N. 12 ORDINANZA (Atto di promovimento) 21 settembre 2017
Ordinanza del 21 settembre 2017 della Corte d'appello di Catanzaro nel procedimento civile promosso dalla Regione Calabria contro Gurnari Annunziato Antonio.. Impiego pubblico - Norme della Regione Calabria - Personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola - Previsione della permanenza nei ruoli regionali nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica. - Legge della Regione Calabria 27 dicembre 2016, n. 43 ("Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (collegato alla manovra di finanza regionale per l'Anno 2017)"), art. 33.(GU n.6 del 7-2-2018 )
CORTE D'APPELLO DI CATANZARO Sezione Lavoro La Corte, riunita in camera di consiglio, cosi' composta: 1. dott. Emilio Sirianni, Presidente e relatore; 2. dott. Rosario Murgida, consigliere; 3. dott.ssa Giuseppina Bonofiglio, consigliere. Nella causa in grado di appello iscritta al numero 2182 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2012 e vertente; Tra Regione Calabria, in persona del Presidente in carica legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Massimiliano Manna - appellante; e Gurnari Annunziato Antonio, con gli avvocati Antonio Pileggi e Giovanni Lacaria - appellato; All'esito della camera di consiglio odierna, ha pronuncialo la seguente ordinanza ex art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 33, L.R. Calabria del 27 dicembre 2016, n. 43. Fatto e Diritto Con ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale di Catanzaro, Gurnari Annunziato Antonio esponeva: di essere stato assunto dall'Associazione di Divulgazione Agricola «CapagriDap» con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 28 giugno 2002; che tale Associazione si e' sciolta in data 12 luglio 2011; di avere diritto, in base al disposto di cui all'art. 10 della L.R. n. 19/1999, come modificato dall'art. 13 della legge regionale n. 22/2007 ed oggetto di interpretazione autentica ad opera dell'art. 42, comma 4, legge regionale n. 15/2008, ad essere assunto alle dipendenze della Regione Calabria. Ha, pertanto, richiesto che fosse riconosciuto il proprio diritto all'immissione nei ruoli del personale dipendente della Regione Calabria. Costituitasi, la Regione Calabria ha chiesto il rigetto del ricorso, evidenziando come tale disposizione legislativa debba essere necessariamente interpretata in senso costituzionalmente orientato e, pertanto, giammai come legittimante l'automatico inserimento dei dipendenti delle associazioni di divulgazione agricola nei ruoli regionali, ma nel piu' limitato senso di un passaggio di competenza gestionale alla Regione laddove non fosse possibile l'assegnazione ad altra associazione del personale di quella disciolta. La diversa lettura proposta dal lavoratore ricorrente ponendosi in evidente contrasto con principio costituzionale del previo concorso pubblico per l'accesso nei ruoli del pubblico impiego, di cui all'art. 97, quarto comma, della costituzione. Al termine del giudizio, il Tribunale di Catanzaro, rilevando come il ricorrente fosse stato assunto a seguito di una procedura assimilabile ad un concorso pubblico indetto in data 8 aprile 2002 dalla «CopagriDap Calabria», ha accolto il ricorso del Gurnari e disposto il subentro della Regione Calabria nel pregresso rapporto di lavoro, rimarcando, inoltre, come la Regione gia' finanziasse direttamente l'associazione nelle spese per i dipendenti, in quanto, pur essendo di natura privatistica, essa realizzava le finalita' di cui all'art. 11, legge regionale n. 19/1999, ossia compiti istituzionali dell'ente regionale. Avverso tale sentenza promuove appello la Regione Calabria, assumendo l'erroneita' dell'interpretazione della disposizione di legge regionale proposta dal giudice di prime cure, in quanto in aperto contrasto con il principio costituzionale di cui all'art. 97, posto che: in primo luogo, associazione ConfagriDAP e' soggetto di diritto privato e, pertanto, non legittimato ad indire un concorso pubblico; in secondo luogo, la pretesa procedura selettiva che ha portato all'assunzione del ricorrente nel 2002 non puo' essere equiparata ad un pubblico concorso non essendone mai stata effettuata la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale o sul B.U.R. Nelle more del giudizio, nell'ambito della causa n. 54 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2013 avente oggetto analogo, questa Corte, con ordinanza del 21 gennaio 2015, ha rimesso alla Corte costituzionale questione di costituzionalita' relativa all'art. 10, legge regionale n. 19/1999 cosi' come modificato dall'art. 13. comma 1, legge regionale n. 22/2007, per contrasto con gli articoli 97 e 117 della costituzione. Ritenuta l'opportunita' di attendere l'esito del giudizio di costituzionalita', la trattazione della causa e' stata rinviata per la decisione. L'adita Corte costituzionale, con sentenza n. 248 del 25 novembre 2016, ha dichiarata l'illegittimita' costituzionale delle norme di legge regionale di cui all'ordinanza di remissione per violazione dell'art. 97, quarto comma, della costituzione. Alla successiva udienza di decisione, fissata per il 27 giugno 2017, l'appellante Regione Calabria ha depositato copia dell'art. 33 della legge regionale n. 43 del 27 dicembre 2016, alla luce della quale disposizione ha chiesto che fosse pronunciata sentenza dichiarativa della cessata materia del contendere. Cio' in quanto, la citata norma cosi' dispone: «Norma in materia di funzioni delle disciolte associazioni di divulgazione agricola.»). «A seguito dell'avvenuto scioglimento di tutte le associazioni di divulgazione agricola, le cui funzioni sono state nuovamente trasferite alla Regione Calabria, ai sensi dell'art. 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle provincie, sulle unioni e fusioni di comuni), cosi' come attuato dall'art. 1 della legge regionale 22 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del processo di riordino delle funzioni a seguito della legge 7 aprile 2014, n. 56), al fine di garantire l'espletamento delle attivita' connesse ed in assenza di professionalita' adibite mio svolgimento delle suddette, il personale proveniente dalle disciolte associazioni, gia' in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con la Regione Calabria, ai sensi dell'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008 (Provvedimento generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8)), alla data di entrata in vigore della presente legge, rimane collocato nei ruoli della Regione Calabria alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro. nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle suddette professionalita', fermo restando il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.». La norma, approvata appena un mese dopo la sentenza n. 248/2016 con cui la Corte costituzionale ha affermato l'illegittimita' della precedente disposizione avente contenuto del tutto analogo, ribadisce la permanenza nei ruoli regionali del personale proveniente dalle disciolte associazioni di divulgazione agricola. Della pressoche' identica portata delle due disposizioni, del resto, il legislatore regionale ha era certo ben consapevole, per come emerge dalle dichiarazioni rese dal vice presidente della Giunta regionale ed espressive del parere dell'organo di governo sulla proposta di emendamento che mirava ad inserire la nuova norma (il cui testo e' tratto dal verbale di resoconto integrale della seduta del Consiglio regionale de 21 dicembre 2016, pubblicato sul sito internet della Regione Calabria), che di seguito si riportano: «Su questo emendamento vorremmo fare due osservazioni: la prima e' una richiesta di parere al Collegio dei revisori sulla sostenibilita' finanziaria e la coerenza con l'assetto ordinamentale; la seconda, pero', e' un'osservazione piu' di merito. Qui ci troviamo di fronte ad una sentenza della Corte costituzionale del 25 novembre, che ha dichiarato incostituzionale la legge del 1999 della Regione Calabria, che riguardava i divulgatori agricoli - chiamiamoli cosi' - e l'ha dichiarata incostituzionale perche' il passaggio dalle associazioni all'assetto organizzativo della pubblica amministrazione si e' realizzato senza procedure concorsuali. In realta', la situazione dei divulgatori e' abbastanza articolata: c'e' un gruppo di divulgatori che e' entrato nell'apparato regionale, da tempo, dal 1999 svolge le proprie funzioni, c'e' un gruppo di divulgatori che aveva chiesto di entrare nell'apparato regionale e, di fronte alla risposta negativa dell'amministrazione, ha avviato un giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro, che ha sollevato la questione di costituzionalita', anche perche' segnalata nella memoria da parte dell'Avvocatura regionale a suo tempo e che ha portato al giudizio di costituzionalita'. Quindi abbiamo un gruppo, quello che era gia' entrato, che subisce gli effetti della sentenza della Corte costituzionale, per cui viene meno la legge che ne consentiva l'ingresso nell'apparato amministrativo, e un altro gruppo che, volendo entrare, in realta' non potra' entrare proprio per questa legge. La situazione e' molto delicata, perche' ci troviamo di fronte ad un bilanciamento di situazioni: persone che da molti anni lavorano nell'amministrazione regionale, e una pronuncia di costituzionalita'. Per quello che si comprende, l'obiettivo dell'emendamento e' quello di congelare la situazione al momento esistente, nelle more della definizione delle procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle stesse professionalita', quindi cerchiamo di contemperare questi due principi: la tutela dei lavoratori e il rispetto della sentenza della Corte costituzionale, se capisco bene. Questo, pero', probabilmente portera' ad un'interlocuzione col Governo, che saremo pronti ad affrontare, ma dobbiamo essere consapevoli che questa interlocuzione potrebbe portare anche ad una impugnativa costituzionale; credo sia doveroso nei confronti dei lavoratori - di persone che gia' da molti anni lavorano su queste posizioni - provare a trovare una soluzione che contemperi la tutela della loro professionalita' e del loro reddito, con la tutela e il rispetto dei principi della sentenza della Corte costituzionale. Con questa cautela il parere della Giunta puo' essere favorevole, ferma restando l'attesa del parere del Collegio dei revisori dei conti». La fondatezza delle preoccupazioni espresse dal rappresentante della Giunta regionale nel corso dei lavori di approvazione della norma di cui si discute e' bene illuminata dalla lettura della motivazione della sentenza n. 248/2016, con cui il giudice delle leggi ha dichiarato l'illegittimita' dell'art. 10, comma secondo, della legge regionale 19/99 (come sostituito dall'art. 13, legge regionale n. 22/2007), che aveva previsto l'originario inserimento nei ruoli regionali del personale proveniente dalle associazioni di divulgazione agricola: «Questa Corte ha affermato in numerose occasioni che la regola costituzionale della necessita' del pubblico concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni va rispettata anche da parte di disposizioni che regolano il passaggio da soggetti privali ad enti pubblici (ex multis, sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 e n. 167 del 2013, n. 62 del 2012, n. 299 e n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005). - L'art. 97, quarto comma Cost. risulta violato anche dalla norma regionale oggetto del presente giudizio. Infatti, da un lato e' pacifica la natura privatistica delle associazioni di divulgazione agricola menzionate dalla norma stessa, dall'altro l'art. 10, comma 2, della legge reg. Calabria n. 19 del 1999 (come interpretalo autenticamente dall'art. 42, comma 4, della legge regionale n. 15 del 2008) dispone il sub-ingresso della Regione Calabria nel rapporto di lavoro fra le associazioni di divulgazione agricola sciolte e i loro dipendenti, senza alcuna forma di selezione concorsuale, e non indica alcuna specifica esigenza di interesse pubblico che giustifichi la deroga all'art. 97, quarto comma, Cost. non potendo bastare a tale fine, secondo la giurisprudenza costituzionale, ne' l'interesse alla difesa dell'occupazione, ne' quello ad avere il personale necessario allo svolgimento delle funzioni spettanti alle disciolte associazioni (sentenze n. 7 del 2015, n. 134 del 2014, n. 227 del 2013, n. 52 del 2011, n. 267 del 2010, n. 190 del 2005). Va dunque dichiarala l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Calabria n. 19 del 1999, come sostituito dall'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 22 del 2007, per violazione dell'art. 97, quarto comma, Cost.». Profili di illegittimita' che si ripresentano immutati anche rispetto alla nuova norma approvata nel 2016. Pacifico e', infatti, che la disciolta CapagriDAP fosse una mera associazione di diritto privato, come pure che nessun pubblico concorso sia alla base dell'assunzione del ricorrente da parte di tale associazione, non potendosi in alcun modo condividere l'opinione espressa al riguardo dal giudice di primo grado, posto che il riferimento ad una procedura concorsuale, e' fondato di un unico documento (all. 4 del fascicolo di parte) costituito dalla mera comunicazione, inviata al ricorrente da parte del presidente dell'associazione, del buon esito delle esperite procedure concorsuali. Procedure sulle cui modalita' di espletazione nulla risulta dagli atti, ma che, ancor prima, devono ritenersi ontologicamente non assimilabili ad un concorso pubblico per le ragioni gia' evidenziate dal Giudice delle leggi e che si ripropongono in termini identici nel presente giudizio. La normativa regionale travolta da quella pronuncia di incostituzionalita' statuiva che, in seguito all'eventuale scioglimento di una delle associazioni di divulgazione agricola, i lavoratori alle sue dipendenze avrebbero proseguito il loro rapporto con un'altra associazione di divulgazione agricola percio' disponibile e che, in caso contrario, sarebbe stata la Regione Calabria a subentrare nel rapporto di lavoro, ai medesimi termini e condizioni. Cosi determinando la migrazione di quel personale dal settore privato a quello del pubblico impiego in mancanza del previo concorso pubblico o di una procedura selettiva tendenzialmente equipollente. La nuova norma restaura l'identica violazione del principio del concorso pubblico gia' sanzionata dalla Corte costituzionale, statuendo che il personale inserito nei ruoli regionali in base alle disposizioni di legge travolte debba comunque rimanervi e, per di piu' «alle medesime condizioni sussistenti al momento del subentro». Per di piu' la ragione adotta a fondamento del disposto mantenimento nei ruoli regionali, ovvero la necessita' di espletare «procedure di selezione pubblica per l'approvvigionamento delle (...) professionalita'» necessarie allo svolgimento delle funzioni trasferite all'ente regionale e' esattamente quella che la Corte costituzionale ha espressamente dichiaralo inidonea a giustificare una deroga al principio del pubblico concorso di cui all'art. 97, 4° comma. Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene pertanto il Collegio che la questione di legittimita' costituzionale della disposizione di cui all'art. 33 della legge regionale n. 43 del 27 dicembre 2016 per contrasto con l'art. 97 della costituzione, sia non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza della posta questione di legittimita' costituzionale, e' sufficiente osservare che, venuta meno la vigenza ratio temporis (perche' lo scioglimento dell'associazione era intervenuto prima dell'abrogazione della norma da parte del successivo art. 1 della legge regionale n. 58/2012) dell'art. 10, legge regionale n. 19/1999, cosi come modificato dall'art. 13, comma 1, legge regionale n. 22/2007, per effetto della piu' volte citata dichiarazione di illegittimita' costituzionale, l'esito del giudizio viene a dipendere unicamente dal disposto della nuova norma di legge regionale, non a caso posta alla base della richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere formulata dalla stessa Regione appellante.
P.Q.M. Visti gli artt. 1 Legge Costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 e segg. Legge 11 marzo 1953 n. 87; la Corte dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale all'art. 33 della legge regionale n. 43 del 27 dicembre 2016 per contrasto con l'artt. 97, comma 4, della Costituzione; Dispone la sospensione del presente giudizio e la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Cosi' deciso in Catanzaro, nella camera di consiglio del 21 settembre 2017. Il Presidente ed estensore: Sirianni