'art.  6  della
medesima legge n. 49/1987. 
  2. Requisiti oggettivi 
  2.1 I finanziamenti di  cui  all'art.  7  della  legge  n.  49/1987
potranno essere concessi alle imprese italiane esclusivamente per: 
    2.1.1 la  partecipazione  di  imprese  italiane  al  capitale  di
rischio di nuove imprese miste; 
    2.1.2 aumenti  di  capitale  in  imprese  miste  sottoscritti  da
imprese   italiane   e   finalizzati    alla    riabilitazione    e/o
all'ampliamento di imprese preesistenti. 
  2.2 L'impresa mista deve soddisfare i criteri di seguito elencati. 
  2.2.1 L'impresa  mista  deve  operare  in  prevalenza  in  uno  dei
seguenti ambiti: 
    2.2.1.1, industria, agricoltura, allevamento, pesca ed  attivita'
di trasformazione dei loro prodotti; 
    2.2.1.2, artigianato; 
    2.2.1.3,  servizi  locali  di  pubblico  interesse  nei   settori
dell'energia, delle comunicazioni, dell'acqua, dei  trasporti  e  dei
rifiuti; 
    2.2.1.4,  microfinanza,  servizi   per   la   microimprenditoria,
commercio locale, commercio equo e solidale, turismo sostenibile; 
    2.2.1.5,  tutela  e  valorizzazione   dei   beni   culturali   ed
ambientali; 
    2.2.1.6, fornitura di  servizi  medici  di  pubblica  utilita'  e
produzione di medicinali; 
    2.2.1.7, formazione professionale ed educazione. 
  2.2.2 La domanda di credito agevolato deve essere  presentata  dopo
la costituzione della societa' mista, ma prima  del  conferimento  di
capitale alla societa' mista da parte dell'impresa italiana. 
  2.2.3 Il capitale di rischio del socio italiano o dei soci italiani
richiedente/i il finanziamento nell'impresa  mista  non  deve  essere
inferiore al 20% del totale. Il capitale di rischio del socio  locale
(o dei soci locali) nell'impresa mista non deve essere  inferiore  al
25% del totale. 
  2.2.4 L'iniziativa non deve comportare delocalizzazione di  imprese
italiane, in accordo a quanto previsto dall'art.  1,  comma  12,  del
decreto-legge 14 marzo 2005,  n.  35,  convertito  con  modificazioni
nella legge 14 maggio 2005,  n.  80.  Il  mancato  rispetto  di  tale
condizione comporta la decadenza dall'agevolazione. 
  3. Requisiti soggettivi dell'impresa richiedente 
  3.1 Il credito  agevolato  puo'  essere  chiesto  solo  da  imprese
registrate in Italia. 
  3.2 L'impresa richiedente deve essere attiva  da  almeno  tre  anni
nello stesso settore di attivita' dell'impresa mista. 
  3.3  L'impresa  richiedente  deve   possedere   i   requisiti   per
l'affidamento di contratti pubblici di cui all'art.  38  del  decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163  (Codice  dei  contratti  pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle  direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE). 
  4. Condizioni finanziarie 
  4.1 Il credito agevolato non puo' superare il 70%  della  quota  di
capitale dell'impresa italiana nell'impresa mista e non  puo'  essere
superiore a 10.000.000 di euro. Il credito agevolato puo'  finanziare
conferimenti in denaro e in natura. Eventuali conferimenti in  natura
devono avere carattere tangibile e la loro quota  non  puo'  in  ogni
caso superare il 20% dell'apporto complessivo. La DGCS ne  valuta  la
congruita',  sulla  cui  base   viene   calcolato   l'ammontare   del
finanziamento agevolato. 
  4.2 Il tasso di interesse agevolato e' fissato in  misura  pari  al
15%  del  tasso  fisso  di  riferimento   stabilito   dal   Ministero
dell'economia e delle finanze per le operazioni ai sensi del  decreto
del Presidente della Repubblica n.  902/1976  vigente  alla  data  di
stipula del contratto  di  finanziamento.  Il  credito  agevolato  e'
rimborsato in un periodo  massimo  non  inferiore  a  3  anni  e  non
superiore a 10 anni a partire dalla data della prima erogazione,  con
un periodo di grazia per capitale e interessi non inferiore a un anno
e non superiore a 5 anni. 
  4.3  Se  prima  della  scadenza  del  credito  l'impresa   italiana
disinveste quote di capitale di rischio  oggetto  del  finanziamento,
deve darne comunicazione al MAE e  al  gestore  del  Fondo  rotativo,
rimborsando contestualmente una quota di finanziamento  proporzionale
al disinvestimento. Nel caso in cui la partecipazione  scenda  al  di
sotto del 20% del capitale complessivo dell'impresa mista,  l'impresa
italiana deve provvedere al rimborso dell'intero credito residuo. 
  4.4  Se  una  o  piu'  imprese  italiane  richiedono  piu'  crediti
agevolati a fronte di una stessa impresa mista, le richieste  debbono
rispettare singolarmente e nel loro complesso  i  limiti  di  cui  ai
punti precedenti. 
  4.5 Il  finanziamento  viene  erogato  sulla  base  delle  scadenze
previste dal contratto a fronte di idonea documentazione  comprovante
l'avvenuto conferimento  nell'impresa  mista  da  parte  dell'impresa
richiedente. Eventuali anticipazioni del finanziamento  sono  ammesse
fino a un massimo  del  70%  e  devono  essere  garantite  attraverso
garanzie bancarie. La restante quota deve comunque essere coperta  da
idonea garanzia. 
  4.6  Se  denominato  in  valuta  estera,  l'apporto   di   capitale
dell'impresa italiana nell'impresa mista e' convertito  in  euro  dal
Gestore del Fondo rotativo secondo il tasso di  cambio  vigente  alla
data del decreto di autorizzazione emesso dal Ministero dell'economia
e delle finanze. 
  5. Entrata in vigore e abrogazioni 
  5.1 Il Comitato  direzionale  per  la  cooperazione  allo  sviluppo
emanera' le istruzioni attuative  di  quanto  previsto  dal  presente
regolamento,  in  sostituzione  di  quelle  stabilite  dal   medesimo
Comitato con la delibera n. 164/2009 richiamata in premessa. 
  5.2 La  presente  delibera  entrera'  effettivamente  in  vigore  a
conclusione  degli  adempimenti  di  cui  al  precedente  punto  5.1.
Contestualmente sara' da considerarsi abrogata la precedente delibera
di questo  Comitato  n.  92/2009,  come  integrata  dalla  successiva
delibera n. 70/2011. 
    Roma, 2 agosto 2013 
 
                                                 Il Presidente: Letta 
Il segretario delegato: Girlanda 

Registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2014 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, registrazione Economia e finanze, n. 488