Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Biella(GU n.172 del 23-7-1992)
Con decreto ministeriale 8 luglio 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Biella che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda societa' per azioni denominata "Cassa di risparmio di Biella S.p.a."; la costituzione, con atto unilaterale, della societa' per azioni "Cassa di risparmio di Biella S.p.a." con un capitale sociale di lire 200 miliardi, alla quale verra' conferito il complesso delle attivita' e passivita' facenti capo al vecchio ente creditizio, ad esclusione di un immobile adibito a sede sociale, di talune partecipazioni non funzionali all'attivita' bancaria, nonche' di disponibilita' liquide per lire 8,1 miliardi; l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di Biella S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Biella". La Cassa di risparmio di Biella contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Biella S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.