N. 259 SENTENZA 7 - 21 luglio 2010

Giudizio per conflitto di attribuzione tra Enti. 
 
Sicurezza  pubblica  -  Sospensione  temporanea  della   licenza   di
  esercizio pubblico - Atti del Questore della Provincia  di  Bolzano
  per prevenire il verificarsi di situazioni atte a turbare  l'ordine
  pubblico e la sicurezza - Ordinanza del Commissario del Governo per
  la Provincia di Bolzano di chiusura di un  esercizio  pubblico  per
  accertata somministrazione  di  bevande  alcoliche  oltre  l'orario
  consentito - Ricorso per conflitto di attribuzione della  Provincia
  di Bolzano - Denunciata violazione delle competenze  legislative  e
  amministrative della  Provincia  autonoma  di  Bolzano  in  materia
  «turismo  e   industria   alberghiera»,   «esercizi   pubblici»   e
  «spettacoli pubblici per quanto attiene alla pubblica sicurezza»  -
  Legittimo  svolgimento  della  competenza   legislativa   esclusiva
  statale nella materia «ordine pubblico  e  sicurezza»  -  Spettanza
  allo Stato del potere di adottare gli atti impugnati. 
- Ordinanza del Commissario di Governo per la Provincia di Bolzano n.
  964/2008, Area III, del 10 settembre 2008; decreto  e  lettera  del
  Questore della Provincia di  Bolzano  del  17  settembre  2008,  n.
  11-A/2008/P.A.S.I.; decreto e lettera del Questore della  Provincia
  di Bolzano del 16 settembre 2008, n. 11-A/2008/P.A.S.I.; decreto  e
  lettera del Questore della Provincia  di  Bolzano  del  21  ottobre
  2008, n. 11-A/2008/P.A.S.I.; lettera del Questore  del  21  ottobre
  2008 prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I.; decreto e  lettera  del  Questore
  della   Provincia   di   Bolzano   del   22   ottobre   2008,    n.
  11-A/2008/P.A.S.I.; decreto e lettera del Questore della  Provincia
  di Bolzano dell'11 ottobre 2008, n. 11-A/2008/P.A.S.I.;  decreto  e
  lettera del Questore della Provincia  di  Bolzano  dell'11  ottobre
  2008, n. 11-A/2008/P.A.S.I. 
- Costituzione, artt. 6, 97 e 117; legge  costituzionale  18  ottobre
  2001, n. 3, art. 10; Statuto speciale per il Trentino  Alto  Adige,
  artt. 8, primo comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, 16, 20, 105
  e 107; d.P.R. 1º novembre 1973, n. 686, artt. 3, primo comma, e  4,
  primo comma, lett. b); d.P.R. 19 novembre 1987,  n.  526,  art.  3,
  comma 3; d.lgs. 16 marzo 1992, n. 266, art. 4; r.d. 16 giugno 1931,
  n. 773, art. 100; d.l. 3  agosto  2007,  n.  117  (convertito,  con
  modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160), art. 6. 
(GU n.30 del 28-7-2010 )
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente: Francesco AMIRANTE; 
Giudici: Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio  FINOCCHIARO,  Alfonso
  QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano  SILVESTRI,  Sabino
  CASSESE,  Maria  Rita  SAULLE,  Giuseppe   TESAURO,   Paolo   Maria
  NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI; 
ha pronunciato la seguente 
 
                               Sentenza 
 
nei giudizi per conflitti di attribuzione tra enti  sorti  a  seguito
dell'ordinanza del Commissario del Governo per la Provincia  autonoma
di Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008; del  decreto
del   Questore   della   Provincia    autonoma    di    Bolzano    n.
11-A/2008/P.A.S.I., del 17 settembre 2008, e della  relativa  lettera
di comunicazione datata 18 settembre 2008, dei decreti  del  Questore
della Provincia autonoma di Bolzano  n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  del  16
settembre 2008 e del 21 ottobre 2008, e  delle  relative  lettere  di
comunicazione; del decreto del Questore della Provincia  autonoma  di
Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008 e  della  relativa
lettera di comunicazione; del decreto del  Questore  della  Provincia
autonoma di Bolzano n. 11-A/2008/P.A.S.I., del  21  ottobre  2008,  e
della relativa lettera di comunicazione e del  decreto  del  Questore
della Provincia autonoma di Bolzano  n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  dell'11
ottobre 2008, e della relativa lettera di comunicazione, atti  aventi
ad oggetto  la  chiusura  di  alcuni  esercizi  pubblici  siti  nella
Provincia autonoma di Bolzano, promossi dalla Provincia  autonoma  di
Bolzano con ricorsi notificati il 13 novembre e l'11  dicembre  2008,
depositati in cancelleria il 21 novembre e il  19  dicembre  2008  ed
iscritti ai nn. 19, 20, 21, 25, 26 e 27 del  registro  conflitti  tra
enti 2008. 
    Udito  nell'udienza  pubblica  del  25  maggio  2010  il  Giudice
relatore Giuseppe Tesauro; 
    uditi gli avvocati Giuseppe Franco Ferrari e Roland  Riz  per  la
Provincia autonoma di Bolzano. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.  - Con  ricorso,  iscritto  al  reg.  ric.  n.  19  del  2008,
notificato il 13 novembre 2008, depositato il successivo 21 novembre,
la  Provincia  autonoma  di  Bolzano   ha   proposto   conflitto   di
attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri,
in  relazione  all'ordinanza  del  Commissario  del  Governo  per  la
Provincia di Bolzano del 10 settembre 2008 (prot. n.  964/2008,  Area
III del 10 settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 19
settembre 2008),  che  ha  disposto  la  chiusura  per  sette  giorni
dell'esercizio    pubblico    "Kalterer    Weinstadl"    a    seguito
dell'intervenuto accertamento, nel corso  di  controlli  di  polizia,
della somministrazione  di  bevande  alcoliche,  presso  il  medesimo
esercizio, oltre l'orario  consentito,  in  violazione  del  disposto
dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto  2007,  n.  117  (Disposizioni
urgenti modificative del  codice  della  strada  per  incrementare  i
livelli   di   sicurezza   nella   circolazione),   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 
    Tale  provvedimento  -  secondo  la   ricorrente   -   opererebbe
un'illegittima invasione delle  competenze  in  materia  di  esercizi
pubblici e di spettacoli pubblici per quanto  attiene  alla  pubblica
sicurezza, attribuite alla Provincia dagli artt. 9, primo comma,  nn.
6 e 7, e 16 del decreto del Presidente  della  Repubblica  31  agosto
1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali
concernenti lo statuto speciale per il  Trentino-Alto  Adige),  oltre
che delle  attribuzioni  gia'  spettanti  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza, assegnate al Presidente della Provincia, nelle materie  di
competenza provinciale, dall'art. 20 del medesimo statuto speciale  e
dalle relative norme di attuazione,  in  specie  dall'art.  3,  primo
comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre  1973,  n.  686  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  concernente
esercizi pubblici e spettacoli pubblici), nonche' dall'art. 4,  comma
1, decreto legislativo 16 marzo 1992, n.  266  (Norme  di  attuazione
dello statuto speciale per  il  Trentino-Alto  Adige  concernenti  il
rapporto  tra  atti  legislativi  statali   e   leggi   regionali   e
provinciali,   nonche'   la   potesta'   statale   di   indirizzo   e
coordinamento), e dall'art. 3, comma 3, del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 19 novembre 1987, n. 526  (Estensione  alla  regione
Trentino-Alto Adige ed alle province autonome  di  Trento  e  Bolzano
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616). 
    Esso  sarebbe,  quindi,  gravemente  lesivo   delle   prerogative
costituzionali assegnate alla Provincia,  oltre  che  dalle  predette
norme statutarie e di attuazione, anche dagli artt. 105 e  107  dello
statuto medesimo e dall'art.  117  della  Costituzione  in  relazione
all'art.  10  della  legge  costituzionale  18  ottobre  2001,  n.  3
(Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione). 
    L'attribuzione alla Provincia  delle  competenze  inerenti  anche
alla funzione di garanzia della sicurezza pubblica,  in  relazione  a
determinate  materie  di  spettanza  provinciale,  risponderebbe   ad
esigenze di contemperamento  tra  un  adeguato  collegamento  con  il
territorio ed un sufficiente grado di  accentramento  della  medesima
funzione, in ossequio a quanto stabilito dall'art.  97  Cost.,  oltre
che, nel quadro dei principi delineati dalle norme  dello  statuto  e
dalle  norme  di   attuazione   dello   stesso,   alla   salvaguardia
dell'autonomia speciale della Provincia autonoma di Bolzano che trova
il suo fondamento nell'art. 6 della Costituzione. 
    Pertanto, la ricorrente chiede che  la  Corte  dichiari  che  non
spetta allo Stato, e per esso  al  Commissario  del  Governo  per  la
Provincia  di  Bolzano,  disporre  con   proprio   provvedimento   la
sospensione della licenza di un esercizio pubblico e, per  l'effetto,
annulli l'atto impugnato. 
    2. - Con i ricorsi iscritti al reg. conflitti del 2008 ai  numeri
20, 21, 25, 26 e 27, la Provincia autonoma  di  Bolzano  ha  proposto
conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del  Consiglio
dei ministri, in relazione a sei decreti del Questore della Provincia
di Bolzano che hanno disposto la sospensione della licenza di  alcuni
esercizi pubblici. 
    In particolare, il ricorso iscritto al n. 20 del  reg.  conflitti
del 2008 concerne il provvedimento del Questore  della  Provincia  di
Bolzano  del  18  settembre  2008  (n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  del   17
settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 18  settembre
2008) e la relativa lettera di comunicazione. Con tale  provvedimento
e' stata disposta la chiusura per dieci giorni,  ai  sensi  dell'art.
100 del regio decreto 16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del  testo
unico delle leggi di  pubblica  sicurezza),  dell'esercizio  pubblico
"Caffe' Agadir", sito in Bolzano, in quanto, nel corso  di  controlli
di polizia, e'  stata  accertata  la  presenza  abituale  di  persone
pregiudicate ed il verificarsi  di  liti  ed  aggressioni  che  hanno
comportato la necessita' dell'intervento delle forze dell'ordine, con
l'individuazione di una persona  non  in  regola  con  le  norme  sul
soggiorno. 
    Con il ricorso iscritto al n. 21 del reg. conflitti del 2008 sono
stati impugnati il provvedimento  del  Questore  della  Provincia  di
Bolzano  del  16  settembre  2008  (n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  del   16
settembre 2008, comunicato alla Provincia di Bolzano il 16  settembre
2008), con cui e' stata disposta la chiusura  per  dieci  giorni,  ai
sensi  dell'art.  100  T.U.L.P.S.,   dell'esercizio   pubblico   "Bar
Casablanca", sito in Bolzano, e la relativa lettera di comunicazione,
nonche' il successivo provvedimento  del  medesimo  Questore  del  21
ottobre 2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008,  comunicato
alla Provincia di Bolzano il 22  ottobre  2008),  con  cui  e'  stata
disposta nuovamente la chiusura per 15 giorni, ai sensi dell'art. 100
T.U.L.P.S.,  del  medesimo  esercizio,  e  la  relativa  lettera   di
comunicazione. Tali provvedimenti sono stati adottati dal Questore in
quanto, nel corso di controlli di polizia,  era  stata  accertata  la
presenza abituale di  persone  pregiudicate  e  la  violazione  delle
disposizioni in materia di orario di chiusura dei locali pubblici  e,
successivamente, si era reso necessario l'intervento delle  forze  di
polizia per sedare una rissa in corso  tra  persone  di  nazionalita'
straniera, intervento in esito al quale era stato  altresi'  disposto
il sequestro di 2 grammi di cocaina. 
    Il ricorso iscritto al n. 25 del reg. conflitti del  2008  ha  ad
oggetto il provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano  del
22  ottobre  2008  (n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  del  22  ottobre   2008,
comunicato alla Provincia di Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui  e'
stata disposta la chiusura per sette giorni, ai sensi  dell'art.  100
T.U.L.P.S., dell'esercizio pubblico "New Bar", sito in Bolzano, e  la
relativa lettera di comunicazione, datata 22 ottobre 2008, nonche' la
lettera del Questore prot. n. 11-A/2008/P.A.S.I. del 21 ottobre 2008,
comunicata alla  Provincia  di  Bolzano  in  data  21  ottobre  2008.
Siffatto provvedimento e' stato adottato  in  quanto,  nel  corso  di
controlli di polizia, era stata accertata la  presenza  abituale,  in
detto esercizio pubblico, di persone pregiudicate. 
    Con i ricorsi iscritti ai nn. 26 e  27  del  reg.  conflitti  del
2008,   sono   stati,   infine,   impugnati,   rispettivamente,    il
provvedimento del Questore della Provincia di Bolzano dell'11 ottobre
2008 (n. 11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre  2008,  comunicato  alla
Provincia di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e'  stata  disposta
la chiusura per dieci giorni dell'esercizio pubblico "Bar Muuh", sito
in Merano, e la relativa lettera di comunicazione datata  11  ottobre
2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14  ottobre  2008,
nonche' il  provvedimento  del  Questore  dell'11  ottobre  2008  (n.
11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato  alla  Provincia
di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e' stata disposta la chiusura
per dieci  giorni  dell'esercizio  pubblico  "Bar  Romana",  sito  in
Merano,  e  la  relativa  lettera  di   comunicazione.   Anche   tali
provvedimenti sono stati adottati in quanto, nel corso  di  controlli
di polizia, era stata  accertata,  in  detti  esercizi  pubblici,  la
presenza abituale di persone pregiudicate. 
    Secondo la ricorrente, i provvedimenti avrebbero illegittimamente
invaso le competenze in tema di «turismo ed  industria  alberghiera»,
«esercizi pubblici» e «spettacoli pubblici per  quanto  attiene  alla
pubblica sicurezza», attribuite alla Provincia dagli artt.  8,  primo
comma, n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16 dello statuto speciale,
nonche' le attribuzioni  gia'  spettanti  all'autorita'  di  pubblica
sicurezza, assegnate al Presidente della Provincia, nelle  rispettive
materie, dall'art. 20 del medesimo statuto speciale e dalle  relative
norme di attuazione (in specie dall'art. 3, primo comma,  del  d.P.R.
n. 686 del 1973, nonche' dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 266 del 1992
e dall'art. 3, comma 3, del d.P.R. n. 526 del 1987). 
    Tali provvedimenti sarebbero,  quindi,  gravemente  lesivi  delle
prerogative costituzionali attribuite alla medesima Provincia,  oltre
che dalle predette norme statutarie e di attuazione statutaria, anche
dall'art. 107 dello statuto e dall'art.  117  della  Costituzione  in
relazione all'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001. 
    In tutti i citati ricorsi, la ricorrente sostiene,  inoltre,  che
l'attribuzione alla Provincia delle competenze  inerenti  anche  alla
funzione  di  garanzia  della  sicurezza  pubblica,  in  relazione  a
determinate  materie  di  spettanza  provinciale,  risponderebbe   ad
esigenze di contemperamento  tra  un  adeguato  collegamento  con  il
territorio ed un sufficiente grado di  accentramento  della  medesima
funzione, in ossequio a quanto stabilito dall'art.  97  Cost.,  oltre
che, nel quadro dei principi delineati dalle norme  dello  statuto  e
dalle norme di attuazione, alla salvaguardia dell'autonomia  speciale
della Provincia autonoma di  Bolzano  che  trova  il  suo  fondamento
nell'art. 6 della Costituzione. 
    Pertanto, la ricorrente chiede che  la  Corte  dichiari  che  non
spetta allo Stato, e per esso al Questore della Provincia di Bolzano,
imporre con proprio provvedimento la sospensione della licenza di  un
esercizio pubblico e, per l'effetto, annulli gli atti impugnati. 
    3. - All'udienza pubblica del 22 settembre 2009 la  Provincia  di
Bolzano ha insistito  per  l'accoglimento  delle  conclusioni  svolte
nelle difese scritte. 
    4. - In ordine ai conflitti iscritti ai numeri 20, 21, 25,  26  e
27 del  registro  conflitti  del2008,  questa  Corte,  con  ordinanza
istruttoria, in esito all'udienza del 22 settembre 2009, ha  disposto
l'acquisizione dei provvedimenti  del  Questore  impugnati,  che  non
erano stati prodotti in giudizio. 
    5. - Nell'imminenza della  successiva  udienza  pubblica  del  25
maggio 2010, alla quale il giudizio era stato nel frattempo rinviato,
la  ricorrente  ha  depositato  ulteriori  memorie,  insistendo   per
l'accoglimento dei ricorsi. 
    6. - Il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  non  ha  svolto
attivita' difensiva. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1. - Con sei distinti ricorsi, la Provincia autonoma  di  Bolzano
ha proposto altrettanti conflitti di attribuzione nei  confronti  del
Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione ad una  serie  di
provvedimenti di  sospensione  della  licenza  di  svariati  esercizi
pubblici, adottati,  rispettivamente,  dal  Commissario  del  Governo
(reg. confl. n. 19 del 2008) e dal Questore (reg. confl. nn. 20,  21,
25, 26 e 27 del 2008) della Provincia di Bolzano. 
    La Provincia ritiene - in tutti i ricorsi -  che  con  l'adozione
degli atti impugnati lo Stato abbia violato le competenze legislative
ed amministrative provinciali in  materia  di  «turismo  e  industria
alberghiera», «esercizi pubblici» e «spettacoli pubblici  per  quanto
attiene alla pubblica sicurezza», di cui agli artt. 8,  primo  comma,
n. 20, 9, primo comma, nn. 6 e 7, e 16  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige), e le connesse attribuzioni di cui  all'art.  20
del medesimo statuto. 
    Secondo la ricorrente, tali norme attribuirebbero  al  Presidente
della Provincia i poteri di pubblica sicurezza inerenti alle  materie
di competenza provinciale, configurando come  meramente  residuali  i
poteri di pubblica sicurezza spettanti  agli  organi  statali.  Nella
Provincia di  Bolzano,  la  linea  di  demarcazione  fra  le  proprie
competenze e le competenze statali non correrebbe, pertanto, «fra  le
funzioni di polizia amministrativa e l'area delle funzioni di polizia
di  pubblica  sicurezza»,   ma   si   delineerebbe   all'interno   di
quest'ultima, come risulterebbe confermato dalle pertinenti norme  di
attuazione dello statuto speciale ed in specie dagli artt.  3,  primo
comma, e 4, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della
Repubblica 1° novembre  1973,  n.  686  (Norme  di  attuazione  dello
statuto speciale  per  la  regione  Trentino-Alto  Adige  concernente
esercizi pubblici e spettacoli pubblici), dall'art. 3, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica  19  novembre  1987,  n.  526
(Estensione  alla  regione  Trentino-Alto  Adige  ed  alle   province
autonome di Trento e  Bolzano  delle  disposizioni  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  24  luglio  1977,  n.  616),   nonche'
dall'art. 4, comma 1, decreto  legislativo  16  marzo  1992,  n.  266
(Norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto
Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi  statali  e  leggi
regionali e provinciali, nonche' la potesta' statale di  indirizzo  e
coordinamento). 
    I provvedimenti  impugnati  sarebbero  lesivi  delle  prerogative
provinciali, in quanto gli interessi tutelati dall'autorita'  statale
di pubblica sicurezza con i predetti non avrebbero rilevanza  esterna
alle materie di competenza provinciale ed alle connesse  attribuzioni
provinciali di cui all'art. 20 dello statuto speciale, non  attenendo
in  modo  diretto  all'ordine   pubblico   strettamente   inteso,   e
rientrando,  invece,  nell'ampia  competenza  provinciale  delimitata
dalle citate norme statutarie e di attuazione statutaria. 
    2. - I ricorsi  proposti,  avendo  ad  oggetto  provvedimenti  di
contenuto analogo, corrispondenti alla sospensione della  licenza  di
esercizio pubblico, e impugnati con censure  di  identico  contenuto,
vanno riuniti e decisi con un'unica pronuncia. 
    3. - I ricorsi non sono fondati. 
    3.1. - Cinque dei sei ricorsi proposti (quelli iscritti ai numeri
20, 21, 25, 26 e 27 del 2008) impugnano alcuni decreti di sospensione
temporanea della licenza di esercizi pubblici, adottati dal  Questore
della Provincia di Bolzano ai sensi dell'art. 100 del  regio  decreto
16 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle  leggi  di
pubblica sicurezza), allo scopo  di  scongiurare  il  verificarsi  di
situazioni atte a turbare l'ordine  pubblico  e  la  sicurezza.  Come
riconosciuto dalla stessa ricorrente, dal testo degli atti impugnati,
prodotti in giudizio, emerge, infatti, che l'adozione dei medesimi e'
avvenuta in quanto, nel corso  di  controlli  di  polizia,  e'  stata
accertata la presenza abituale di persone pregiudicate  e  talora  si
sono  verificate  liti  ed  aggressioni  che  hanno   comportato   la
necessita' dell'intervento delle forze dell'ordine. 
    Tali atti rientrano fra quelli, adottati ai sensi  dell'art.  100
T.U.L.P.S., di sospensione della licenza di  pubblico  esercizio,  la
cui finalita', come questa Corte  ha  gia'  espressamente  affermato,
«non e' quella di sanzionare la condotta del gestore di  un  pubblico
esercizio per avere consentito la presenza, nel  proprio  locale,  di
persone  potenzialmente  pericolose  per  l'ordine  pubblico   e   la
sicurezza dei cittadini, bensi' quella  di  impedire,  attraverso  la
chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di  pericolosita'
sociale; ragion per cui si ha riguardo esclusivamente  alla  esigenza
obiettiva  di  tutelare  l'ordine  e  la  sicurezza  dei   cittadini,
indipendentemente da ogni responsabilita'  dell'esercente»  (sentenza
n. 129 del 2009). 
    I provvedimenti impugnati, in quanto  strumentali  esclusivamente
alla tutela della sicurezza dei cittadini, non  determinano,  quindi,
alcuna  lesione  delle  prerogative  della  Provincia  e   non   sono
riconducibili ai poteri di polizia assegnati  al  suo  Presidente  in
materia di esercizi pubblici, costituendo legittimo  svolgimento  dei
compiti di ordine pubblico, riservati allo Stato. 
    3.2. - Analoghe considerazioni devono svolgersi con  riguardo  al
ricorso iscritto al n. 19 del 2008, avente  ad  oggetto  un'ordinanza
del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano, con  cui  e'
stata del pari disposta la sospensione temporanea della licenza di un
esercizio pubblico, anche se a seguito dell'intervenuto accertamento,
nel corso di controlli di polizia, della somministrazione di  bevande
alcoliche, presso il medesimo locale, oltre l'orario  consentito,  in
violazione del disposto dell'art. 6 del decreto-legge 3 agosto  2007,
n. 117 (Disposizioni urgenti modificative del codice della strada per
incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione),  convertito,
con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160. 
    Anche in tal caso, infatti, il provvedimento in  esame  e'  stato
posto in essere in vista della prevalente necessita' di  tutelare  la
pubblica sicurezza, in attuazione di quanto, a tale scopo, prescritto
dal citato art. 6 del d.l. n. 117 del  2007.  Questa  Corte  ha  gia'
riconosciuto, a  tal  proposito,  che  la  predetta  disposizione  si
inserisce in un contesto normativo volto a  favorire  una  «presa  di
coscienza dei pericoli, per l'incolumita' degli utenti della  strada,
derivanti dall'abuso di  bevande  alcoliche»  (sentenza  n.  152  del
2010), cosicche' risulta evidente che  i  provvedimenti  adottati  in
attuazione della stessa sono volti esclusivamente ad evitare  che  si
possano  verificare  episodi  di  guida  in  stato   di   ubriachezza
potenzialmente lesivi dell'ordine pubblico. 
    Pertanto il provvedimento in esame  non  lede  alcuna  competenza
provinciale,  in  quanto  adottato  nell'esercizio  della  competenza
statale esclusiva in materia di ordine pubblico e pubblica sicurezza. 
 
                          Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara che spettava allo Stato adottare: 
        l'ordinanza del Commissario del Governo per la  Provincia  di
Bolzano n. 964/2008, Area III, del 10 settembre 2008, con la quale e'
stata disposta la chiusura per sette giorni  dell'esercizio  pubblico
«Kalterer Weinstadl», sito in Caldano (reg. ric. n. 19 del 2008); 
        il decreto del Questore della Provincia  di  Bolzano  del  18
settembre  2008  (n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  del  17  settembre   2008,
comunicato alla Provincia di Bolzano il 18 settembre 2008),  con  cui
e' stata  disposta  la  chiusura  per  dieci  giorni,  dell'esercizio
pubblico bar «Caffe' Agadir», sito in Bolzano, e la relativa  lettera
di comunicazione, datata 17  settembre  2008,  giunta  al  protocollo
provinciale in data 18 settembre  2008  (reg.  conflitti  n.  20  del
2008); 
        il decreto del Questore della Provincia  di  Bolzano  del  16
settembre  2008  (n.  11-A/2008/P.A.S.I.,  del  16  settembre   2008,
comunicato alla Provincia di Bolzano il 16 settembre 2008),  con  cui
e' stata  disposta  la  chiusura  per  dieci  giorni,  dell'esercizio
pubblico bar caffe' «Bar Casablanca», sito in Bolzano, e la  relativa
lettera  di  comunicazione,  datata  16  settembre  2008,  giunta  al
protocollo provinciale in data 16 settembre 2008, nonche' il  decreto
del Questore della Provincia di  Bolzano  del  21  ottobre  2008  (n.
11-A/2008/P.A.S.I., del 21 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e' stata  disposta  la  chiusura
per quindici giorni del medesimo bar caffe'  «Bar Casablanca»,  e  la
relativa lettera di comunicazione, datata 21 ottobre 2008, giunta  al
protocollo provinciale in data 22 ottobre 2008 (reg. conflitti n.  21
del 2008); 
        il decreto  del  Questore  della  Provincia  di  Bolzano  (n.
11-A/2008/P.A.S.I., del 22 ottobre 2008, comunicato alla Provincia di
Bolzano il 22 ottobre 2008), con cui e' stata  disposta  la  chiusura
per sette giorni dell'esercizio pubblico «New Bar», sito in  Bolzano,
e la relativa lettera  di  comunicazione,  datata  22  ottobre  2008,
nonche' la lettera del Questore prot. n.  11-A/2008/P.A.S.I.  del  21
ottobre 2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data 21 ottobre
2008, con cui quest'ultimo formulava richiesta  di  parere  ai  sensi
dell'art. 21 dello statuto speciale (reg. conflitti n. 25 del 2008); 
        il decreto  del  Questore  della  Provincia  di  Bolzano  (n.
11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato  alla  Provincia
di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e' stata disposta la chiusura
per dieci giorni dell'esercizio pubblico «Bar Muuh», sito in  Merano,
e la relativa lettera  di  comunicazione,  datata  11  ottobre  2008,
comunicata alla Provincia di Bolzano in data 14  ottobre  2008  (reg.
conflitti n. 26 del 2008); 
        il decreto  del  Questore  della  Provincia  di  Bolzano  (n.
11-A/2008/P.A.S.I., dell'11 ottobre 2008, comunicato  alla  Provincia
di Bolzano il 14 ottobre 2008), con cui e' stata disposta la chiusura
per dieci  giorni  dell'esercizio  pubblico  «Bar  Romana»,  sito  in
Merano, e la relativa lettera di  comunicazione,  datata  11  ottobre
2008, comunicata alla Provincia di Bolzano in data  14  ottobre  2008
(reg. conflitti n. 27 del 2008). 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Tesauro 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 21 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola