Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 (Regime urbanistico dei terreni d'uso civico e relative norme transitorie) e successive modificazioni.(GU n.40 del 8-10-2005)
(Pubblicata nel suppl. ord. n. 7 al Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 6 del 28 febbraio 2005) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: Art. 1. Modifica al comma 4 dell'Art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 come da ultimo modificato dall'Art. 8 della legge regionale 27 gennaio 2005, n. 6. 1. Il comma 4 dell'Art. 8 della legge regionale n. 1/1986, come da ultimo modificato dall'Art. 8 della legge regionale n. 6/2005, e' sostituito dal seguente: «4. Non possono comunque essere alienati i terreni di proprieta' collettiva di uso civico ricadenti in aree sottoposte a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale.». La presente legge regionale sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio Roma, 18 febbraio 2005 STORACE