Interpretazione autentica dell'art. 20 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10 (disciplina delle funzioni di controllo sugli atti degli enti locali e degli enti strumentali della Regione - Norme per il funzionamento dell'organo di controllo) - Effettuazione della diffida.(GU n.9 del 5-3-1994)
IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Articolo unico La diffida, di cui al primo comma dell'art. 34 della legge regionale 16 maggio 1991, n. 10, deve essere effettuata, con le stesse modalita', anche nel caso di nomina di un Commissario ad acta, previsto dal quarto comma dell'art. 20 della medesima legge regionale, per la mancata approvazione del bilancio di previsione. La presente legge regionale e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Basilicata. Potenza, 16 luglio 1993 BOCCIA