Modificazioni allo statuto dell'Istituto.(GU n.180 del 4-8-1997)
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni; Visto lo statuto dell'I.S.E.F. di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1960, n. 476 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906; Visti i decreti commissariali n. 3 del 18 novembre 1996 e n. 19 del 18 giugno 1997, con i quali veniva modificato l'ordinamento didattico; Visto il decreto ministeriale 7 agosto 1996 con il quale il MURST attribuiva al commissario straordinario il compito di promuovere le modifiche normative del vigente ordinamento; Vista la nota n. 2368 del 16 luglio 1997, dell'ufficio VII - Dipartimento per l'autonomia universitaria e gli studenti - del MURST; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; Decreta: Lo statuto dell'Istituto superiore di educazione fisica di Napoli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1960, n. 476 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906, e con decreto commissariale n. 19 del 18 giugno 1997, in corso di pubblicazione, e' ulteriormente modificato come appresso: Il titolo II e' sostituito nel modo che segue: TITOLO SECONDO Autorita' accademiche Art. 4. Le autorita' accademiche alle quali spetta il governo dell'Istituto sono: a) il consiglio di amministrazione; b) il direttore; c) il consiglio direttivo; d) il consiglio dei professori. Art. 5. Il consiglio di amministrazione si compone: a) del direttore dell'Istituto che lo presiede; b) di due docenti eletti dal consiglio dei professori e scelti nel proprio ambito; c) di un rappresentante del personale non docente; d) del direttore tecnico; e) del direttore amministrativo dell'Istituto cui sono demandate le funzioni di segretario del consiglio stesso; f) del rappresentante del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; g) di un membro designato dalla regione Campania; h) di un membro designato dall'amministrazione provinciale di Napoli; i) di un membro designato dall'amministrazione comunale di Napoli; l) di un rappresentante designato da ciascun ente pubblico o privato o associazione che, a seguito di regolare convenzione, si obbliga a sovvenire l'Istituto con una quota di contributo annuo non inferiore a 200 milioni di lire; m) di due studenti. I membri nominati a seguito di elezioni, decadono dalla carica allorquando, senza giustificato motivo, non intervengono a tre adunanze consecutive. I membri eletti e quelli facenti parte di diritto durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. I componenti facenti parte del consiglio a seguito di convenzione di cui alla lettera l) restano in carica per la durata della convenzione stipulata. I componenti eletti in rappresentanza di categoria durano in carica per il periodo in cui conservano tale status. Art. 6. Il consiglio di amministrazione: 1) ha il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale dell'Istituto; 2) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo; 3) delibera sulle spese straordinarie e impreviste, sui prelevamenti dal fondo di riserva e sugli storni da un capitolo all'altro; 4) delibera sugli atti da promuovere ed esperire per la trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'ente; 5) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura; 6) provvede alla nomina dei professori, all'assunzione del personale amministrativo e subalterno; 7) delibera, su proposta del direttore e sentito il consiglio direttivo, la nomina del direttore tecnico; 8) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e contributi; 9) delibera sulle borse di studio e di perfezionamento, sulle missioni e viaggi di istruzione all'estero, sulle pubblicazioni scientifiche e didattiche, sulla organizzazione di convegni e seminari organizzati anche di concerto con istituzioni, enti, associazioni e con il contributo di privati; 10) delibera sull'affidamento degli incarichi e la stipula dei relativi contratti di insegnamento; 11) delibera relativamente allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale, con l'osservanza delle norme, delle condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dallo statuto; 12) delibera sugli appalti e sui lavori in economia; 13) approva i regolamenti interni; 14) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti sulla istruzione universitaria. Alla fine di ogni anno redige e trasmette al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, una relazione riassuntiva sull'andamento dell'Istituto, con le eventuali proposte di modificazioni e miglioramenti. Art. 7. Il consiglio di amministrazione e' convocato dal presidente, ordinariamente, ogni tre mesi, straordinariamente, sempre che occorra o quando almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata. L'ordine del giorno e' comunicato per iscritto ai consiglieri almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza. Per la regolare costituzione delle sedute e' richiesta la presenza di un numero di consiglieri pari al 50% piu' uno dei componenti. Le deliberazioni si intendono approvate quando abbiano ottenuto la maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente. Il direttore amministrativo dell'Istituto redige e custodisce i verbali che vengono firmati da lui e dal presidente. Art. 8. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici. Il consiglio di amministrazione puo' essere sciolto nei casi e con le modalita' previste dall'art. 13 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 e successive modificazioni. Art. 9. Il direttore dell'Istituto, scelto tra i professori dell'Istituto che siano professori universitari di ruolo o fuori ruolo, e' eletto dal consiglio dei professori a maggioranza assoluta di voti. Il direttore e' anche il presidente del consiglio di amministrazione. Il direttore dura in carica tre anni accademici e puo' essere confermato. Art. 10. Il direttore, come presidente del consiglio di amministrazione: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto; b) convoca il consiglio e lo presiede; c) da' esecuzione alle deliberazioni del consiglio e adotta i provvedimenti di urgenza riferendo al consiglio per la ratifica nella prima successiva adunanza; d) esercita tutte le altre attribuzioni che sono demandate ai rettori delle universita'. Art. 11. Il direttore dell'Istituto: a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto; b) conferisce, in nome della legge e dei poteri conferitigli dalla carica, i diplomi ed ogni altro grado o titolo di studio e provvede per il rilascio dei relativi diplomi e certificati; c) corrisponde col Ministero, con le altre pubbliche amministrazioni e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni; d) cura l'osservanza del regolamento e di ogni altra norma riguardante l'Istituto, per quanto riguarda le materie di sua competenza; e) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e sul personale dell'Istituto, nei termini e nei modi prescritti; f) riferisce al consiglio di amministrazione, con relazione annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto; g) accorda, per giustificati motivi, permessi di assenza ai professori e all'altro personale; h) esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto o dalle vigenti disposizioni; i) convoca e presiede il consiglio direttivo ed il consiglio dei professori e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni. Art. 12. Al direttore puo' essere assegnata un'indennita' di carica il cui importo, fissato dal consiglio di amministrazione dell'Istituto, non potra' essere superiore a quello stabilito per i direttori degli istituti universitari statali con una sola facolta'. Art. 13. Il consiglio direttivo si compone: a) del direttore, che lo presiede; b) di sei professori eletti dal consiglio dei professori; c) del direttore tecnico. Il consiglio direttivo e' assistito dal direttore amministrativo, il quale funge da segretario ed ha voto consultivo. I membri del consiglio direttivo, purche' conservino lo status di insegnanti presso l'Istituto, durano in carica un triennio e possono essere riconfermati. Art. 14. Per la validita' delle sedute del consiglio direttivo e' richiesta la presenza del 50% piu' uno dei componenti. Le delibere del consiglio sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. Art. 15. Il consiglio direttivo e' convocato dal direttore, ordinariamente una volta al mese e straordinariamente sempre che occorra, o quando almeno due dei componenti ne facciano domanda motivata. Il consiglio direttivo: a) coadiuva il direttore nell'esercizio delle funzioni a lui demandate; b) fa le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti; c) fa proposte e da' parere su provvedimenti relativi alla nomina e conferma dei professori; d) provvede affinche' i programmi dei corsi e gli orari delle lezioni siano fissati in tempo utile in modo che, prima dell'apertura dei corsi, gli studenti trovino affisso all'albo: il calendario generale dell'Istituto; l'orario dei singoli insegnamenti; il manifesto degli studi; e) provvede a fissare il diario delle sessioni di esami; f) nomina le commissioni per gli esami di profitto e di diploma. Le commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il professore ufficiale della materia, presidente, ed altri due membri, che possono essere professori della stessa materia o di materie affini o cultori della materia. In caso di necessita', la commissione e' validamente costituita anche con la presenza del presidente e di uno soltanto dei membri che la compongono; g) cura il regolare svolgimento dei corsi d'insegnamento e delle sessioni d'esami; h) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e delibera sulle domande presentate dagli studenti per quanto attiene alla carriera scolastica; i) da' parere sull'ordinamento didattico e disciplinare dell'Istituto; l) propone, sentito il parere del consiglio dei professori, le modifiche dello statuto; m) richiede al consiglio di amministrazione il conferimento o la conferma degli incarichi agli esercitatori e ai cultori delle materie oggetto di attivita' integrative; n) propone al consiglio di amministrazione la stampa delle pubblicazioni scientifiche e didattiche; o) propone l'organizzazione di convegni, seminari o altre iniziative di interesse scientifico, culturale e didattico; p) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dalle leggi e dal presente statuto. Art. 16. Il direttore tecnico e' nominato dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore dell'Istituto, sentito il parere del consiglio direttivo. Il direttore tecnico e' scelto tra i professori dell'Istituto diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento. Art. 17. Il direttore tecnico, in esecuzione delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo ed in conformita' delle direttive impartite dal direttore: a) ha la direzione tecnica delle attivita' didattiche coordinandone gli insegnamenti ed organizzando le esercitazioni ginnico - sportive; b) ha la vigilanza sul funzionamento degli impianti sportivi e sulle attrezzature ginniche e sportive dell'Istituto e ne regola il loro impiego e funzionamento; c) esercita il controllo disciplinare sugli studenti e sul personale subalterno dell'Istituto addetto alle attivita' didattiche, proponendo ai competenti organi accademici l'adozione di eventuali provvedimenti disciplinari; d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi rappresentativi dell'Istituto in occasione di saggi, manifestazioni, incontri ginnastici e sportivi nazionali ed esteri; e) provvede all'attuazione dei programmi tecnicoaddestrativi didattici per i corsi di preparazione e di perfezionamento che, a norma dell'art. 3 del presente statuto, sono riservati a coloro che intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo; f) organizza e presiede le esercitazioni, l'addestramento e le manifestazioni, anche in localita' fuori della sede normale dell'Istituto; g) propone al consiglio direttivo la scelta degli insegnanti e degli istruttori per le esercitazioni integrative; h) riferisce al direttore sull'andamento delle attivita' e dei servizi che rientrano nelle sue competenze, gli sottopone i piani di lavoro relativi all'attivita' ginnico - sportiva e lo tiene informato sull'andamento didattico. Al direttore tecnico sara' corrisposta sul bilancio dell'Istituto un'indennita' di carica decisa dal consiglio di amministrazione. Il direttore tecnico dura in carica tre anni e puo' essere riconfermato. Art. 18. Il consiglio dei professori si compone di tutti i docenti che svolgono nell'anno un insegnamento del piano di studi dell'Istituto. Il meno anziano funge da segretario. E' convocato dal direttore ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente sempre che occorra, o quando tre componenti ne facciano richiesta motivata. Il consiglio dei professori: a) esamina e concorda l'orario generale dell'Istituto, formula l'ordine degli studi e, su proposta del direttore, approva il piano organico e coordinato dei diversi programmi corrispondenti alle finalita' dell'Istituto; b) elegge i propri rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione ed al consiglio direttivo; c) propone al consiglio di amministrazione l'istituzione di insegnamenti speciali che ritiene utili nell'interesse degli studi; d) propone al consiglio di amministrazione le riforme dell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto; e) adempie tutte le altre funzioni contemplate dal presente statuto e dalle vigenti disposizioni. Art. 19. Per la validita' delle sedute del consiglio dei professori e' richiesta la presenza del 50% piu' uno dei componenti. Le delibere del consiglio dei professori sono approvate con la maggioranza dei voti dei presenti. Art. 20. L'anno accademico ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha termine il 31 ottobre dell'anno successivo. Le lezioni iniziano non piu' tardi del 5 novembre e terminano non prima del 31 maggio. La cerimonia inaugurale dell'anno accademico e' fatta non oltre il trentesimo giorno dal suo inizio; il discorso inaugurale e' letto da un professore scelto dal consiglio direttivo. Le vacanze durante il periodo delle lezioni e degli esami sono quelle stabilite per le universita' e per gli istituti universitari. Art. 21. L'Istituto pubblica entro il primo trimestre di ciascun anno accademico il suo annuario, il quale contiene: 1) il discorso inaugurale; 2) l'elenco dei componenti il consiglio di amministrazione; 3) l'indicazione delle varie autorita' accademiche; 4) l'elenco nominativo dei professori; 5) la nota dei lavori pubblicati nell'anno dai professori; 6) il calendario dell'anno scolastico, con gli orari e con l'ordine degli studi per ciascun anno di corso; 7) l'elenco nominativo del personale; 8) le statistiche, in forma di tabelle, dei diplomati nell'anno precedente, e degli studenti iscritti, distinti per anno di corso, per titolo di studio, per regioni di provenienza; 9) l'elenco nominativo degli studenti iscritti e quello dei diplomati dell'Istituto nell'anno precedente; 10) le statistiche delle tasse riscosse, e di tutti i proventi dell'Istituto durante l'esercizio precedente; 11) tutti gli altri dati statistici e le notizie che, a parere del consiglio dei professori, possono meglio illustrare il funzionamento dell'Istituto. L'art. 29 del titolo IV e' sostituito dal seguente: Gli insegnamenti sono impartiti da professori incaricati, i quali assumono anche l'incarico della direzione di eventuali laboratori destinati alle esperienze riflettenti le relative discipline. Gli incarichi vengono attribuiti dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore a seguito di deliberazione del consiglio direttivo sulla base degli esiti di specifica selezione pubblica. Il conferimento delle supplenze temporanee e' disposto dal direttore che ne riferisce al consiglio di amministrazione ed al consiglio direttivo. L'art. 68 del titolo VII e' sostituito dal seguente: L'esercizio finanziario ha inizio col primo gennaio ed ha termine il 31 dicembre di ciascun anno. L'art. 85 del titolo VIII e' sostituito dal seguente: Possono in ogni caso eseguirsi a trattativa privata o in economia i lavori di manutenzione e di riparazione straordinaria e fino al limite di lire 50 milioni. Per le spese eccedenti tale cifra e' indispensabile la gara pubblica salvo motivata deliberazione del consiglio di amministrazione. L'art. 91 del titolo VIII e' sostituito dal seguente: Per far fronte al pagamento delle minute spese, il consiglio di amministrazione dispone per una anticipazione di non oltre L. 2.000.000 all'economo dell'Istituto. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione del rendiconto e dei relativi documenti. Alla fine dell'esercizio finanziario l'economo versa all'istituto di credito, che fa servizio di cassa, la somma residua, ed unisce la relativa ricevuta al rendiconto finale. L'art. 92 del titolo VIII e' sostituito dal seguente: Il consiglio di amministrazione nomina un collegio di revisori composto da tre membri. 1. I componenti del collegio dei revisori dei conti devono essere scelti: a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti, il quale funge da presidente; b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti; c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri. Essi durano in carica tre anni, non sono revocabili, salvo inadempienza e possono essere riconfermati. 2. Il collegio provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed il conto consultivo, redigendo apposite relazioni. Effettua verifiche di cassa. Redige in particolare apposite relazioni sul bilancio preventivo da allegare alla relazione direttoriale, nonche' relazione illustrativa sullo schema del conto consuntivo contenente l'attestazione circa la corrispondenza delle risultanze di bilancio con le scritture contabili e considerazioni in ordine alla regolarita' della gestione. 3. I revisori dei conti rispondono della verita' delle loro attestazioni e adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Ove riscontrino gravi irregolarita' nella gestione dell'Istituto ne riferiscono immediatamente al consiglio d'amministrazione. 4. Nelle determinazioni del collegio, in caso di parita' prevale il voto del presidente. 5. I revisori dei conti possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione limitatamente alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno inerenti le proprie competenze. 6. Ai revisori dei conti e' attribuita una indennita' stabilita, all'inizio dell'anno finanziario, dal consiglio di amministrazione, in base alle disponibilita' del bilancio. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Napoli, 21 luglio 1997 Il commissario straordinario: Cocozza