Approvazione del progetto di ristrutturazione del Monte dei Paschi di Siena(GU n.200 del 28-8-1995)
Con decreto dell'8 agosto 1995 del Ministro del tesoro e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dal Monte dei Paschi di Siena che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda societa' denominata "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.", ad eccezione dei cespiti analiticamente indicati nel predetto progetto che rimarranno nel patrimonio dell'ente conferente; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Monte dei Paschi di Siena Istituto di diritto pubblico"; la costituzione della societa' "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.", con un capitale sociale di L. 2.000 miliardi, abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'adozione dello statuto della "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a."; la cessione delle n. 669.700 azioni ordinarie detenute dall'Ente Cassa di risparmio di Prato nella Cassa di risparmio di Prato S.p.a. alla Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. al prezzo unitario di L. 111.514 per un valore complessivo di L. 74,681 miliardi; la fusione per incorporazione della Artasia S.r.l., della Monte Paschi Leasing S.p.a., della Monte Paschi Factor S.p.a. e della Monte Paschi Partecipazioni S.p.a. nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; la costituzione da parte della Cassa di risparmio di Prato S.p.a. e dell'Ente Cassa di risparmio di Prato di una nuova banca, con un capitale sociale di L. 200 miliardi, abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; la fusione per incorporazione di cio' che residua della Cassa di risparmio di Prato S.p.a. nella Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.; il conferimento delle aziende di Fontanafredda, Marinella e Chigi-Saracini nella Alma S.p.a. e la contestuale modifica dell'attivita' di quest'ultima per renderla strumentale all'attivita' del Gruppo Monte dei Paschi. Il Monte dei Paschi di Siena, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovra' cessare l'esercizio dell'impresa bancaria. I termini di cui alla direttiva del Ministro del tesoro del 28 giugno 1995 sono prorogati nei confronti del "Monte dei Paschi di Siena - Istituto di diritto pubblico" fino ad un anno dalla data del decreto che approva il descritto progetto di ristrutturazione. Entro lo stesso termine l'art. 6 dello statuto dell'ente conferente dovra' essere modificato con il richiamo a quanto disposto dall'art. 1, comma 7, della legge 30 luglio 1994, n. 474, in tema di criteri di diversificazione del rischio degli investimenti.