MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

DECRETO 7 gennaio 2002 

Inserimento  di  una  nuova  attrazione nell'elenco di cui all'art. 4
della  legge  18 marzo  1968, n. 337, recante disposizioni sui circhi
equestri e sullo spettacolo viaggiante.
(GU n.45 del 22-2-2002)

                        IL DIRETTORE GENERALE
                     per lo spettacolo dal vivo
                           di concerto con
                        IL CAPO DELLA POLIZIA
             direttore generale della Pubblica sicurezza
  Vista  la  legge  18 marzo  1968, n. 337, che reca disposizioni sui
circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante;
  Visto  l'art.  4  della  predetta  legge  che prevede l'istituzione
dell'elenco  delle  attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni  dello  spettacolo  viaggiante,  con  l'indicazione  delle
particolarita'  tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali
e della denominazione delle medesime;
  Visto  l'art.  2  della  circolare  n.  4803  del 27 settembre 1989
recante disciplina dell'attivita' di spettacolo viaggiante;
  Visto  il  decreto interministeriale in data 23 aprile 1969 con cui
e'   stato  istituito  l'elenco  delle  attivita'  spettacolari,  dei
trattenimenti e delle attrazioni ai sensi del citato art. 4;
  Visti  i decreti interministeriali 22 luglio 1981, 10 gennaio 1985,
1  giugno  1989,  10 novembre  1990,  10 aprile  1991, 9 aprile 1993,
23 luglio  1997  e  8 maggio  2001  con i quali si e' provveduto agli
aggiornamenti del predetto elenco;
  Considerato  che occorre procedere ad ulteriore aggiornamento dello
stesso con l'inserimento di una nuova attrazione;
  Visto l'art. 4, comma 3, del decreto-legge 8 gennaio 1998, n. 3;
  Visto  il  verbale della seduta del 27 ottobre 2000 con il quale la
commissione  tecnica  provinciale di vigilanza sui locali di pubblico
spettacolo di Reggio Emilia esprime parere favorevole sull'iscrizione
nell'elenco  di  cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, di
una nuova media attrazione denominata "Padiglione percorso fantastico
per bambini";
  Sentito  il  parere  favorevole  espresso  nelle  sedute  del  25 e
26 ottobre 2001 dalla commissione consultiva prevista dalla legge del
23 dicembre  1996,  n.  650, che ha assorbito le competenze di quelle
previste dall'art. 3 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
                              Decreta:
  L'elenco  delle  attivita'  spettacolari, dei trattenimenti e delle
attrazioni  di  cui  all'art. 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337, e'
aggiornato con l'inserimento dell'attrazione di seguito elencata:
    "Padiglione percorso fantastico per bambini" (media attrazione).
  Padiglione  di  varie  forme  (esempio:  casetta,  fungo, battello,
autobus,  ecc.)  destinato  esclusivamente  ai bambini, ad uno o piu'
piani,  con  percorso  pedonale  libero  o  a  tempo  predeterminato,
delimitato  solo  perimetralmente.  All'interno sono installate varie
sagome  raffiguranti  soggetti  a  tema  e  un  insieme  di giochi in
movimento, statici o motorizzati.
  La  struttura  portante  dell'attrazione  e'  formata  da  telai in
profilati  di  acciaio  saldati,  fissata  per mezzo di saldature sul
pianale  di  un  rimorchio a due assi ed e' ripiegabile su se' stessa
per  rientrare  nelle  misure  consentite dal codice della strada. In
condizioni  di esercizio la base e' sopraelevata rispetto al suolo ed
e'  raggiungibile  mediante  due  scale  che  permettono l'ingresso e
l'uscita  del  pubblico, tutta la base e' circondata da una ringhiera
per    evitare    l'eventuale   caduta   dei   bambini.   All'interno
dell'attrazione  non sono ammessi, contemporaneamente, piu' di sedici
bambini di eta' compresa tra i tre e i dieci anni.
    Roma, 7 gennaio 2002

                                  Il direttore generale
                                per lo spettacolo dal vivo
                                        De Simone
 Il capo della Polizia
      De Gennaro