REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 16 maggio 2017, n. 22 

  Modifiche alla legge regionale 27 luglio 2004, n. 38. (Norme per la
disciplina della ricerca,  della  coltivazione  e  dell'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali). 
(GU n.48 del 2-12-2017)

 
             (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 21 del 24 maggio 2017) 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
                            ha approvato 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), dello Statuto; 
  Visto il decreto legislativo 8 ottobre  2011,  n.  176  (Attuazione
della    direttiva    2009/54/CE,     sull'utilizzazione     e     la
commercializzazione delle acque minerali naturali); 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  10  febbraio  2015
(Criteri di valutazione delle caratteristiche  delle  acque  minerali
naturali); 
  Vista la legge regionale 27  luglio  2004,  n.  38  (Norme  per  la
disciplina della ricerca,  della  coltivazione  e  dell'utilizzazione
delle acque minerali, di sorgente e termali); 
  Considerato quanto segue: 
    1. Al fine di garantire  il  corretto  riparto  delle  competenze
legislative costituzionalmente attribuite in materia di tutela  della
salute, per  quanto  concerne  specificamente  l'utilizzazione  e  la
commercializzazione delle acque minerali naturali, occorre  espungere
il rinvio al d.lgs. 176/2011 e al d.m. salute del  10  febbraio  2015
dalla norma relativa al rilascio dell'autorizzazione regionale di una
serie di attivita' di utilizzazione delle acque termali  puntualmente
elencate; 
  Approva la presente legge 
 
                               Art. 1 
 
         Modifiche all'articolo 47 octies della l.r. 38/2004 
 
  1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 47  octies  della  legge
regionale 27 luglio 2004,  n.  38  (Norme  per  la  disciplina  della
ricerca,  della  coltivazione  e   dell'utilizzazione   delle   acque
minerali, di sorgente e termali), e' sostituita dalla seguente: 
  «d) l'acqua minerale termale alla captazione ed erogata  dai  punti
cura, utilizzata sia per cure interne, sia  per  cure  esterne,  deve
essere  conforme  ai  valori  dei  parametri  valutati  ed  approvati
nell'ambito  del  riconoscimento  ministeriale  dell'acqua   termale,
relativamente alla specificita' terapeutica dell'acqua stessa;». 
  La presente legge e'  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
    Firenze, 16 maggio 2017 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal Consiglio regionale  nella
seduta del 9 maggio 2017. 
(Omissis).