LEGGE 14 febbraio 1974, n. 37
Gratuita' del trasporto dei cani guida dei ciechi sui mezzi di trasporto pubblico.(GU n.61 del 6-3-1974)
Vigente al: 21-3-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico Il privo di vista ha diritto di farsi accompagnare dal proprio cane guida nei suoi viaggi su ogni mezzo di trasporto pubblico senza dover pagare per l'animale alcun biglietto o sovrattassa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 14 febbraio 1974 LEONE RUMOR - PRETI - PIERACCINI Visto, il Guardasigilli: ZAGARI