ISTITUTO SUPERIORE DI EDUCAZIONE FISICA DI NAPOLI

DECRETO COMMISSARIALE 21 luglio 1997 

Modificazioni allo statuto dell'Istituto.
(GU n.180 del 4-8-1997)

                    IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
  Visto  il  testo  unico   delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con  regio decreto  31 agosto 1933,  n. 1592,  e successive
modificazioni;
  Visto lo statuto dell'I.S.E.F. di Napoli, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 1 febbraio  1960, n. 476 e modificato con
decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1977, n. 906;
  Visti i decreti commissariali n. 3 del 18 novembre 1996 e n. 19 del
18  giugno   1997,  con  i  quali   veniva  modificato  l'ordinamento
didattico;
  Visto il decreto  ministeriale 7 agosto 1996 con il  quale il MURST
attribuiva al  commissario straordinario il compito  di promuovere le
modifiche normative del vigente ordinamento;
  Vista  la nota  n.  2368 del  16 luglio  1997,  dell'ufficio VII  -
Dipartimento  per  l'autonomia universitaria  e  gli  studenti -  del
MURST;
  Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;
                              Decreta:
  Lo statuto dell'Istituto superiore  di educazione fisica di Napoli,
approvato  con decreto  del  Presidente della  Repubblica 1  febbraio
1960, n. 476 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica
27 ottobre  1977, n. 906,  e con decreto  commissariale n. 19  del 18
giugno 1997,  in corso di pubblicazione,  e' ulteriormente modificato
come appresso:
  Il titolo II e' sostituito nel modo che segue:
                           TITOLO SECONDO
                        Autorita' accademiche
                                Art. 4.
  Le autorita' accademiche alle quali spetta il governo dell'Istituto
sono:
    a) il consiglio di amministrazione;
    b) il direttore;
    c) il consiglio direttivo;
    d) il consiglio dei professori.
                               Art. 5.
  Il consiglio di amministrazione si compone:
    a) del direttore dell'Istituto che lo presiede;
  b) di due docenti eletti dal  consiglio dei professori e scelti nel
proprio ambito;
    c) di un rappresentante del personale non docente;
    d) del direttore tecnico;
  e) del direttore amministrativo dell'Istituto cui sono demandate le
funzioni di segretario del consiglio stesso;
  f)  del  rappresentante  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica;
    g) di un membro designato dalla regione Campania;
  h)  di  un  membro designato  dall'amministrazione  provinciale  di
Napoli;
  i) di un membro designato dall'amministrazione comunale di Napoli;
  l)  di  un rappresentante  designato  da  ciascun ente  pubblico  o
privato o  associazione che,  a seguito  di regolare  convenzione, si
obbliga a sovvenire l'Istituto con  una quota di contributo annuo non
inferiore a 200 milioni di lire;
    m) di due studenti.
  I  membri nominati  a seguito  di elezioni,  decadono dalla  carica
allorquando,  senza  giustificato  motivo,  non  intervengono  a  tre
adunanze consecutive.
  I membri eletti e quelli facenti  parte di diritto durano in carica
tre anni e possono essere riconfermati.
  I componenti facenti  parte del consiglio a  seguito di convenzione
di  cui  alla lettera  l)  restano  in  carica  per la  durata  della
convenzione stipulata.
  I componenti eletti in rappresentanza di categoria durano in carica
per il periodo in cui conservano tale status.
                               Art. 6.
  Il consiglio di amministrazione:
  1)  ha  il  governo  amministrativo   e  la  gestione  economica  e
patrimoniale dell'Istituto;
  2) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
  3)   delibera  sulle   spese   straordinarie   e  impreviste,   sui
prelevamenti  dal fondo  di riserva  e  sugli storni  da un  capitolo
all'altro;
  4)  delibera   sugli  atti  da   promuovere  ed  esperire   per  la
trasformazione e l'incremento del patrimonio dell'ente;
  5) delibera sui contratti e sulle convenzioni di qualsiasi natura;
  6)  provvede   alla  nomina  dei  professori,   all'assunzione  del
personale amministrativo e subalterno;
  7)  delibera, su  proposta  del direttore  e  sentito il  consiglio
direttivo, la nomina del direttore tecnico;
  8) delibera sull'accettazione di lasciti, donazioni e contributi;
  9)  delibera sulle  borse  di studio  e  di perfezionamento,  sulle
missioni  e  viaggi  di istruzione  all'estero,  sulle  pubblicazioni
scientifiche  e  didattiche,  sulla   organizzazione  di  convegni  e
seminari  organizzati  anche  di   concerto  con  istituzioni,  enti,
associazioni e con il contributo di privati;
  10)  delibera sull'affidamento  degli  incarichi e  la stipula  dei
relativi contratti di insegnamento;
  11) delibera  relativamente allo stato giuridico  ed al trattamento
economico  del   personale,  con  l'osservanza  delle   norme,  delle
condizioni e dei limiti previsti dalle leggi e dallo statuto;
   12) delibera sugli appalti e sui lavori in economia;
   13) approva i regolamenti interni;
  14) esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate dal
presente  statuto, dalle  leggi  e dai  regolamenti sulla  istruzione
universitaria.
  Alla  fine   di  ogni   anno  redige   e  trasmette   al  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca scientifica  e  tecnologica,  una
relazione riassuntiva sull'andamento  dell'Istituto, con le eventuali
proposte di modificazioni e miglioramenti.
                               Art. 7.
  Il  consiglio  di  amministrazione  e'  convocato  dal  presidente,
ordinariamente, ogni tre mesi, straordinariamente, sempre che occorra
o quando almeno tre consiglieri ne facciano domanda motivata.
  L'ordine  del  giorno e'  comunicato  per  iscritto ai  consiglieri
almeno tre giorni prima, salvo casi di urgenza.
  Per la regolare costituzione delle  sedute e' richiesta la presenza
di un numero di consiglieri pari al 50% piu' uno dei componenti.
  Le deliberazioni si intendono  approvate quando abbiano ottenuto la
maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parita' di voti prevale
il voto del presidente.
  Il  direttore amministrativo  dell'Istituto redige  e custodisce  i
verbali che vengono firmati da lui e dal presidente.
                               Art. 8.
  Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni accademici.
  Il consiglio di amministrazione puo'  essere sciolto nei casi e con
le  modalita'  previste dall'art.  13  del  testo unico  delle  leggi
sull'istruzione  superiore, approvato  con  regio  decreto 31  agosto
1933, n. 1592 e successive modificazioni.
                               Art. 9.
  Il direttore  dell'Istituto, scelto tra i  professori dell'Istituto
che siano professori  universitari di ruolo o fuori  ruolo, e' eletto
dal consiglio dei professori a maggioranza assoluta di voti.
  Il   direttore   e'   anche   il  presidente   del   consiglio   di
amministrazione.
  Il  direttore dura  in carica  tre  anni accademici  e puo'  essere
confermato.
                              Art. 10.
  Il direttore, come presidente del consiglio di amministrazione:
    a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto;
    b) convoca il consiglio e lo presiede;
  c)  da' esecuzione  alle  deliberazioni del  consiglio  e adotta  i
provvedimenti di urgenza riferendo al consiglio per la ratifica nella
prima successiva adunanza;
  d)  esercita tutte  le  altre attribuzioni  che  sono demandate  ai
rettori delle universita'.
                              Art. 11.
  Il direttore dell'Istituto:
  a) ha la direzione didattica e disciplinare dell'Istituto;
  b) conferisce, in nome della  legge e dei poteri conferitigli dalla
carica, i diplomi  ed ogni altro grado o titolo  di studio e provvede
per il rilascio dei relativi diplomi e certificati;
  c)   corrisponde   col   Ministero,    con   le   altre   pubbliche
amministrazioni e con i privati nei limiti delle sue attribuzioni;
  d)  cura  l'osservanza  del  regolamento  e  di  ogni  altra  norma
riguardante  l'Istituto,  per  quanto  riguarda  le  materie  di  sua
competenza;
  e) esercita l'autorita' disciplinare sugli studenti e sul personale
dell'Istituto, nei termini e nei modi prescritti;
  f)  riferisce  al  consiglio   di  amministrazione,  con  relazione
annuale, sull'andamento didattico e disciplinare dell'Istituto;
  g)  accorda,  per  giustificati  motivi,  permessi  di  assenza  ai
professori e all'altro personale;
  h) esercita le altre attribuzioni assegnategli dal presente statuto
o dalle vigenti disposizioni;
  i) convoca  e presiede il  consiglio direttivo ed il  consiglio dei
professori e provvede all'esecuzione delle loro deliberazioni.
                              Art. 12.
  Al direttore puo'  essere assegnata un'indennita' di  carica il cui
importo, fissato dal consiglio  di amministrazione dell'Istituto, non
potra'  essere superiore  a quello  stabilito per  i direttori  degli
istituti universitari statali con una sola facolta'.
                              Art. 13.
  Il consiglio direttivo si compone:
    a) del direttore, che lo presiede;
  b) di sei professori eletti dal consiglio dei professori;
    c) del direttore tecnico.
  Il consiglio  direttivo e' assistito dal  direttore amministrativo,
il quale funge da segretario ed ha voto consultivo.
  I membri del  consiglio direttivo, purche' conservino  lo status di
insegnanti presso l'Istituto, durano in  carica un triennio e possono
essere riconfermati.
                              Art. 14.
  Per la validita' delle sedute  del consiglio direttivo e' richiesta
la presenza del 50% piu' uno dei componenti.
  Le delibere  del consiglio  sono approvate  con la  maggioranza dei
voti dei presenti.
                              Art. 15.
  Il consiglio  direttivo e' convocato dal  direttore, ordinariamente
una volta al  mese e straordinariamente sempre che  occorra, o quando
almeno due dei componenti ne facciano domanda motivata.
  Il consiglio direttivo:
  a)  coadiuva  il  direttore  nell'esercizio delle  funzioni  a  lui
demandate;
  b) fa le sue proposte sul modo di provvedere alle cattedre vacanti;
  c) fa proposte e da' parere su provvedimenti relativi alla nomina e
conferma dei professori;
  d)  provvede affinche'  i programmi  dei  corsi e  gli orari  delle
lezioni siano fissati in tempo utile in modo che, prima dell'apertura
dei corsi, gli studenti trovino affisso all'albo:
    il calendario generale dell'Istituto;
    l'orario dei singoli insegnamenti;
    il manifesto degli studi;
  e) provvede a fissare il diario delle sessioni di esami;
  f) nomina le commissioni per gli esami di profitto e di diploma. Le
commissioni per gli esami di profitto sono composte di tre membri: il
professore ufficiale della materia,  presidente, ed altri due membri,
che  possono essere  professori  della stessa  materia  o di  materie
affini o cultori della materia. In caso di necessita', la commissione
e' validamente costituita  anche con la presenza del  presidente e di
uno soltanto dei membri che la compongono;
  g) cura  il regolare svolgimento  dei corsi d'insegnamento  e delle
sessioni d'esami;
  h)  esercita l'autorita'  disciplinare  sugli  studenti e  delibera
sulle  domande  presentate dagli  studenti  per  quanto attiene  alla
carriera scolastica;
  i)   da'   parere   sull'ordinamento   didattico   e   disciplinare
dell'Istituto;
  l)  propone, sentito  il parere  del consiglio  dei professori,  le
modifiche dello statuto;
  m) richiede  al consiglio di  amministrazione il conferimento  o la
conferma degli incarichi agli esercitatori e ai cultori delle materie
oggetto di attivita' integrative;
  n)  propone  al  consiglio   di  amministrazione  la  stampa  delle
pubblicazioni scientifiche e didattiche;
  o)  propone   l'organizzazione  di   convegni,  seminari   o  altre
iniziative di interesse scientifico, culturale e didattico;
  p)  esercita tutte  le altre  attribuzioni che  gli sono  demandate
dalle leggi e dal presente statuto.
                              Art. 16.
  Il direttore tecnico e'  nominato dal consiglio di amministrazione,
su  proposta  del  direttore  dell'Istituto, sentito  il  parere  del
consiglio direttivo.
  Il  direttore  tecnico e'  scelto  tra  i professori  dell'Istituto
diplomati in educazione fisica e abilitati all'insegnamento.
                              Art. 17.
  Il direttore  tecnico, in  esecuzione delle  deliberazioni adottate
dal consiglio  direttivo ed in conformita'  delle direttive impartite
dal direttore:
  a) ha la direzione tecnica delle attivita' didattiche coordinandone
gli insegnamenti ed organizzando le esercitazioni ginnico - sportive;
  b)  ha la  vigilanza sul  funzionamento degli  impianti sportivi  e
sulle attrezzature ginniche  e sportive dell'Istituto e  ne regola il
loro impiego e funzionamento;
  c)  esercita  il  controllo   disciplinare  sugli  studenti  e  sul
personale subalterno dell'Istituto addetto alle attivita' didattiche,
proponendo ai  competenti organi  accademici l'adozione  di eventuali
provvedimenti disciplinari;
  d) provvede alla formazione ed alla speciale preparazione di gruppi
rappresentativi dell'Istituto in  occasione di saggi, manifestazioni,
incontri ginnastici e sportivi nazionali ed esteri;
  e)  provvede   all'attuazione  dei   programmi  tecnicoaddestrativi
didattici per  i corsi  di preparazione e  di perfezionamento  che, a
norma dell'art. 3  del presente statuto, sono riservati  a coloro che
intendono dedicarsi agli impieghi tecnici nel campo sportivo;
  f)  organizza e  presiede  le esercitazioni,  l'addestramento e  le
manifestazioni,  anche   in  localita'   fuori  della   sede  normale
dell'Istituto;
  g)  propone al  consiglio direttivo  la scelta  degli insegnanti  e
degli istruttori per le esercitazioni integrative;
  h)  riferisce al  direttore  sull'andamento delle  attivita' e  dei
servizi che rientrano nelle sue  competenze, gli sottopone i piani di
lavoro relativi all'attivita' ginnico - sportiva e lo tiene informato
sull'andamento didattico.
  Al direttore  tecnico sara' corrisposta sul  bilancio dell'Istituto
un'indennita' di carica decisa dal consiglio di amministrazione.
  Il  direttore  tecnico  dura  in  carica tre  anni  e  puo'  essere
riconfermato.
                              Art. 18.
  Il  consiglio dei  professori si  compone  di tutti  i docenti  che
svolgono nell'anno un insegnamento  del piano di studi dell'Istituto.
Il meno anziano funge da segretario.
  E'  convocato   dal  direttore  ordinariamente  ogni   sei  mesi  e
straordinariamente  sempre che  occorra, o  quando tre  componenti ne
facciano richiesta motivata.
  Il consiglio dei professori:
  a)  esamina e  concorda  l'orario  generale dell'Istituto,  formula
l'ordine degli studi  e, su proposta del direttore,  approva il piano
organico  e  coordinato  dei diversi  programmi  corrispondenti  alle
finalita' dell'Istituto;
  b)  elegge  i  propri  rappresentanti   in  seno  al  consiglio  di
amministrazione ed al consiglio direttivo;
  c)  propone  al  consiglio   di  amministrazione  l'istituzione  di
insegnamenti speciali che ritiene utili nell'interesse degli studi;
  d)   propone   al   consiglio   di   amministrazione   le   riforme
dell'ordinamento scolastico e disciplinare dell'Istituto;
  e) adempie tutte le altre funzioni contemplate dal presente statuto
e dalle vigenti disposizioni.
                              Art. 19.
  Per  la validita'  delle  sedute del  consiglio  dei professori  e'
richiesta la presenza del 50% piu' uno dei componenti.
  Le  delibere del  consiglio dei  professori sono  approvate con  la
maggioranza dei voti dei presenti.
                              Art. 20.
  L'anno accademico ha inizio il primo novembre di ciascun anno ed ha
termine il 31 ottobre dell'anno successivo.
  Le lezioni iniziano  non piu' tardi del 5 novembre  e terminano non
prima del 31 maggio.
  La cerimonia inaugurale dell'anno accademico  e' fatta non oltre il
trentesimo giorno dal suo inizio;  il discorso inaugurale e' letto da
un professore scelto dal consiglio direttivo.
  Le  vacanze durante  il periodo  delle lezioni  e degli  esami sono
quelle stabilite per le universita' e per gli istituti universitari.
                              Art. 21.
  L'Istituto  pubblica  entro  il  primo trimestre  di  ciascun  anno
accademico il suo annuario, il quale contiene:
   1) il discorso inaugurale;
  2) l'elenco dei componenti il consiglio di amministrazione;
   3) l'indicazione delle varie autorita' accademiche;
   4) l'elenco nominativo dei professori;
  5) la nota dei lavori pubblicati nell'anno dai professori;
  6) il calendario dell'anno scolastico, con gli orari e con l'ordine
degli studi per ciascun anno di corso;
   7) l'elenco nominativo del personale;
  8) le  statistiche, in  forma di  tabelle, dei  diplomati nell'anno
precedente, e  degli studenti iscritti,  distinti per anno  di corso,
per titolo di studio, per regioni di provenienza;
  9)  l'elenco  nominativo  degli  studenti  iscritti  e  quello  dei
diplomati dell'Istituto nell'anno precedente;
  10)  le statistiche  delle tasse  riscosse, e  di tutti  i proventi
dell'Istituto durante l'esercizio precedente;
  11) tutti gli altri dati statistici  e le notizie che, a parere del
consiglio dei professori, possono  meglio illustrare il funzionamento
dell'Istituto.
  L'art. 29 del titolo IV e' sostituito dal seguente:
  Gli insegnamenti  sono impartiti da professori  incaricati, i quali
assumono  anche l'incarico  della direzione  di eventuali  laboratori
destinati alle esperienze riflettenti le relative discipline.
  Gli incarichi  vengono attribuiti dal consiglio  di amministrazione
su proposta  del direttore a  seguito di deliberazione  del consiglio
direttivo sulla base degli esiti di specifica selezione pubblica.
  Il  conferimento   delle  supplenze  temporanee  e'   disposto  dal
direttore  che ne  riferisce al  consiglio di  amministrazione ed  al
consiglio direttivo.
  L'art. 68 del titolo VII e' sostituito dal seguente:
  L'esercizio finanziario ha  inizio col primo gennaio  ed ha termine
il 31 dicembre di ciascun anno.
  L'art. 85 del titolo VIII e' sostituito dal seguente:
  Possono in ogni caso eseguirsi a trattativa privata o in economia i
lavori  di manutenzione  e  di riparazione  straordinaria  e fino  al
limite di lire 50 milioni.
  Per  le  spese  eccedenti  tale cifra  e'  indispensabile  la  gara
pubblica    salvo   motivata    deliberazione   del    consiglio   di
amministrazione.
  L'art. 91 del titolo VIII e' sostituito dal seguente:
  Per far  fronte al  pagamento delle minute  spese, il  consiglio di
amministrazione  dispone  per  una  anticipazione  di  non  oltre  L.
2.000.000 all'economo dell'Istituto.
  L'anticipazione viene reintegrata, quando occorre, su presentazione
del rendiconto e dei relativi documenti.
  Alla fine  dell'esercizio finanziario l'economo  versa all'istituto
di credito, che fa servizio di  cassa, la somma residua, ed unisce la
relativa ricevuta al rendiconto finale.
  L'art. 92 del titolo VIII e' sostituito dal seguente:
  Il  consiglio di  amministrazione  nomina un  collegio di  revisori
composto da tre membri.
  1. I componenti  del collegio dei revisori dei  conti devono essere
scelti:
  a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti,
il quale funge da presidente;
  b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
    c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.
  Essi  durano  in  carica  tre  anni,  non  sono  revocabili,  salvo
inadempienza e possono essere riconfermati.
  2.  Il  collegio provvede  al  riscontro  degli atti  di  gestione,
accerta la  regolare tenuta  dei libri  e delle  scritture contabili,
esamina il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ad esso ed
il conto consultivo, redigendo apposite relazioni. Effettua verifiche
di  cassa.  Redige in  particolare  apposite  relazioni sul  bilancio
preventivo da allegare alla relazione direttoriale, nonche' relazione
illustrativa   sullo   schema   del   conto   consuntivo   contenente
l'attestazione circa  la corrispondenza delle risultanze  di bilancio
con  le   scritture  contabili   e  considerazioni  in   ordine  alla
regolarita' della gestione.
  3.  I  revisori  dei  conti rispondono  della  verita'  delle  loro
attestazioni  e  adempiono  ai  loro  doveri  con  la  diligenza  del
mandatario.  Ove  riscontrino   gravi  irregolarita'  nella  gestione
dell'Istituto    ne   riferiscono    immediatamente   al    consiglio
d'amministrazione.
  4. Nelle determinazioni del collegio, in caso di parita' prevale il
voto del presidente.
  5.  I  revisori  dei  conti possono  assistere  alle  riunioni  del
consiglio  di amministrazione  limitatamente  alla trattazione  degli
argomenti all'ordine del giorno inerenti le proprie competenze.
  6. Ai  revisori dei conti  e' attribuita una  indennita' stabilita,
all'inizio dell'anno  finanziario, dal consiglio  di amministrazione,
in base alle disponibilita' del bilancio.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Napoli, 21 luglio 1997
                                Il commissario straordinario: Cocozza