MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 19 maggio 2016, n. 123 

Regolamento  recante  inserimento  di  prodotti  greggi  o  raffinati
costituiti  prevalentemente   da   gliceridi   di   origine   animale
nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte  quinta
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (16G00133) 
(GU n.158 del 8-7-2016)
 
 Vigente al: 23-7-2016  
 

 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO 
                             E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto l'articolo 117 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il regolamento comunitario (CE) n. 1069/2009  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante  norme  sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti  derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti  di  origine  animale)  che,
agli articoli 15 e 27, rinvia a successive  norme  attuative  per  la
disciplina dei metodi di trattamento dei materiali di origine animale
e per la disciplina della relativa combustione; 
  Visto il regolamento (UE) n. 142/2011 del 25  febbraio  2011  della
Commissione recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE)
n. 1069/2009 del Parlamento europeo e  del  Consiglio  recante  norme
sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti
derivati non destinati al consumo umano, e della  direttiva  97/78/CE
del Consiglio per quanto riguarda  taluni  campioni  e  articoli  non
sottoposti a controlli veterinari alla frontiera, come modificato dal
regolamento (UE) n.  592/2014  del  3  giugno  2014,  che  individua,
nell'allegato  IV,  una  serie  di  processi  di  trasformazione  dei
materiali di origine animale, inclusi i processi di  combustione  dei
grassi animali; 
  Visto l'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006,  n.
152 secondo cui un materiale  che  deriva  in  via  residuale  da  un
processo produttivo il cui scopo primario non sia  la  produzione  di
tale materiale puo' essere classificato come sottoprodotto, piuttosto
che come rifiuto, se si rispettano una serie di  requisiti,  tra  cui
l'obbligo che l'ulteriore utilizzo sia  legale,  ossia  il  materiale
soddisfi  i  pertinenti  requisiti  in  materia  di  prodotti  e   di
protezione della salute e  dell'ambiente,  e  non  porti  ad  impatti
complessivi negativi sull'ambiente o la salute umana; 
  Visto l'articolo 298, comma 2, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006,  n.  152,  secondo  cui  le   modifiche   e   le   integrazioni
dell'allegato X alla parte quinta di tale decreto sono effettuate con
le modalita' previste dall'articolo 281, comma 5,  alla  stregua  del
quale gli allegati alla parte quinta di tale decreto sono  modificati
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, di concerto con il Ministro della salute ed  il  Ministro
dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata; 
  Visto l'articolo 293, comma 1, del  decreto  legislativo  3  aprile
2006, n. 152, che prevede che negli impianti produttivi e  civili  di
cui alla parte quinta del decreto,  possono  essere  utilizzati  come
combustibili soltanto i materiali elencati  nell'allegato  X  a  tale
parte quinta del medesimo decreto e, in  particolare,  la  parte  II,
sezione 4,  che  elenca  le  biomasse  combustibili  e  definisce  le
relative caratteristiche merceologiche e le condizioni di utilizzo; 
  Vista la norma tecnica dell'Ente nazionale italiano di unificazione
UNI/TS 11163:2009 «Biocombustibili liquidi. Oli e  grassi  animali  e
vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche  ai
fini dell'impiego energetico», che permette di  individuare  elementi
utili a definire le caratteristiche  merceologiche  da  applicare  ai
grassi animali destinati alla combustione a fini energetici; 
  Visto il parere della Conferenza unificata  espresso  nella  seduta
del 5 novembre 2015; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato n. 00067/2016 espresso dalla
Sezione consultiva  per  gli  atti  normativi  nell'adunanza  del  14
gennaio 2016; 
  Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri
ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23  agosto  1988,  n.
400, con nota prot. 0001931 del 27 gennaio 2016; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'allegato X alla  parte  quinta  del  decreto  legislativo  3
aprile 2006,  n.  152,  e'  inserita,  nella  parte  II,  sezione  4,
paragrafo 1, la seguente lettera: 
    «h) prodotti greggi o  raffinati  costituiti  prevalentemente  da
gliceridi di origine animale  qualificati  dal  regolamento  (CE)  n.
1069/2009 del 21 ottobre 2009, dal regolamento (UE) n.  142/2011  del
25 febbraio 2011, modificato dal regolamento (UE) n. 592/2014  del  3
giugno 2014, e da successivi regolamenti attuativi come sottoprodotti
di origine animale o prodotti derivati  che e'  possibile  utilizzare
nei processi di combustione, purche': 
      siano applicati i metodi di trasformazione,  le  condizioni  di
combustione e le  altre  condizioni  prescritti  per  l'uso  di  tali
materiali come combustibili dal regolamento (UE) n. 142/2011  del  25
febbraio 2011, modificato dal regolamento  (UE)  n.  592/2014  del  3
giugno 2014, e da successivi regolamenti  attuativi  del  regolamento
(CE) n. 1069/2009 del 21 ottobre 2009; 
      i materiali rispettino i valori limite previsti dalla  seguente
tabella: 
    
 
=====================================================================
|                          |    Unita' di   |  Valori   | Metodo di |
|        Proprieta'        |     misura     |  limite   |   prova   |
+==========================+================+===========+===========+
|Densita' a 15 °C          |    (kg/m³)     |  850-970  | ISO 6883  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Densita' a 60 °C          |    (kg/m³)     |  820-940  |   3675    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Viscosita' a 50 °C        |     (cST)      | Max. 100  |   3104    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Contenuto di acqua        |     (%m/m)     |  Max. 1   |   12937   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Ceneri                    |     (%m/m)     | Max. 0.05 | ISO 6884  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Sedimenti totali          |    (mg/kg)     |Max. 1.500 |ISO 10307-1|
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Potere Calorifico         |                |           |           |
|Inferiore                 |    (MJ/kg)     |  Min. 33  |ASTM-D 240 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Punto di infiammabilita'  |       °C       | Min. 120  | ISO 15267 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Stabilita' all'ossidazione|                |           |           |
|110°C                     |      (h)       |  Min. 4   | ISO 6886  |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Residuo carbonioso        |     (%m/m)     | Max. 1,5  |   10370   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Acidita' forte (SAN)      |   (mgKOH/g)    |    LR     |ASTM-D 664 |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|                          |                |           |UNI EN ISO |
|Zolfo                     |     mg/kg      | Max. 200  |   20884   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Solventi organici         |                |           |  EN ISO   |
|clorurati                 |     mg/kg      |    LR     |   16035   |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
|Solventi idrocarburici    |                |           |UNI EN ISO |
|(Esano)                   |     mg/kg      | Max. 300  |   9832    |
+--------------------------+----------------+-----------+-----------+
 
 
LR:  il  valore  rilevato  deve  essere  inferiore   al   limite   di
      rilevabilita' specifico per il metodo di analisi indicato 
 
  L'utilizzo di tali materiali come combustibili e' in tutti  i  casi
escluso negli impianti termici  civili  di  cui  alla  parte  quinta,
titolo II, del presente decreto.». 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 19 maggio 2016 
 
                      Il Ministro dell'ambiente 
                    e della tutela del territorio 
                             e del mare 
                              Galletti 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Lorenzin 
 
                Il Ministro dello sviluppo economico 
                               Calenda 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 2016 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e del Ministero dell'ambiente, della  tutela  del  territorio  e  del
mare, registro n. 1, foglio n. 2081