Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila(GU n.207 del 3-9-1992)
Con decreto ministeriale 12 agosto 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio e ad eccezione di disponibilita' liquide per lire 300 milioni, in una costituenda societa' denominata "Carispaq - Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila S.p.a.", in breve "Carispaq S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Carispaq - Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila S.p.a.", con un capitale sociale iniziale di lire 40 miliardi; l'adozione di un nuovo statuto da parte della fondazione conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila" e sara' inizialmente titolare dell'intero pacchetto azionario della societa' bancaria conferitaria; l'adozione dello statuto della "Carispaq - Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'aumento del capitale sociale della "Carispaq - Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila S.p.a.", e la relativa modifica statutaria, per nominali lire 10 miliardi, che verra' sottoscritto previa rinunzia al diritto di opzione da parte della Fondazione, dal "Banco di Santo Spirito S.p.a." (ora "Banca di Roma S.p.a.") per un esborso complessivo pari a circa lire 63 miliardi. La Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Carispaq - Cassa di risparmio della provincia dell'Aquila S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovra' cessare l'esercizio dell'impresa bancaria.