Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r. 50/1995.(GU n.4 del 3-2-2018)
(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana n. 27 del 12 luglio 2017) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: IL CONSIGLIO REGIONALE Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto; Vista la legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni); Considerato quanto segue: 1. Con legge regionale 23 febbraio 2016, n. 14 (Riordino delle funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della legge regionale n. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali n. 31/1990, n. 50/1995, n. 15/1997, n. 1/1998, n. 11/1998, n. 16/1999, n. 60/1999, n. 30/2003, n. 45/2003, n. 21/2004, n. 1/2006, n. 45/2007, n. 21/2009, n. 68/2012), sono state apportate una serie di modifiche alla legge regionale n. 50/1995. 2. L'art. 25 (Disposizioni finanziarie) della legge regionale n. 50/1995 e' stato oggetto di modifica, con la sostituzione dei commi 2, 3 e 4, che hanno limitato la ripartizione dei proventi del pagamento degli importi relativi all'abilitazione alla ricerca e alla raccolta dei tartufi ai soli comuni, limitatamente a quelli ricompresi nelle cinque zone geografiche di provenienza indicate dall'art. 15 della stessa legge regionale n. 50/1995, per la realizzazione di interventi volti alla tutela e al ripristino ambientale. 3. Alla luce delle prime valutazioni sull'impatto della norma cosi' come modificata, si ritiene necessario rivederne la formulazione al fine di: inserire anche la valorizzazione tra gli interventi finanziabili; recuperare la possibilita' dell'erogazione dei contributi direttamente anche alle associazioni dei raccoglitori di cui all'art. 8 della legge regionale n. 50/1995; estendere a tutto il territorio regionale, anziche' ai soli territori inseriti nelle aree geografiche di cui all'art. 15 della stessa legge regionale n. 50/1995, l'ambito di realizzazione dei progetti sostenuti dai proventi del tesserino di abilitazione; prevedere l'accesso alle risorse medesime attraverso un avviso pubblico; perfezionare le modalita' di ripartizione delle risorse sui territori e fra i progetti presentati. 4. Si prevede infine che, almeno il 90 per cento delle risorse introitate dal pagamento del tesserino di abilitazione alla ricerca e alla raccolta, debba essere destinato al sostegno dei predetti interventi; Approva la presente legge: Art. 1 Disposizioni finanziarie. Modifiche all'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni), le parole: «per il raggiungimento delle finalita' della presente legge ed in particolare per incentivare interventi di tutela e di ripristino ambientale.», sono sostituite dalle seguenti: «per incentivare interventi di tutela, valorizzazione e ripristino ambientale.». 2. Il comma 2 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 e' sostituito dal seguente: «2. La giunta regionale assegna annualmente le somme riscosse ai sensi dell'art. 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore dei comuni e dei soggetti associativi di cui all'art. 8, anche in collaborazione tra loro.». 3. Il comma 3 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 e' sostituito dal seguente: «3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata in modo che le risorse assegnate per ambito provinciale siano proporzionali al numero dei titolari di tesserini di idoneita' inseriti, al 31 dicembre dell'anno precedente all'emanazione dell'avviso pubblico, nell'elenco di cui all'art. 11, comma 5, presenti per ambito provinciale.». 4. Il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 e' sostituito dal seguente: «4. L'individuazione dei soggetti destinatari dei fondi e la ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuate dalla giunta regionale sulla base di progetti presentati a seguito di apposito avviso pubblico.». 5. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 e' inserito il seguente: «4-bis. Nell'assegnazione delle risorse ai progetti la giunta regionale opera tenendo conto dell'entita', della rilevanza e della storicita' delle iniziative per la tutela, la promozione, la valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei territori tartufigeni ed il ripristino ambientale delle aree tartufigene.». 6. Dopo il comma 4-bis dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 e' inserito il seguente: «4-ter. Nei casi in cui non siano presentati progetti per uno o piu' ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle risorse, le stesse sono riassegnate ai progetti relativi agli altri ambiti provinciali con le modalita' di cui al comma 3.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 4 luglio 2017 ROSSI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2017. (Omissis).