Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di San Miniato(GU n.111 del 14-5-1992)
Con decreto ministeriale 13 aprile 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di San Miniato che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda societa' denominata "Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a." con un capitale sociale di L. 150.000.000.000, suddiviso in n. 150.000.000 di azioni ordinarie del valore nominale di L. 1.000 ciascuna; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'Ente conferente, che assumera' la denominazione di "Ente Cassa di risparmio di San Miniato" e sara' titolare inizialmente dell'intero pacchetto azionario della societa' bancaria conferitaria; l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; la successiva cessione da parte dell'Ente Cassa di risparmio di San Miniato alla costituenda holding creditizia, denominata "Casse Toscane S.p.a.", di una quota delle azioni della Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 70% del capitale della societa' bancaria conferitaria, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, l'Ente Cassa di risparmio di San Miniato - cui continuera' a far capo il rimanente 30% circa del capitale della societa' bancaria conferitaria - assumera' una partecipazione, allo stato quantificata nel 12% circa, nel capitale della holding. La Cassa di risparmio di San Miniato contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di San Miniato S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.