N. 46 SENTENZA 7 febbraio - 2 marzo 2018

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Previdenza  e  assistenza  -  Determinazione   delle   aliquote   del
  contributo di solidarieta' sui trattamenti pensionistici di importo
  superiore a 50.000,00 euro  erogati  dal  Fondo  pensioni  Sicilia,
  nonche' dagli enti di cui all'art. 1 della legge  regionale  n.  10
  del 2000 - Destinazione al bilancio statale dei risparmi  derivanti
  dalle misure di contenimento della spesa di cui all'art.  1,  comma
  486,  della  legge  n.  147  del  2013,   adottate   dagli   organi
  costituzionali, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e
  Bolzano. 
- Legge della Regione Siciliana 12 agosto 2014, n.  21  (Assestamento
  del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014.  Variazioni
  al bilancio di previsione della Regione per l'esercizio finanziario
  2014 e modifiche  alla  legge  regionale  28  gennaio  2014,  n.  5
  "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di
  stabilita' regionale". Disposizioni varie), art. 22, comma 1; legge
  27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per  la  formazione
  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita'
  2014)», art. 1, comma 487. 
-   
(GU n.10 del 7-3-2018 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Giorgio LATTANZI; 
Giudici  :Aldo  CAROSI,  Marta  CARTABIA,  Mario   Rosario   MORELLI,
  Giancarlo CORAGGIO,  Giuliano  AMATO,  Silvana  SCIARRA,  Daria  de
  PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI,
  Giovanni AMOROSO, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              SENTENZA 
 
    nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art.  22,  comma
1, della  legge  della  Regione  Siciliana  12  agosto  2014,  n.  21
(Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014.
Variazioni al bilancio di previsione della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di
stabilita' regionale". Disposizioni varie) e dell'art. 1, comma  487,
della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  (Legge  di
stabilita'  2014)»,  promosso  dalla  Corte  dei  conti   -   sezione
giurisdizionale per la Regione Siciliana  nel  procedimento  vertente
tra  Costantino  Sferrazza  e  la  Regione  Siciliana  e  altri,  con
ordinanza del  5  aprile  2017,  iscritta  al  n.  114  del  registro
ordinanze 2017 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 36, prima serie speciale, dell'anno 2017. 
    Visto l'atto di  intervento  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri; 
    udito nella camera di consiglio del 7 febbraio  2018  il  Giudice
relatore Mario Rosario Morelli. 
 
                          Ritenuto in fatto 
 
    1.- Con l'ordinanza in  epigrafe  -  emessa  sul  ricorso  di  un
dipendente in quiescenza della Regione Siciliana, il  quale  chiedeva
che il trattamento di pensione  ordinaria  in  godimento  «non  fosse
sottoposto al prelievo di cui all'art. 22 della  legge  regionale  12
agosto 2014, n. 21», con conseguente restituzione  di  quanto,  sulla
base  di  detta  norma,  trattenutogli  a  titolo  di  contributo  di
solidarieta' - l'adito giudice unico per le pensioni della Corte  dei
conti, sezione giurisdizionale per la Regione  Siciliana,  premessane
la rilevanza, ha  sollevato  questione  incidentale  di  legittimita'
costituzionale: 
    a) dell'art. 22, comma 1,  della  predetta  legge  della  Regione
Siciliana 12 agosto 2014, n.  21  (Assestamento  del  bilancio  della
Regione per  l'anno  finanziario  2014.  Variazioni  al  bilancio  di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla  legge  regionale  28   gennaio   2014,   n.   5   "Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale". Disposizioni varie), il quale prevede  che,  a  decorrere
dalla sua  entrata  in  vigore  e  fino  al  31  dicembre  2016,  sui
trattamenti pensionistici erogati  dal  Fondo  pensioni  Sicilia,  di
importo annuo superiore ad euro 50.000,00 e fino  ad  euro  91.251,16
(con aliquote progressive del 5 e del 5,50 per cento), e' dovuto  «il
contributo di solidarieta'  introdotto  [sulle  pensioni  di  importo
superiore a 14 volte  il  trattamento  minimo  INPS,  e  cioe'  ad  €
91.251,16] dall'art. 1, comma 486, della legge 27 dicembre  2013,  n.
147 e successive modifiche e integrazioni»; 
    b) e «per quanto occorra», dell'art 1, comma 487, della legge  27
dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2014)», a tenore del quale «i  risparmi  derivanti  dalle  misure  di
contenimento della spesa adottate, sulla base dei principi di cui  al
comma  486,  dagli  organi  costituzionali,  dalle  regioni  e  dalle
province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  nell'esercizio  della
propria autonomia, anche in  riferimento  ai  vitalizi  previsti  per
coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive, sono  versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinati al fondo di
cui al comma 48». 
    Secondo il rimettente, le su citate disposizioni violerebbero: 
    a) gli artt. 2, 3, e 53 della Costituzione e  (quanto  alla  sola
legge regionale) l'art. 36 del regio decreto legge 15 maggio 1946, n.
455 (Approvazione dello statuto della Regione Siciliana),  convertito
in legge  costituzionale  26  febbraio  1948,  n.  2,  in  quanto  il
contributo in  questione,  «non  essendo  utilizzabile  per  espressa
previsione normativa all'interno del  solo  circuito  previdenziale»,
contrasterebbe con i principi posti nella sentenza n. 116 del 2013 di
questa  Corte,  caratterizzandosi   come   un   mascherato   prelievo
tributario gravante, in modo  irragionevole  e  discriminatorio,  sui
soli pensionati ex dipendenti della Regione Siciliana; 
    b) ovvero, sotto diverso profilo, gli artt. 2, 3, 36 e 38  Cost.,
ove si ritenga che il prelievo di cui al denunciato comma 1 dell'art.
22  della  legge  regionale  n.  21  del  2014  non  rivesta   natura
tributaria, ma quella di prestazione imposta ai  sensi  dell'art.  23
Cost.; la quale risulterebbe allora  connotata  da  irragionevolezza,
poiche' - essendo fatta salva (dal comma  2  dello  stesso  art.  22)
l'applicazione anche del contributo statale di cui all'art. 1,  comma
486, della legge n. 147 del 2013, le (sole) pensioni  dei  dipendenti
in quiescenza della Regione Siciliana resterebbero cosi' soggette  ad
un doppio prelievo. 
    2.- E' intervenuto in giudizio il Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, che ha concluso per una declaratoria  di  inammissibilita'  o,
comunque, di non fondatezza delle questioni sollevate. 
    Dopo aver analiticamente riassunto le ragioni poste a base  della
dichiarazione di  non  fondatezza  delle  questioni  di  legittimita'
costituzionale a suo tempo sollevate in relazione all'art.  1,  comma
486, della legge n. 147 del 2013  (sentenza  n.  173  del  2017),  la
difesa dello Stato sostiene che il censurato art. 22, comma 1,  della
legge regionale n. 21 del 2014 - recante una misura di  risparmio  di
spesa adottata dalla  Sicilia  nel  quadro  della  sua  autonomia  di
Regione a statuto  speciale  -  «da  un  lato,  assicura  coerenza  e
razionalita' al sistema e,  dall'altro,  tiene  conto,  nella  giusta
misura, dell'esigenza di garantire l'equilibrio tra mezzi disponibili
e prestazioni previdenziali erogate; in ossequio sia  all'articolo  3
della Costituzione, che impone il rispetto del canone di  eguaglianza
in senso formale e sostanziale,  sia  in  adempimento,  appunto,  del
vincolo imposto dall'articolo 81, quarto comma, della  Costituzione».
Ed  aggiunge  che  «[l']eventuale  dichiarazione  di   illegittimita'
costituzionale  della  predetta  disposizione  comporterebbe   minori
entrate per  la  finanza  pubblica  e,  percio',  effetti  finanziari
negativi di rilevante entita'». 
    3.- Non si e' costituita in questo giudizio la  parte  ricorrente
nel procedimento principale. 
 
                       Considerato in diritto 
 
    1.- Il giudice unico per  le  pensioni  della  Corte  dei  conti,
sezione giurisdizionale per la Sicilia,  chiede  a  questa  Corte  di
pronunciarsi sulla legittimita' costituzionale dell'art. 22, comma 1,
della  legge  della  Regione  Siciliana  12  agosto   2014,   n.   21
(Assestamento del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2014.
Variazioni al bilancio di previsione della  Regione  per  l'esercizio
finanziario 2014 e modifiche alla legge regionale 28 gennaio 2014, n.
5 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2014. Legge di
stabilita' regionale". Disposizioni varie) e, «per  quanto  occorra»,
dell'art. 1, comma 487, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello  Stato  (Legge  di  stabilita'  2014)».  E  cio'  per  sospetto
contrasto, sotto vari profili, con gli artt. 2, 3, 36, 38 e 53  della
Costituzione e, quanto alla sola disposizione regionale,  con  l'art.
36 dello statuto della Regione Siciliana (approvato con regio decreto
legge 15 maggio 1946, n. 455 e convertito in legge costituzionale  26
febbraio 1948, n. 2). 
    1.1.- Il censurato art. 22 della legge regionale n. 21 del  2014,
al suo comma 1, testualmente dispone che «a decorrere dalla  data  di
entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 per
i trattamenti pensionistici superiori a euro  50.000,00  erogati  dal
Fondo pensioni Sicilia, nonche' dagli  enti  di  cui  all'articolo  1
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni qualora a carico dei rispettivi bilanci,  il  contributo
di solidarieta' introdotto dall'articolo 1, comma 486, della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e successive modifiche e integrazioni e' dovuto
nelle aliquote pari  a:  a)  5  per  cento  per  la  parte  eccedente
l'importo annuo di euro 50.000,00 e fino  all'importo  annuo  pari  a
euro  65.179,40;  b)  5,50  per  cento  per  la  parte  eccedente  il
precedente importo  annuo  e  fino  all'importo  annuo  pari  a  euro
91.251,16». 
    E,  al  successivo  comma  2,  stabilisce  che   «[r]esta   ferma
l'applicazione dell'articolo 1, comma 486, della  legge  27  dicembre
2013, n. 147 e successive modifiche ed integrazioni». 
    Il precedente art. 21 della stessa legge prevede poi, sub lettera
b) del suo comma 2, che «le entrate derivanti  dall'attuazione  delle
disposizioni di cui all'articolo 22» siano destinate  alle  finalita'
di cui all'art. 53 della  legge  regionale  12  maggio  2010,  n.  11
(Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010) e dunque a
fini  di  sostegno  economico  ai  datori  di  lavoro  che   assumano
lavoratori svantaggiati, molto svantaggiati o disabili. 
    1.2.- A sua volta, il pure censurato comma 487 dell'art. 1  della
legge statale n. 147 del 2013 dispone  che  «[i]  risparmi  derivanti
dalle misure di contenimento della spesa  adottate,  sulla  base  dei
principi di cui al comma  486,  dagli  organi  costituzionali,  dalle
regioni  e  dalle  province  autonome  di  Trento   e   di   Bolzano,
nell'esercizio della  propria  autonomia,  anche  in  riferimento  ai
vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto  funzioni  pubbliche
elettive, sono versati  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  per
essere destinati al Fondo di cui al comma 48 [Fondo di  garanzia  per
le piccole imprese e per la prima casa]». 
    Infine, il richiamato comma 486 dell'art. 1 della predetta  legge
n. 147 del 2013 - che ha superato il vaglio di costituzionalita'  con
la sentenza n. 173 del 2016 - stabilisce che «[a]  decorrere  dal  1°
gennaio 2014 e  per  un  periodo  di  tre  anni,  sugli  importi  dei
trattamenti pensionistici corrisposti da enti  gestori  di  forme  di
previdenza  obbligatorie  complessivamente  superiori  a  quattordici
volte il trattamento minimo INPS [e, cioe', ad  euro  91.251,16],  e'
dovuto  un  contributo  di  solidarieta'  a  favore  delle   gestioni
previdenziali obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente
il predetto importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti
volte il trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento per la
parte eccedente l'importo lordo annuo di venti volte  il  trattamento
INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo  lordo  annuo
di trenta volte il trattamento minimo INPS (...). Le somme trattenute
vengono   acquisite   dalle   competenti    gestioni    previdenziali
obbligatorie, anche al fine  di  concorrere  al  finanziamento  degli
interventi di cui al comma 191 del presente  articolo»,  ossia  dagli
interventi di salvaguardia pensionistica  dei  lavoratori  cosiddetti
"esodati". 
    2.-  Nel  contesto  di  tale  complessivo  quadro  normativo,  il
rimettente denuncia, come detto, sia l'art. 22, comma 1, della  legge
regionale n. 21 del 2014 - sul presupposto  che  trovi  applicazione,
quanto all'acquisizione  al  bilancio  regionale  degli  importi  dei
contributi ivi disciplinati, l'art. 21, comma 2,  lettera  b),  della
legge medesima - sia, «per quanto  occorra»,  l'art.  1,  comma  487,
della legge n. 147  del  2013.  E,  con  riguardo  ad  entrambe  tali
disposizioni, in ragione della ritenuta loro natura tributaria, evoca
come parametri gli artt. 2, 3 e 53 Cost. e (quanto  alla  sola  norma
regionale) l'art. 36 dello statuto di  autonomia,  prospettandone  la
violazione sulla base dei principi enunciati nella sentenza di questa
Corte n. 116 del 2013. 
    Parallelamente, e con riferimento all'ipotesi che si  attribuisca
al prelievo contestato la diversa natura di "prestazione imposta"  ex
art. 23 Cost., il giudice a quo censura le  stesse  disposizioni,  in
riferimento agli artt. 2, 3, 36 e  38  Cost.,  invocando,  in  questo
caso, come precedente a conforto del proprio assunto,  la  successiva
sentenza di questa Corte n. 173 del 2016. 
    3.- Tali essendo i termini della sua prospettazione, la questione
e', sotto piu' profili, inammissibile. 
    In  primo  luogo,  perche'  formulata  in  base  a  piu'  opzioni
ermeneutiche, sostanzialmente alternative, investenti disposizioni in
parte distinte, lasciando alla Corte di  dover  scegliere  quale  sia
l'interpretazione fondante il dubbio di  costituzionalita'  da  dover
infine scrutinare (ex plurimis, sentenza n. 22 del 2016; ordinanze n.
18 del 2016, n. 41 del 2015 e n. 49 del 2010). In secondo luogo,  per
l'assenza di un nesso di subordinazione logico-giuridica anche tra le
qualificazioni (come tributo o prestazione  d'imposta)  del  prelievo
impugnato, declinate su un  piano  di  sostanziale  parita'.  Inoltre
perche',  anche  nella  prospettiva  della  natura   tributaria   del
prelievo, il rimettente (che pur riferisce che il Fondo pensioni  «ha
dichiarato di accantonare le somme del contributo  in  questione  per
utilizzarle, esclusivamente, all'interno  del  sistema  previdenziale
regionale») non chiarisce se una tale natura del  contributo  imposto
dalla  Regione  sia  da  lui  presupposta  in   ragione   della   sua
destinazione al bilancio regionale per finalita' sociali (ex art. 21,
comma 2, lettera b, della legge regionale  n.  21  del  2014)  ovvero
della destinazione al bilancio dello Stato, come previsto  dal  comma
487 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013, che parallelamente  egli
denuncia, con cio' incorrendo anche  in  un  difetto  di  motivazione
sulla non manifesta infondatezza della questione. 
    Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,  n.
87, e 9, comma 1, delle Norme integrative per i giudizi davanti  alla
Corte costituzionale. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 22,  comma  1,  della  legge  della  Regione
Siciliana 12 agosto 2014, n.  21  (Assestamento  del  bilancio  della
Regione per  l'anno  finanziario  2014.  Variazioni  al  bilancio  di
previsione della Regione per l'esercizio finanziario 2014 e modifiche
alla  legge  regionale  28   gennaio   2014,   n.   5   "Disposizioni
programmatiche e correttive per  l'anno  2014.  Legge  di  stabilita'
regionale". Disposizioni varie) e dell'art. 1, comma 487, della legge
27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (Legge  di  stabilita'
2014)», sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38 e 53  della
Costituzione, ed all'art. 36 del regio decreto legge 15 maggio  1946,
n.  455  (Approvazione  dello  statuto  della   Regione   Siciliana),
convertito in legge costituzionale 26  febbraio  1948,  n.  2,  dalla
Corte dei Conti, sezione giurisdizionale per  la  Regione  Siciliana,
con l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2018. 
 
                                F.to: 
                    Giorgio LATTANZI, Presidente 
                  Mario Rosario MORELLI, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 2 marzo 2018. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA