MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 21 gennaio 2013 

Recepimento  della  direttiva  2012/45/UE  della  Commissione  del  3
dicembre  2012  che  adegua  per  la  seconda  volta   al   progresso
scientifico e tecnico gli allegati  della  direttiva  2008/68/CE  del
Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto  interno  di
merci pericolose. (13A02193) 
(GU n.61 del 13-3-2013)

 
 
 
                             IL MINISTRO 
                DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 
 
  Visto l'art. 229 del decreto legislativo 30 aprile  1992,  n.  285,
recante: "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni,  che
delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le  competenze
loro attribuite, le  direttive  comunitarie  concernenti  le  materie
disciplinate dallo stesso codice; 
  Visto l'art. 168 del citato Codice della Strada, ed in  particolare
il comma 6, che rimette a decreti del  Ministro  dei  trasporti,  ora
Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti,  il  recepimento  di
direttive comunitarie in materia di norme di sicurezza del  trasporto
su strada delle merci pericolose; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n 35,  di  attuazione
della direttiva 2008/68/CE, relativa al trasporto  interno  di  merci
pericolose, ed in particolare l'art.  5,  che  rimette  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti il recepimento  delle  direttive
comunitarie concernenti  l'adeguamento  al  progresso  scientifico  e
tecnico recanti modifiche agli  allegati  dell'ADR,  del  RID  e  dei
regolamenti allegati all'ADN; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
3 gennaio 2011,  di  recepimento  della  direttiva  2010/61//UE,  che
adegua per la prima volta gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE
relativa al trasporto interno di merci pericolose; 
  Vista la direttiva 2012/45/UE  della  Commissione  del  3  dicembre
2012, che adegua per la seconda  volta  al  progresso  scientifico  e
tecnico  gli  allegati  della  direttiva  2008/68/CE  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio  relativa  al  trasporto  interno  di  merci
pericolose, pubblicata nella Gazzetta ufficiale  dell'Unione  europea
n. L 332 del 4 dicembre 2012; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  e  Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 14 dicembre  2011,  allegato  al
decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  serie  generale,
n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al
Sottosegretario di Stato  le  materie  relative  al  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti; 
  Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre
2011, con il quale al predetto Sottosegretario  di  Stato  presso  il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' stato attribuito  il
titolo di Vice Ministro; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. All'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.
35,  e  successive  modificazioni,   sono   apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    a) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) negli allegati
A e B dell'ADR, come applicabili a decorrere  dal  1°  gennaio  2013,
restando inteso che i termini "parte contraente" sono sostituiti  dai
termini "Stato membro", come opportuno"; 
    b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b)  nell'allegato
del RID, che figura come appendice C  della  COTIF,  applicabile  con
effetto dal 1° gennaio 2013, restando inteso  che  "Stato  contraente
del RID" e' sostituito da "Stato membro", come opportuno"; 
    c)  la  lettera  c)  e'  sostituita  dalla  seguente:  "  c)  nei
regolamenti allegati all'ADN, applicabili con effetto a decorrere dal
1° gennaio 2013, cosi' come l'art. 3, lettere f) ed h)  e  l'art.  8,
paragrafi 1 e 3 dell'ADN, nei quali "parte contraente" e'  sostituito
con " Stato membro", come opportuno". 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare. 
 
    Roma, 21 gennaio 2013 
 
                                            Il Vice Ministro: Ciaccia 
 

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2013 
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare,
registro n. 1, foglio n. 291