N. 166 ORDINANZA (Atto di promovimento) 17 marzo 2014
Ordinanza del 17 marzo 2014 emessa dal Giudice di pace di Gaeta nel procedimento penale a carico di G. E.M.. Processo penale - Incapacita' dell'imputato di partecipare coscientemente al processo - Accertata irreversibilita' - Sospensione obbligatoria del procedimento - Sospensione del corso della prescrizione - Disparita' di trattamento tra imputati - Lesione del diritto di difesa - Violazione del principio della ragionevole durata del processo. - Codice penale, art. 159, primo comma. - Costituzione, artt. 3, 24 e 111, comma secondo.(GU n.43 del 15-10-2014 )
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI GAETA Giudice di Pace Avv. Maria Sabrina Scappaticcio, sciogliendo la riserva in ordine alla questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p., sollevata dalla difesa dell'imputato, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., nel procedimento penale n. 9/07 a carico di G. E.M, su querela sporta da F.I., ha emesso la seguente ordinanza 1 - Va premesso: che a seguito di querela sporta da F.I. in data 20.09.04, presso i CC di Formia, nei confronti di F. A. e G. E.M. per i reati di violazione di domicilio e danneggiamento, veniva emesso decreto di citazione a giudizio, in data 16.09.05, dai CC di Formia a carico degli imputati, chiamati a rispondere del reato di cui all'art. 635 c.p., «per avere in concorso tra loro danneggiato alcuni alberi di F.I., spezzandone i rami e versando alle basi di esse sostanze essiccanti»; che all'udienza del 19.12.05 la difesa dell'imputato eccepiva la nullita' del decreto di citazione a giudizio, in quanto sottoscritto dall'Ufficiale di P.G. e non dal P.M. come stabilito dall'art.4, comma 3 e 4 del decreto legislativo n. 144/05 cosi' come convertito dalla legge n. 155/05 e chiedeva la restituzione degli atti al P.M.; che questo giudice, in accoglimento dell'eccezione di nullita' del decreto, sul presupposto che la nuova normativa aveva modificato l'art. 20 del decreto legislativo n. 274/00 ed aveva stabilito che «il P.M. cita l'imputato davanti al giudice di pace e la citazione deve essere sottoscritta a pena di nullita' o dal P.M. o dall'assistente giudiziario» e che la nuova legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 01.08.05, era entrata in vigore il giorno successivo, ovvero il 02.08.05, mentre il decreto era stato emesso il 16.09.05, da Autorita' ormai incompetente per legge; che il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Latina, aveva proposto ricorso avverso la declaratoria di nullita' del decreto di citazione a giudizio sul presupposto che il P.M. aveva autorizzato la citazione in epoca antecedente all'entrata in vigore della nuova normativa e che il problema investiva un notevole numero di procedimenti penali ed era quindi necessario il ricorso al fine di evitare la regressione di essi alla fase delle indagini preliminari; che con sentenza n.11/07 la Suprema Corte di Cassazione accoglieva il ricorso, ritenendo illegittima la restituzione degli atti al P.M., essendoci stata all'autorizzazione alla citazione prima della modifica legislativa, anche se l'emissione del decreto era stata successiva; che veniva disposta la trasmissione del fascicolo al giudice di pace per ulteriore corso del giudizio; che con ordinanza depositata il 19.03.07 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti; che all'udienza del 20.10.09 la difesa dell'imputata G. E.M. depositava certificato medico attestante lo stato fisico e mentale dell'imputata; che, acquisita la documentazione medica al fascicolo dibattimentale, emergeva che la G. era affetta da patologia che la rendeva incapace a partecipare coscientemente al processo, per cui veniva disposta una perizia medico legale per la valutazione della sussistenza della dedotta incapacita'; che la consulenza medica e l'escussione in udienza del CTU evidenziavano l'incapacita' dell'imputata di intendere e di volere a partecipare al processo, rilevando pero' l'impossibilita' di retrodatare la comparsa della patologia rispetto alla documentazione allegata dalla periziata, documentazione risalente al 17.11.05; che il CTU precisava che la G. era «incapace di partecipare coscientemente al processo in oggetto oggi e in futuro, essendo la patologia psichica inemendabile e di sicuro peggioramento; l'imputata non e' in grado di comprendere la situazione processuale di interagire con la scena processuale»; che stante tale quadro patologico, all'udienza del 18.01.10 veniva disposta ai sensi dell'art. 71 c.p.p. la sospensione del processo nei confronti dell'imputata e nominato quale curatore speciale F. A.; veniva disposta anche la separazione del processo contro l'imputato F.A., per il quale si svolgeva regolarmente l'istruttoria e si concludeva con sentenza di assoluzione ex art. 530, II° comma, c.p.p., «perche' il fatto non sussiste»; che in data 30.01.12, ai sensi dell'art. 72 c.p.p., veniva espletata una nuova perizia ed in quella sede il consulente si avvaleva anche di due ausiliari, uno specialista psichiatrico ed uno psicologo; che la perizia confermava il grave decadimento cerebrale su base organico vascolare dell'imputata e l'incapacita' di partecipare coscientemente al processo e rappresentava anche che lo psicologo non era stato in grado di somministrare i tests psico-diagnostici, essendo presente una incapacita' di comprendere ed elaborare contenuti dialogici anche i piu' elementari e che per la patologia psicoorganica la G. era risultata incapace di rispondere alle domande formulate e di interpretarne i contenuti. Incapacita' del pensiero astratto, di concettualizzare informazioni ed esecuzione, disorganizzazione comportamentale sono i concreti aspetti negativi legati al deterioramento mentale confermato anche tra l'altro da una TAC encefalo del 26.11.05 annoverata dallo specialista psichiatrico, ausiliario del CTU; che, stante il perdurare della malattia, il difensore dell'imputata sollevava questione pregiudiziale di legittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p. nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacita' derivante da infermita' mentale dell'imputata di partecipare coscientemente al processo e cio' per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24, 27 comma 3° e 111 della Costituzione; che il P.M. si rimetteva alla Giustizia, mentre la difesa di parte civile si opponeva ed in subordine si rimetteva alla decisione del giudice. 2 - Il remittente, ritenendo la questione non manifestamente infondata, la solleva, a sua volta, innanzi a codesta Ill.ma Corte, nei termini e per i motivi sotto indicati. 3 - La esposta vicenda processuale evidenzia che l'imputata e' affetta da «grave decadimento cerebrale su base organico vascolare», patologia cronica, irreversibile e non emendabile che la rendono dei tutto incapace anche per il futuro di partecipare coscientemente al processo. Ne' sussistono ragionevoli motivi per dubitare dell'attendibilita' dei certificati medici e della valutazione espressa dal perito di ufficio dott. O. L. sull'obiettiva gravita' delle condizioni dell'imputata in considerazione della professionalita' ed esperienza di tale perito. Ne consegue che appare altamente improbabile che l'imputata possa riacquistare in futuro la capacita' processuale, sia per la gravita' della patologia, sia per il tempo gia' trascorso in assenza di qualsiasi cambiamento positivo delle condizioni patologiche accertate. Tuttavia, periodicamente, come prevede la legge, verrebbe a deve celebrarsi un dibattimento per una vicenda di cui si conosce a priori che non sussiste alcuna possibilita' di definizione, in quanto in base agli accertamenti medici risulta definitivamente acclarato che l'imputata non ha margini di miglioramento. Inoltre, dovendosi sottoporre l'imputata a periodiche visite mediche vengono sostenute spese a carico dell'Erario di alcuna utilita'. Nel contempo sono trascorsi quasi dieci anni dalla commissione del reato. Infatti, il contestato delitto di danneggiamento ex art. 635 c.p. e' stato commesso il 24 giugno 2004, per cui, qualora non fosse stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'art. 70 c.p.p. per l'accertata patologia, il reato risulterebbe gia' estinto per prescrizione, ai sensi dell'art. 159 c.p., essendo gia' ampiamente decorso il termine prescrizionale di anni sette e mezzo dalla commissione del reato. Tale circostanza fa ritenere rilevante e non manifestamente Infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacita' derivante da infermita' mentale dell'imputata di partecipare coscientemente al processo, e cio' per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 comma 2 della Costituzione. 4 - In ordine alla rilevanza e' stato gia' evidenziato che se non fosse intervenuta la sospensione del processo con la conseguente sospensione dei decorso della prescrizione il reato alla data odierna sarebbe gia' prescritto. Ne' appare ipotizzabile una pronuncia di proscioglimento, ne' emerge dagli atti la possibilita' di non luogo a procedere, ovvero che siano utilmente esperibili mezzi di prova utili ai fini di una simile pronuncia. Infatti, si tratta di patologia che appare essere insorta dopo la commissione del fatto contestato, avendo il perito asserito di non essere in grado di retrodatare la comparsa della patologia rispetto alla documentazione allegata dalla periziata, documentazione risalente al 17.11.05. La questione appare, inoltre, non manifestamente infondata alla luce dei principi costituzionali di eguaglianza e di ragionevole durata del processo. 5 - Questo giudice e' consapevole che la Corte Costituzionale anche recentemente ha gia' esaminato la medesima questione con la sentenza n. 23 del 14 febbraio 2013, con la quale ha dichiarato l'inammissibilita' della questione di legittimita' dell'art. 159 comma 1 codice penale. Nella stessa decisione ha, pero', rilevato che sussiste una reale anomalia insita nelle norme correlate concernenti la sospensione della prescrizione estintiva dei reati (art. 159, primo comma, cod. pen.) e la sospensione del processo per incapacita' dell'imputato (art. 71 e 72 cod. proc. pen.), poiche' consentono che, qualora sia accertata (con le modalita' di cui all'art. 70 cod. pen.) la natura irreversibile della infermita' mentale sopravvenuta al fatto, tale da precludere la cosciente partecipazione al giudizio dell'interessato, si verifichi una situazione di pratica imprescrittibilita' del reato. La Corte ha, inoltre, affermato che la questione non era risolvibile in sede di sindacato di costituzionalita', ma che non sarebbe stato tollerabile l'eccessivo protrarsi dell'inerzia legislativa in ordine al grave problema individuato. 6 - Pur in presenza del monito delta Code Costituzionale, non risulta che il legislatore si sia attivato per la risoluzione del problema, per cui si reputa necessario riproporre la questione di legittimita' costituzionale del citato articolo 159 comma 1 codice penale, nella parte inerente la sospensione della prescrizione nel caso di sopravvenuta patologia irreversibile dell'imputato, per contrasto dei citati articoli 3, 24 e 111 comma 2 della Costituzione. 7 - Infatti, l'art. 159 comma 1° cp, nella parte in precedenza richiamata, appare essere in contrasto con il principio di uguaglianza stabilito dall'art. 3 Costituzione, sotto il profilo di una irragionevole disparita' di trattamento tra l'imputato affetto da patologia irreversibile, che non puo' usufruire della prescrizione, e gli imputati che, non essendo affetti da grave malattia, possono beneficiare del decorso del tempo ed essere mandati assolti per prescrizione del reato. Quindi situazioni sostanzialmente identiche vengono disciplinate in modo ingiustificatamente diverso, poiche' l'imputato sano puo' usufruire della prescrizione del reato dopo un determinato lasso di tempo, mentre il prevenuto affetto da gravi irreversibili patologie, per un identico reato, non puo' ottenere tale beneficio. 8 - Viene violato anche il diritto di difesa, garantito dall'art. 24 comma 2 cp Costituzione, poiche' l'imputato affetto da gravi malattie, anche se, a seguito di nuove scoperte dalla scienza medica, fosse successivamente, dopo un lungo lasso di tempo, in condizioni fisiche per potere seguire coscientemente il processo, non sarebbe in grado di potersi adeguatamente difendere. Invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 470 del 22 ottobre 1990 ha ribadito il principio secondo il quale la tutela giurisdizionale, pur potendo essere disciplinata dal legislatore con modalita' particolari in relazione alle situazioni giuridiche a cui si riferisce, deve essere sempre effettiva e la sua disciplina non puo' risolversi in suo sostanziale svuotamento. Del resto il diritto alla tutela giurisdizionale ed il diritto di difesa sono stati sempre considerati tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui e' intrinsecamente connesso, con lo stesso principio democratico, l'obbligo di assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio. 9 - La predetta norma dell'art. 159 comma 1° cp, appare, inoltre, in contrasto con l'art. 111 comma 2 Costituzione inerente il principio della ragionevole durata del processo, mutuato dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali («ogni persona ha diritto ad una equa e pubblica udienza entro un termine ragionevole»), poiche' l'imputato affetto da malattia irreversibile resta di fatto sottoposto a processo per tutta la vita. La norma dell'art. 159 comma 1 cp gia' richiamata, che di fatto determina «una situazione di pratica imprescrittibilita' del reato», come rileva la Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 23/1013, non trova alcuna razionale giustificazione, ne' risponde ad esigenze di effettivita' dei diritti di azione e di difesa, ne' tantomeno di interessi razionalmente strutturati.
P.Q.M. Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 159 c.p., nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione, anche in presenza delle condizioni di cui agli artt. 71 e 72 c.p.p., laddove sia accertata l'irreversibile incapacita' derivante da infermita' mentale dell'imputata di partecipare coscientemente al processo, per ritenuto contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 comma 2 della Costituzione, sospende il presente procedimento a carico di G. E.M. Dispone la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale affinche' ove ne ravvisi i presupposti, voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art.159 c.p. nella parte indicata. Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle Due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Gaeta il 17 marzo 2014. Il giudice di pace: Avv. Maria Sabrina Scappaticcio