REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 16 luglio 1993, n. 32 

  Interpretazione  autentica  dell'art.  20  della legge regionale 16
maggio 1991, n. 10 (disciplina delle funzioni di controllo sugli atti
degli enti locali e degli enti strumentali della Regione - Norme  per
il  funzionamento  dell'organo  di  controllo)  - Effettuazione della
diffida.
(GU n.9 del 5-3-1994)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            HA APPROVATO
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                           Articolo unico
 
   La diffida, di  cui  al  primo  comma  dell'art.  34  della  legge
regionale  16  maggio  1991,  n.  10,  deve essere effettuata, con le
stesse modalita', anche nel caso di nomina di un Commissario ad acta,
previsto  dal  quarto  comma  dell'art.  20  della   medesima   legge
regionale, per la mancata approvazione del bilancio di previsione.
   La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale
della  Regione.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della regione Basilicata.
    Potenza, 16 luglio 1993
 
                               BOCCIA