COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 8 marzo 2001 

Finanziamento  del  progetto  di  ammodernamento  e  ristrutturazione
dell'impianto  irriguo  in  agro  di  Cassino e Sant'Elia Fiumerapido
(opera   commissariata   ex  lege  n.  135/1997).  (Deliberazione  n.
34/2001).
(GU n.141 del 20-6-2001)

    IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

  Vista  la  legge  1o marzo  1986,  n.  64,  recante  la "Disciplina
organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno";
  Visto  il  decreto-legge  22 ottobre  1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  19 dicembre  1992, n. 488, con il quale
viene, fra l'altro, disposta la soppressione del Dipartimento per gli
interventi   straordinari  nel  Mezzogiorno  e  dell'Agenzia  per  la
promozione dello sviluppo del Mezzogiorno;
  Visto   il  decreto  legislativo  3 aprile  1993,  n.  96,  recante
disposizioni  per  il  trasferimento  delle  competenze dei soppressi
organismi  dell'intervento  straordinario e del relativo personale ed
in  particolare  l'art.  19,  comma 5, che istituisce un fondo per il
finanziamento  degli  interventi  ordinari  nelle  aree  depresse del
territorio nazionale;
  Visto  il  decreto-legge  8 febbraio  1995, n. 32, convertito dalla
legge  7 aprile  1995,  n.  104,  ed  in  particolare  l'art.  3  che
sostituisce il comma 5 sopracitato;
  Visto  il  decreto-legge  23 giugno  1995, n. 244, convertito dalla
legge  8 agosto 1995, n. 341, recante misure dirette ad accelerare il
completamento  degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi
interventi nelle aree depresse;
  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001);
  Vista  la  legge  23 dicembre  2000,  n.  389,  di approvazione del
bilancio  di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e del
bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003;
  Considerato  che nel terzo piano annuale d'attuazione del programma
triennale  di  sviluppo  del Mezzogiorno, approvato con deliberazione
C.I.P.E.  del  29 marzo  1990,  e' stato incluso il finanziamento del
progetto  concernente il completamento dei lavori di ammodernamento e
ristrutturazione   dell'impianto   irriguo  in  "Agro  di  Cassino  e
Sant'Elia Fiumerapido";
  Considerato che, in attuazione della suddetta delibera C.I.P.E. del
29 marzo 1990, il Comitato di gestione dell'Agenzia per la promozione
dello   sviluppo  del  Mezzogiorno,  con  deliberazione  n.  609  del
6 febbraio  1991, ha assunto l'impegno di lire 21,318 miliardi per il
finanziamento  dell'opera  ed ha approvato il testo della convenzione
n.  44/1990,  successivamente  stipulata  il  28 febbraio 1991 con il
consorzio   di   bonifica   della   Valle   del  Liri,  regolante  il
finanziamento concesso;
  Considerato che, secondo quanto previsto dalla suddetta convenzione
n.   44/1990,   l'Agenzia   per  la  promozione  dello  sviluppo  del
Mezzogiorno   provvedeva   ad   erogare  al  consorzio  la  somma  di
lire 3,194.988 miliardi a titolo di anticipazione;
  Considerato   che   il  consorzio,  in  attuazione  della  suddetta
convenzione,   ha  avviato  la  realizzazione  dell'opera  finanziata
affidandone  l'esecuzione  alla  impresa  "Intercantieri  S.p.a." con
contratto del 7 settembre 1993;
  Considerato  che  il tribunale superiore delle acque pubbliche, con
sentenza  n.  13/1993  del 14 dicembre 1992, depositata il 3 febbraio
1993,  accogliendo il ricorso della ENERG Lazio S.p.a., annullava sia
la delibera n. 609 della Agenzia per la promozione dello sviluppo del
Mezzogiorno, sia gli atti ad essa conseguenti;
  Considerato  che la Corte di cassazione, con ordinanza n. 1002/1994
del 10 novembre 1994, dichiarava l'estinzione del giudizio, in quanto
era  intervenuto nel frattempo atto di transazione tra il consorzio -
ricorrente  avverso  detta  sentenza  n.  13/1993 del T.S.A.P. - e la
ENERG Lazio;
  Considerato  altresi'  che  la  rinuncia  agli  atti  del  giudizio
determina  l'estinzione  del  giudizio stesso e rende inefficaci agli
atti compiuti, non pregiudicando pero' la validita' delle sentenze di
merito  pronunciate  nel corso del processo (art. 310 c.p.c.), con la
conseguenza  che  la  sentenza  n.  13/1993  del T.S.A.P., passata in
giudicato, e' divenuta irretrattabile e indisponibile per le parti;
  Vista  la  nota  n.  7/3558  del  22 marzo  1995,  con  la quale il
Ministero  del bilancio e della programmazione economica - subentrato
all'Agenzia  per  la  promozione  dello  sviluppo  del Mezzogiorno in
attuazione del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, alla luce di
quanto sopra esposto, ha ritenuto doversi considerare definitivamente
annullata  la  deliberazione  n. 609 del 6 febbraio 1991 dell'Agenzia
medesima   con  la  quale  era  stata  approvata  la  convenzione  di
finanziamento n. 44/1990;
  Considerato  che,  in dipendenza di quanto sopra, i lavori venivano
definitivamente  sospesi  il  6 febbraio  1995, data alla quale erano
state   contabilizzate   opere   per  complessive  lire 7,669.103.543
miliardi, al netto delle riserve dell'impresa;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
4 luglio  1997 con il quale e' stato nominato, ai sensi dell'art. 13,
comma 1,  del  decreto-legge  25 marzo  1997, n. 67, convertito dalla
legge  23 maggio  1997, n. 135, commissario straordinario per l'opera
in   questione   il   dott. Pier  Maria  Piacentini,  successivamente
sostituito  con  l'ing. Sergio  Dall'Oglio,  nominato con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 ottobre 1998;
  Considerato   che,   a   seguito  dell'intervento  del  commissario
straordinario,  la  giunta regionale del Lazio, con deliberazione del
27 luglio 1999, n. 4254, ha concesso al consorzio di derivare l'acqua
occorrente per l'irrigazione del comprensorio;
  Vista  la  deliberazione  n.  1  del 6 aprile 2000, con la quale il
commissario  straordinario  ha  approvato,  tra  l'altro,  la perizia
generale  per  il completamento dell'opera, nonche' lo schema di atto
di   transazione,   aggiuntivo   al   contratto  principale,  per  la
definizione dei rapporti tra l'impresa e il consorzio;
  Considerato  che, la perizia generale di completamento delle opere,
approvata   dal   commissario   straordinario,   comporta   un  onere
complessivo   di  lire 39,860  miliardi,  suddiviso  in  due  stralci
funzionali,  dei  quali  il  primo,  di  lire  21,318 miliardi, quale
finanziamento gia' assentito a valere dal terzo piano annuale ex lege
n.  64/1986  ed  il secondo, di lire 18,542 miliardi, quale ulteriore
finanziamento occorrente per il predetto completamento;
  Vista la deliberazione n. 2 in data 17 luglio 2000, con la quale il
commissario  straordinario  ha disposto il trasferimento dell'opera e
delle  relative  risorse  finanziarie  al  Ministero  delle politiche
agricole  e  forestali,  ai  sensi dell'art. 10, comma 6, del decreto
legislativo n. 96/1993 e successive modifiche ed integrazioni;
  Vista  la  nota  n. 1490 del 13 dicembre 2000, con cui il Ministero
delle  politiche  agricole e forestali (commissario ad acta, gestione
ex  Agensud),  nel rappresentare l'esigenza di una rapida ripresa dei
lavori  relativi  all'opera  in  questione,  sottolinea  l'urgenza di
reperire le occorrenti risorse finanziarie;
  Considerato   che,   con   nota   n.  1332  del  20 novembre  2000,
l'Assessorato   per  le  politiche  del  bilancio,  programmazione  e
coordinamento  risorse comunitarie della regione Lazio ha invitato il
competente  assessorato dei trasporti e lavori pubblici a valutare se
l'intervento  di che trattasi possa essere ricompreso nell'accordo di
programma   quadro  "Difesa  del  suolo  e  risorse  idriche:  difesa
idraulica di Roma e della zona Sora-Liri Garigliano";
  Considerato in proposito che e' in via di formalizzazione il parere
favorevole  dell'assessorato  ai lavori pubblici della regione stessa
in  ordine  all'inserimento  dell'intervento  nel  citato  accordo di
programma quadro;
  Considerato  che,  con  altra delibera, adottata in data odierna da
questo  comitato,  viene  disposta - per il corrente esercizio 2001 -
l'assegnazione  del finanziamento residuo di lire 18,123.002 miliardi
di cui al citato primo stralcio funzionale di complessive lire 21,318
miliardi, dei quali lire 3,194.998 gia' erogati;
  Su   proposta  del  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica;
                              Delibera:
  1. Al   fine   di  consentire  la  realizzazione  del  progetto  di
"Ammodernamento  e  ristrutturazione dell'impianto irriguo in agro di
Cassino  e  Sant'Elia  Fiumerapido",  di cui alla perizia generale di
completamento,  di  cui  alle  premesse,  approvata  dal  commissario
straordinario per un onere complessivo di lire 39,860 miliardi (20,59
Meuro), e' confermato il finanziamento di lire 21,318 miliardi (11,01
Meuro)   -  relativo  al  1o stralcio  funzionale  -  gia'  assentito
nell'ambito  del  terzo  piano  triennale ex lege n. 64/1986. Di tale
finanziamento,  lire 3,194.998  miliardi  sono  gia'  state  erogate,
mentre  l'importo  residuo  di lire 18,123.002 e' assegnato con altra
delibera  adottata in data odierna da questo comitato, a valere delle
disponibilita'  2001  del  fondo  ex  art. 19 del decreto legislativo
3 aprile 1993, n. 96.
  2. L'ulteriore  finanziamento di lire 18,542 miliardi (9,58 Meuro),
relativo al 2o stralcio funzionale, e' posto a carico della quota per
interventi  infrastrutturali  da  realizzare nel territorio regionale
del Lazio di cui alle proprie delibere n. 14 del 15 febbraio 2000, n.
84  del  4 agosto  2000  e  n.  138  del  21 dicembre  2000,  e sara'
ricompreso   nell'ambito  dell'accordo  di  programma  quadro  (APQ5)
"Difesa del suolo e risorse idriche: difesa idraulica di Roma e della
zona  di  Sora-Liri Garigliano, previsto nell'intesa istituzionale di
programma  stipulata  il  22 marzo  2000  tra il Governo e la regione
Lazio.
  3. L'importo   complessivo  di  lire 39,860  miliardi,  di  cui  al
precedente   punto 1,   ritenuto   necessario  per  il  completamento
dell'opera  e'  comprensivo  di ogni onere, cosi' come deliberato dal
commissario  straordinario con deliberazione n. 2 del 17 luglio 2000.
Qualora, a seguito di verifica da parte del Ministero delle politiche
agricole,  cui compete la sorveglianza sull'avanzamento dei lavori ed
il   completamento   dell'opera,  parte  di  detti  oneri  non  siano
riconducibili  a  responsabilita' delle amministrazioni finanziatrici
nel  pregresso rapporto di convenzione, la corrispondente somma sara'
riversata, da parte del citato Ministero delle politiche agricole, al
fondo ex art. 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.
    Roma, 8 marzo 2001
                                        Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 7 giugno 2001
Ufficio  di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n.
3 Tesoro, foglio n. 299