N. 117 ORDINANZA (Atto di promovimento) 9 maggio 2017
Ordinanza del 9 maggio 2017 del Giudice di pace di Verona nel procedimento civile promosso da Fabian Antonio contro Comune di Verona. Circolazione stradale - Regolamentazione della circolazione nei centri abitati - Sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle disposizioni sulla sosta limitata o regolamentata - Applicazione della sanzione per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. - Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 7, comma 15.(GU n.37 del 13-9-2017 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI VERONA Nella causa rubricata al n. 11492/16 r.g. - promossa da Fabian Antonio con l'avv. A. Fabian contro Comune di Verona - in persona del sindaco pro tempore, con il funzionario delegato; Il Giudice di pace, ritenuto che nella presente causa di opposizione a sanzione amministrativa - veniva opposto un verbale con cui la polizia municipale di Verona contestava al ricorrente la violazione dell'art. 7, comma 15, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per aver protratto la sosta oltre l'orario consentito per tre periodi, applicando la sanzione pari ad euro 75,00 corrispondente ad euro 25 per ogni periodo per il quale la sosta si era protratta - il sottoscritto giudice - officiosamente - solleva questione di costituzionalita' con riferimento all'art. 7, comma 15, Codice della della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285) - che reputa rilevante ai fini della decisione nel giudizio de quibus - per le seguenti ragioni in D i r i t t o Irrazionale e ingiustificata sproporzione fra la sanzione concernente la contravvenzione per sosta vietata e quella contemplata per violazione della sosta limitata o regolamentata Infatti, mentre per la violazione del divieto di sosta e' irrogabile una sanzione amministrativa pecuniaria ricompresa fra euro 41 ed euro 169, applicabile per ogni periodo di 24 ore in caso di prolungamento della sosta, nell'ipotesi invece dell'illecito concernente la sosta limitata o regolamentata (classici esempi quelli della sosta con disco orario, scontrino orario o carta park) - la sanzione che va da euro 25 ad euro 100 e' applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. In buona sostanza, a titolo di esempio concreto, in una ipotesi di sosta limitata di 1 ora, pur considerando la sanzione minima di euro 25, sarebbe sufficiente protrarre di 3 ore la sosta oltre il limite per superare la sanzione applicabile in parallelo nell'ipotesi di sosta vietata (sanzione minima di euro 41) che si protraesse fino a 48 ore (la sanzione infatti viene in tal caso ad essere applicata per ogni periodo di 24 ore di prolungamento della sosta). Ora, non v'e' chi non veda che la protrazione dell'illecito e' enormemente piu' gravosa nell'ipotesi della sosta vietata, laddove la norma che pone il divieto si reputa miri alla tutela di esigenze pubbliche di maggior rilevanza rispetto gli interessi sottesi alla sosta limitata o regolamentata. Non si contesta qui l'entita' delle sanzioni previste nelle diverse ipotesi - essendo la loro determinazione rimessa alla mera discrezionalita' del legislatore, ma cio' che stride e' il diverso trattamento sanzionatorio nelle due fattispecie, senza che questo appaia giustificato razionalmente in base agli interessi di rilevanza pubblicistica cui le norme in materia, che concernendo l'azione o attivita' della P.A. «ius imperii» quale ente pubblico, debbono rispondere. Trattandosi nel caso di sanzioni amministrative, non si puo' prescindere dalle indicazioni offerte dalla Consulta che ha dettato criteri ben precisi, nel rispetto dei principi consacrati nella Carta fondamentale, per quanto attiene alla manifesta sperequazione tra la sanzione applicata a tutela di taluni beni rispetto a quella inflitta a garanzia di altri beni, in quanto detta sperequazione viola il principio di ragionevolezza su cui si fonda il principio di eguaglianza. In piu' occasioni la Consulta ha anche chiarito che rientra nella discrezionalita' del legislatore stabilire quali comportamenti debbano essere sanzionati, determinare quali debbano essere la qualita' e la misura della sanzione ed apprezzare parita' e disparita' di situazioni, evidenziando che l'esercizio di tale discrezionalita' puo' essere censurato quando non rispetti il limite della ragionevolezza e dia luogo ad una disparita' di trattamento palesemente irrazionale ed ingiustificata. Basti pensare che il divieto di sosta di cui all'art. 7, comma 15 del Codice della strada e' contemplato nelle ipotesi di cui all'art. 158, comma 2, CDS, che espressamente indica i luoghi ove la sosta e' vietata, laddove il divieto ha la sua logica nella necessita' di prevenire gravi pericoli alla sicurezza delle persone e della circolazione. Sono casi dunque, quelli concernenti il divieto di sosta, in cui la norma e' a presidio di interessi pubblicistici ben piu' importanti di quelli concernenti la regolamentazione di una «sosta limitata» a pagamento. Ecco allora che, dal confronto delle sanzioni, in particolare con riferimento alla attivita' di protrazione dell'illecito, nelle due ipotesi di violazione del divieto di sosta tout court e di quello del limitato periodo di sosta - la gravita' della sanzione, che dovrebbe avere una eminente funzione preventiva, viene a penalizzare maggiormente la violazione meno grave, in quanto rispetto agli interessi pubblicistici cui la norma che pone il divieto e' diretta, indubitabilmente e' meno grave la violazione di un divieto di fermata breve o limitato nel tempo ad una frazione oraria, rispetto al comportamento di colui che viola il divieto di sosta senza limite. Per le suddette ragioni - il sottoscritto giudice solleva questione di costituzionalita' dell'art. 7, comma 15, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - con riferimento al principio di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all'art. 3, comma 2, Carta costituzionale - rimettendone la decisione alla Ecc.ma Corte costituzionale affinche' dichiari la incostituzionalita' dell'art. 7, comma 15, laddove prevede che nei casi di protrazione della sosta limitata o regolamentata, la sanzione e' applicata «per ogni periodo per il quale si protrae la violazione». La decisione sulla questione di costituzionalita' sollevata e' rilevante nella presente causa di opposizione a sanzione amministrativa in quanto la eventuale declaratoria di incostituzionalita' della norma comporterebbe l'applicabilita' della sola sanzione prevista nei limiti edittali ( da euro 25 ad euro 100) con riferimento alla violazione contestata nel verbale in riferimento all'art. 7, comma 15, Codice della strada, per aver protratto la sosta oltre il limite.
P. Q. M. Dispone - in attesa della decisione della Consulta - la sospensione del presente procedimento. Si comunichi alle parti e si trasmetta, unitamente al fascicolo d'ufficio, alla Ecc.ma Corte costituzionale. Verona, li' 8 maggio 2017 Il Giudice di pace: Guidoni