REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2005, n. 11 

Modifica   alla   legge   regionale  3 gennaio  1986,  n.  1  (Regime
urbanistico  dei terreni d'uso civico e relative norme transitorie) e
successive modificazioni.
(GU n.40 del 8-10-2005)

(Pubblicata  nel  suppl.  ord.  n.  7  al  Bollettino ufficiale della
              Regione Lazio n. 6 del 28 febbraio 2005)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE

                            Ha approvato

                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
Modifica al comma 4 dell'Art. 8 della legge regionale 3 gennaio 1986,
n.  1  come  da  ultimo  modificato dall'Art. 8 della legge regionale
                       27 gennaio 2005, n. 6.

    1. Il  comma 4  dell'Art. 8 della legge regionale n. 1/1986, come
da  ultimo modificato dall'Art. 8 della legge regionale n. 6/2005, e'
sostituito dal seguente:
    «4. Non  possono comunque essere alienati i terreni di proprieta'
collettiva  di  uso  civico  ricadenti  in  aree sottoposte a vincoli
imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei parchi e
delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, dei monumenti
naturali,   dei  siti  di  importanza  comunitaria  e  delle  zone  a
protezione speciale.».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicato  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio
      Roma, 18 febbraio 2005
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