REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 4 luglio 2017, n. 31 

  Disposizioni finanziarie in materia di tartufi. Modifiche alla l.r.
50/1995. 
(GU n.4 del 3-2-2018)

 
                (Pubblicata nel Bollettino Ufficiale 
           della Regione Toscana n. 27 del 12 luglio 2017) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 4, comma 1, lettera l), dello statuto; 
  Vista la legge regionale 11  aprile  1995,  n.  50  (Norme  per  la
raccolta, coltivazione e commercio di tartufi  freschi  e  conservati
destinati  al  consumo  e  per  la  tutela  e  valorizzazione   degli
ecosistemi tartufigeni); 
 
                             Considerato 
                            quanto segue: 
 
  1. Con legge regionale 23 febbraio  2016,  n.  14  (Riordino  delle
funzioni amministrative in materia di agricoltura in attuazione della
legge  regionale  n.  22/2015.  Modifiche  alle  leggi  regionali  n.
31/1990, n. 50/1995, n. 15/1997, n. 1/1998, n. 11/1998,  n.  16/1999,
n. 60/1999, n.  30/2003,  n.  45/2003,  n.  21/2004,  n.  1/2006,  n.
45/2007, n. 21/2009, n. 68/2012), sono state apportate una  serie  di
modifiche alla legge regionale n. 50/1995. 
  2. L'art. 25 (Disposizioni finanziarie) della  legge  regionale  n.
50/1995 e' stato oggetto di modifica, con la sostituzione  dei  commi
2, 3 e 4,  che  hanno  limitato  la  ripartizione  dei  proventi  del
pagamento degli importi relativi all'abilitazione alla ricerca e alla
raccolta  dei  tartufi  ai  soli  comuni,  limitatamente   a   quelli
ricompresi nelle cinque  zone  geografiche  di  provenienza  indicate
dall'art.  15  della  stessa  legge  regionale  n.  50/1995,  per  la
realizzazione  di  interventi  volti  alla  tutela  e  al  ripristino
ambientale. 
  3. Alla luce delle prime valutazioni sull'impatto della norma cosi'
come modificata, si ritiene necessario rivederne la  formulazione  al
fine  di:  inserire  anche  la  valorizzazione  tra  gli   interventi
finanziabili;  recuperare   la   possibilita'   dell'erogazione   dei
contributi direttamente anche alle associazioni dei  raccoglitori  di
cui all'art. 8 della legge regionale n. 50/1995; estendere a tutto il
territorio regionale, anziche' ai soli territori inseriti nelle  aree
geografiche di cui  all'art.  15  della  stessa  legge  regionale  n.
50/1995,  l'ambito  di  realizzazione  dei  progetti  sostenuti   dai
proventi del tesserino  di  abilitazione;  prevedere  l'accesso  alle
risorse medesime  attraverso  un  avviso  pubblico;  perfezionare  le
modalita' di  ripartizione  delle  risorse  sui  territori  e  fra  i
progetti presentati. 
  4. Si prevede infine che, almeno il  90  per  cento  delle  risorse
introitate dal pagamento del tesserino di abilitazione alla ricerca e
alla raccolta,  debba  essere  destinato  al  sostegno  dei  predetti
interventi; 
 
                               Approva 
                         la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
           Disposizioni finanziarie. Modifiche all'art. 25 
                  della legge regionale n. 50/1995 
 
  1. Al comma 1 dell'art. 25 della legge regionale 11 aprile 1995, n.
50 (Norme per  la  raccolta,  coltivazione  e  commercio  di  tartufi
freschi  e  conservati  destinati  al  consumo  e  per  la  tutela  e
valorizzazione degli ecosistemi  tartufigeni),  le  parole:  «per  il
raggiungimento delle finalita' della presente legge ed in particolare
per incentivare interventi di tutela e  di  ripristino  ambientale.»,
sono  sostituite  dalle  seguenti:  «per  incentivare  interventi  di
tutela, valorizzazione e ripristino ambientale.». 
  2. Il comma 2 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  50/1995  e'
sostituito dal seguente: 
  «2. La giunta regionale assegna annualmente le  somme  riscosse  ai
sensi dell'art. 23, in misura non inferiore al 90 per cento, a favore
dei comuni e dei soggetti associativi di cui  all'art.  8,  anche  in
collaborazione tra loro.». 
  3. Il comma 3 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  50/1995  e'
sostituito dal seguente: 
  «3. La ripartizione delle somme di cui al comma 2 e' effettuata  in
modo  che  le  risorse  assegnate  per   ambito   provinciale   siano
proporzionali al  numero  dei  titolari  di  tesserini  di  idoneita'
inseriti,  al  31  dicembre   dell'anno   precedente   all'emanazione
dell'avviso pubblico,  nell'elenco  di  cui  all'art.  11,  comma  5,
presenti per ambito provinciale.». 
  4. Il comma 4 dell'art. 25 della  legge  regionale  n.  50/1995  e'
sostituito dal seguente: 
  «4. L'individuazione  dei  soggetti  destinatari  dei  fondi  e  la
ripartizione delle somme tra gli stessi sono effettuate dalla  giunta
regionale sulla base di progetti presentati  a  seguito  di  apposito
avviso pubblico.». 
  5. Dopo il comma 4 dell'art. 25 della legge regionale n. 50/1995 e'
inserito il seguente: 
  «4-bis. Nell'assegnazione  delle  risorse  ai  progetti  la  giunta
regionale opera tenendo conto dell'entita', della rilevanza  e  della
storicita'  delle  iniziative  per  la  tutela,  la  promozione,   la
valorizzazione economica del tartufo, la valorizzazione economica dei
territori  tartufigeni  ed  il  ripristino  ambientale   delle   aree
tartufigene.». 
  6. Dopo il comma  4-bis  dell'art.  25  della  legge  regionale  n.
50/1995 e' inserito il seguente: 
  «4-ter. Nei casi in cui non siano presentati  progetti  per  uno  o
piu' ambiti provinciali interessati alla ripartizione delle  risorse,
le stesse sono riassegnate ai progetti  relativi  agli  altri  ambiti
provinciali con le modalita' di cui al comma 3.». 
  La presente legge e'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
 
    Firenze, 4 luglio 2017 
 
                                ROSSI 
 
  La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale  nella
seduta del 27 giugno 2017. 
 
  (Omissis).