N. 259 ORDINANZA (Atto di promovimento) 24 agosto 2012
Ordinanza del 24 agosto 2012 emessa dal Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte sui ricorsi riuniti proposti da Aceto Maurizio ed altri contro Universita' del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» sede di Vercelli e Universita' degli studi di Torino.. Bilancio e contabilita' pubblica - Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica - Contenimento della spesa in materia di pubblico impiego - Dipendenti pubblici (nella specie, docenti universitari) - Previsione che le progressioni di carriera, comunque denominate, disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici - Lesione del principio di uguaglianza - Violazione del principio di retribuzione proporzionata ed adeguata - Violazione del principio di capacita' contributiva - Violazione del principio di buon andamento della pubblica amministrazione. - Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 21. - Costituzione, artt. 3, 36 e 97.(GU n.46 del 21-11-2012 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la presente ordinanza sui ricorsi riuniti numero di registro generale 629, 676, 677 del 2011, proposti da: Maurizio Aceto, Cosimo Filomeno Anglano, Roberta Arcidiacono, Chiara Bertone, Stefano Angelo Biffo, Bruno Burlando, Massimo Canonico, Leonardo Castellani, Maria Cavaletto, Lavinia Egidi, Anna Rosa Favretto, Valentina Gianotti, Lorena Giovannelli, Ciro Isidoro, Maurizio Lana, Alberto Lerda, Guido Lingua, Giovanni Manzini, Daniele Panieri, Mauro Patrone, Fabio Privileggi, Fabio Rapalli, Simonetta Sampo', Enrico Scalas, Daniele Scarscelli, Lorena Segale, Gabriella Silvestrini, Mario Sitta, Lorenzo Tei, Lorenza Saitta, Daniela Adorni, Paola Allegra, Antonella Amatuzzi, Carlo Angelantonj, Paola Antoniotti, Stefano Argiro', Roberto Aringhieri, Matteo Baldoni, Maria Benedetta Barbaro, Emanuela Barbera, Salvatore Barbera, Alessandro Barge, Elena Barili, Cristina Baroglio, Claudia Barolo, Paola Benzi, Stefania Beole', Francesco Bergadano, Angelo Besana, Lorenzo Bettini, Davide Biagini, Claudia Bocca, Gabriella Bonelli, Viviana Bono, Valentina Boscaro, Cristina Bosco, Domenico Bosco, Nicoletta Bosco, Pierangiola Bracco, Valentina Giovanna Brunella, Marco Bruno, Piera Brustia, Giorgio Buffa, Rossella Cancelliere, Pinuccia Caracchi, Silvia Maria Casassa, Claudia Castagna, Piero Cervella, Matteo Cestari, Elena Chiarpotto, Bartolomeo Civalleri, Michelangelo Conoscenti, Alessandra Consolaro, Daniela Converso, Sandro Coriasco, Eduardo Creus Visiers, Ferruccio Damiani, Rossana Damiano, Claudio Dati, Pietro Deandrea, Ugo De' Liguoro, Daniele De Meneghi, Norma De Piccoli, Alessandra De Rossi, Massimiliano Delpero, Susanna Donatelli, Fiorenza Donato, Franco Dosio, Alessandra Durio, Roberto Esposito, Angela Fedi, Raffaella Ferrero Camoletto, Alessandro Ferretti, Nicolao Fornengo, Maria Luisa Frau, Rossano Gaeta, Margherita Gallicchio, Giovanna Gambarotta, Laura Gasco, Daniela Gastaldi, Silvia Gattino, Cristina Gena, Luisella Giachino, Stefano Giovannuzzi, Enrico Giraudo, Maria Teresa Giraudo, Valentina Gliozzi, Stefano Gotti, Annamaria Goy, Davide Grassi, Antonino Grasso, Monica Gulmini, Andrai Horvath, Rosaria Ignaccolo, Serenella Iovino, Paola Lamberti, Carla Lazzaroni, Davide Levy, Erica Liberto, Giampiero Lombardi, Claudio Longobardi, Maria Cristina Lorenzi, Maurizio Lucenteforte, Giuliana Magnacca, Diego Magro, Bruno Maida, Domenica Marabello, Marina Marena, Luca Marozio, Simonetta Mazzarino, Alessandro Mazzei, Pier Giuseppe Meneguz, Antonella Meo, Rosa Meo, Anna Miglietta, Antonella Miglietta, Gianluca Miglio, Barbara Miniscalco, Emanuela Morello, Marco Mucciarelli, Jeanette Ethel Nelson, Marco Neppi Modona, Giuseppe Noto, Elisabetta Ottoz, Luca Padovani, Maria Cristina Paganini, Luca Luigi Paolini, Silvia Barbara Pasqua, Viviana Patti, Daniela Pattono, Patrizia Pellizzari, Igor Pesando, Giovanna Petrone, Lorenzo Pia, Luca Primo, Luisa Rambozzi, Laura Ramello, Laura Rescia, Raffaella Ricci, Paola Rizzi, Silvestro Roatta, Patrizia Maria Robino, Michele Roccato, Arianna Carolina Rosa, Roberto Roselli Del Turco, Michele Rossi, Giancarlo Ruffo, Paola Sacchi, Katiuscia Sacco, Dominique Maria Scalarone, Brigitte Evelin Schwarzer, Rocco Sciarrone, Marino Segnan, Giovanni Semi, Matteo Sereno, Barbara Sgorbini, Benedetto Sicuro, Roberta Sirovich, Jeremy James Sproston, Stefania Stafutti, Martina Tarantola, Sonia Tassone, Roberto Tateo, Lea Terracini, Maurizio Tirassa, Marco Truccato, Elena Ugazio, Andrea Valle, Giovanna Cristina Varese, Elena Vigna, Davide Vione, Cristina Zucca, rappresentati e difesi dall'avv. Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso Filippo Andrea Giordanengo in Torino, corso Galileo Ferraris, 43; Aldinucci Marco, Ampane Nicola Carlo, Barutello Vivina, Benetti Elisa, Berlier Gloria, Boglione Mariaelena, Bontempo Salvatore, Canaparo Roberto, Capecchi Sara, Caponio Tiziana, Cappiello Marco, Chierotti Michele Remo, Dezani Mariangiola, Fenoglio Ivana, Ferrara Francesca, Ferrarese Silvia, Lonati Michele, Martano Marina, Nazio Tiziana, Oliaro Bosso Simonetta, Ozzano Luca, Pavesio Monica, Quaglia Rocco, Radicioni Daniele, Reineri Francesca, Remogna Sara, Richiardone Renzo, Riondato Fulvio, Rolle' Luca, Romagnoli Renato, Ronchi Della Rocca Simonetta, Rutto Giuseppe, Sabena Cristina, Sacco Dario, Sirovich Franco, Storti Luca, Tamietto Marco, Tavella Luciana, Tedeschi Rosemarie, Tomassone Laura, Vezzoni Luigi, Viale Matteo, rappresentati e difesi dall'avv.to Eugenio Barrile, con domicilio eletto presso l'avv.to Filippo Andrea Giordanengo in Torino, corso Galileo Ferraris, 43; Contro Universita' del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» - Sede di Vercelli, Universita' degli studi di Torino, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura dello Stato, domiciliata per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45; Per l'annullamento: quanto al ricorso n. 629 del 2011: della nota prot. 5489 del 23 marzo 2011 con cui la Divisione Attivita' Istituzionali e del Personale dell'Universita' degli Studi del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» ha comunicato ai ricorrenti il blocco della progressione stipendiale dei docenti a partite dallo stipendio di gennaio del 2011; di qualsiasi altro provvedimento comunque collegato; nonche' per l'accertamento e la declaratoria del diritto dei ricorrenti a godere della progressione economica cosi' come prevista e disciplinata dal D.P.R. n. 382/80. quanto ai ricorsi n. 676 e 677 del 2011: per l'accertamento e la declaratoria, del diritto dei ricorrenti a godere della progressione economica cosi' come prevista e disciplinata dagli artt. 36 e 38 del D.P.R. n. 382/80 e del conseguente diritto a percepire l'adeguamento stipendiale e le differenze retributive legate alla maturazione delle c.d. classi biennali ed ai c.d. scatti biennali medio tempore eventualmente intervenuta, nonche' a veder comunque computata sia ai fini giuridici che economici l'anzianita' da essi maturata nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2010 ed il 31 dicembre 2013; nonche' per quanto occorrer possa: per l'annullamento, previa sospensione, della nota, inviata a stampone a parte degli odierni ricorrenti, con la quale l'Amministrazione universitaria ha chiarito che intende applicare (come in effetti sta applicando) l'art. 9, comma 21, della legge n. 122/2010 n. 78, nonche' dei cedolini stipendiali nella parte in cui «bloccano» i c.d. contatori dell'anzianita' maturata in asserita applicazione dell'art. 9, XXI, comma del d.l. n. 78/10 come convertito in Legge e di qualsiasi altro atto collegato ancorche' non conosciuto ed eventualmente precedente. Visti i ricorsi e i relativi allegati; Viste le memorie difensive; Visti tutti gli atti della causa; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Universita' del Piemonte Orientale «Amedeo Avogadro» - Sede di Vercelli e di Universita' degli Studi di Torino e di Universita' degli Studi di Torino; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2012 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; I ricorrenti, professori ordinari, professori associati e ricercatori universitari presso le Universita' resistenti hanno adito questo TAR contestando l'applicazione, nei loro confronti, del disposto dell'art. 9, comma 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010 n. 122. In via principale chiedono i ricorrenti accertarsi che la disposizione, in quanto riferita al personale non contrattualizzato che fruisce di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, non e' loro applicabile; in subordine, ove la disposizione fosse ritenuta loro applicabile, contestano sotto plurimi profili la legittimita' costituzionale della norma. Ritiene il collegio la prospettata questione di legittimita' costituzionale rilevante e non manifestamente infondata. Quanto alla rilevanza non puo' accedersi all'opzione ermeneutica proposta con i ricorsi in via principale, secondo la quale l'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78 del 2010 non sarebbe applicabile ai ricorrenti. L'art. 9 comma 21 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 statuisce che «per le categorie di personale di cui all'art. 3 del d.lgs. 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012, 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti. Per il personale di cui all'art. 3 del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165 e successive modificazioni le progressioni di carriera comunque denominate eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici». Secondo la prospettazione principale di cui al ricorso la norma non sarebbe dunque applicabile alla categoria di appartenenza poiche', pur trattandosi di pubblici dipendenti non contrattualizzati che hanno goduto di meccanismi di progressione stipendiale automatica, detta progressione non potrebbe piu' definirsi automatica in forza di successive evoluzioni normative. In particolare l'invocato nuovo assetto normativo e' stato da ultimo dettato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, cui art. 6 comma 14 prevede, tra l'altro, che «i professori e i ricercatori sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382.». Suddetta relazione diviene presupposto in fatto per valutazioni di professionalita', le quali a loro volta possono incidere sull'effettiva assegnazione delle progressioni retributive. Gia' il d.l. 10 novembre 2008, n. 180, convertito in legge 9 gennaio 2009 n. 1, aveva previsto l'introduzione di valutazioni di merito in connessione con gli scatti biennali, a partire dal 1° gennaio 2011. La successiva citata legge n. 240 del 2010 avrebbe dunque mantenuto tale nuovo impianto normativo con identica decorrenza. Puntualizza tuttavia immediatamente l'art. 6 comma 14 della legge n. 240 del 2010, invocato in ricorso: «fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.». Inoltre l'art. 8 della legge n. 240 del 2010 demanda l'attuazione delle complessiva revisione del trattamento economico dei docenti universitari, con particolare riferimento ai docenti gia' in servizio, all'adozione di un regolamento di delegificazione. Il regolamento e' intervenuto con il d.P.R. 15 dicembre 2011, n. 232, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 febbraio 2012, n. 33; esso, all'art. 2 comma 2, nel disciplinare la cadenza delle progressioni economiche conformemente alla legge, rinnova espressamente la salvaguardia della disciplina dettata dall'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010 nel suo complesso. Precedentemente anche il D.M. 21 luglio 2011, n. 314 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca era intervenuto in materia (con particolare riferimento alla regolamentazione appunto delle valutazioni di professionalita'), sempre salvaguardando espressamente quanto disposto dal d.l. n. 78/2010. Pare in definitiva al collegio che, a prescindere dall'attuale qualificazione come automatico o meno del piu' recente sistema di progressione stipendiale applicabile alla categoria ed in fase di progressiva attuazione, al momento di entrata in vigore del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, antecedente alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, esso fosse certamente automatico e come tale non potesse che essere annoverato dal legislatore nell'alveo applicativo della contestata disposizione; successivamente il legislatore si e' fatto carico di fare espressamente salva l'applicazione ai. professori universitari dei «blocchi» e «tagli» stipendiali dettati dal d.l. n. 78/2010 art. 9 comma 21 nella sua interezza, nonostante le modifiche in corso della complessiva disciplina di contesto, ribadendo expressis verbis la scelta di rendere tuttora applicabili suddetti «blocchi» alla categoria, a prescindere delLa ristrutturazione del sistema delle progressioni stipendiali Ne consegue la rilevanza, ai fini del decidere, del disposto del d.l. n. 78/2010 art. 9 comma 21. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti propongono plurime censure di legittimita' costituzionale avverso la norma in questione. Preliminarmente il collegio deve dare atto che la normativa e' gia' stata oggetto di diverse censure incidentali di legittimita' costituzionale, allo stato all'attenzione del giudice delle leggi, sollevate, tra l'altro, con le ordinanze TAR Reggio Calabria, 8 maggio 2012, n. 311 e TAR Lombardia, sez. IV, 15 giugno 2012 n. 1691. I giudici remittenti hanno posto in dubbio la legittimita' costituzionale della normativa in relazione agli artt. 3, 97, 53, 36, 42 della Costituzione. Si riporta, per brevita', la sintesi di talune delle ragioni di violazione dei sovra-riportati articoli della Costituzione come letteralmente esposte nell'ordinanza del TAR Reggio Calabria in cui si legge che il contestato art. 9 comma 21 si pone in contrasto con la Costituzione poiche', tra l'altro: «1) L'art. 3 Cost. e' violato sia nel momento in cui si colpiscono in misura differenziata e piu' penalizzante i titolari di stipendi piu' bassi, sia nel momento in cui si introduce l'ulteriore, ingiustificata diversita' di trattamento tra coloro che, nel triennio di «blocco», avrebbero maturato due scatti stipendiali e coloro che invece ne avrebbero maturato solamente uno. 2) Per le stesse ragioni deve ritenersi altresi' violato l'art. 97 Cost., sia sotto il profilo dell'imparzialita' dell'amministrazione, sia sotto il profilo del principio di buon andamento, dal momento che vengono penalizzati i docenti e ricercatori piu' giovani, in pieno contrasto con le conclamate esigenze di svecchiamento del corpo docente e di valorizzazione delle nuove risorse. Con cio', peraltro, arrecando un ulteriore grave vulnus alle giovani generazioni di ricercatori, gia' tanto penalizzate nel Paese. 3) E' altresi' violato l'art. 36 della Costituzione, sotto il profilo della proporzionalita' tra la retribuzione e la quantita' e qualita' del lavoro prestato, dal momento che tanto gli adeguamenti di cui all'art. 24 della legge n. 448 del 1998, quanto i meccanismi di progressione dello stipendio legati a "scatti" e "classi" sono evidentemente finalizzati ad assicurare e a mantenere tale proporzionalita'. 4) E' infine violato anche l'art. 53 Cost., dal momento che il sacrificio che viene imposto ai docenti come ad altre categorie di pubblici dipendenti, in nome di esigenze di contenimento della spesa, rappresenta senz'altro una forma di concorso di tali categorie alle spese pubbliche, e quindi deve rispettare tanto il principio generale di progressivita' (che e' violato nel momento in cui il blocco degli adeguamenti colpisce, nella stessa misura percentuale, t-utti i docenti, a prescindere dal loro reddito) quanto e soprattutto il principio di capacita' contributiva (manifestamente violato in presenza di un intervento, come quello sulle "classi" e gli "scatti" di stipendio, che come si e' visto colpisce in misura percentualmente piu' elevata proprio titolari degli stipendi piu' bassi).». L'ordinanza del TAR Lombardia, poi, propone censure di legittimita' costituzionale in relazione alla compatibilita' della normativa con gli articoli 3, 36, 97 e 53 e si diffonde con particolare attenzione sulla violazione dell'art. 53 e sulla natura sostanzialmente tributaria dei meccanismi di riduzione stipendiale cosi' introdotti. Tenuto conto delle censure di illegittimita' costituzionale gia' sollevate da altri tribunali ritiene il collegio di focalizzare la questione, che porta nuovamente all'attenzione del giudice delle leggi, su di uno specifico aspetto oggetto di considerazione nei ricorsi, che si aggiunge e sviluppa quelli gia' ampiamente argomentati nelle citate ordinanze, ossia gli effetti sostanzialmente permanenti e regressivi dei disposti tagli. La contestata norma, che si colloca in un complesso quadro di contenimento emergenziale della spesa pubblica, in connessione con una congiuntura economica sfavorevole, non si limita a disporre blocchi e tagli di carattere temporaneo (per altro della durata di un triennio, in parte gia' prorogata, e dunque particolarmente estesa) ma introduce una penalizzazione sulle retribuzioni destinata ad incidere permanentemente ed irreversibilmente sulla struttura retributiva dei docenti universitari in servizio, con effetti talvolta disparati e regressivi tra gli appartenenti alla medesima categoria. Recita infatti l'art. 9 comma 21 del d.l. n. 78/2010: «i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cosi' come previsti dall'articolo 24 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013 ancorche' a titolo di acconto, e non danno comunque luogo a successivi recuperi. Per le categorie di personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, che fruiscono di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli scatti di stipendio previsti dai rispettivi ordinamenti.». Come osservato dai ricorrenti, pertanto, la norma, pur collocata in un ambito emergenziale, ingenera il permanente effetto della definitiva perdita di un triennio di anzianita' non solo in termini di mancata percezione degli scatti coevi (non recuperabili) ma anche quale azzeramento definitivo e pro futuro di detto periodo di anzianita' ad ogni effetto economico, con una definitiva compressione delle retribuzioni dei soggetti incisi per tutto l'arco della futura carriera. Ritiene il collegio che la censurata violazione dell'art. 3 della Costituzione, per tale aspetto, e alla luce dei parametri di valutazione propri del giudizio a quo si appalesi quantomeno non manifestamente infondata. Inevitabilmente dei meccanismi di taglio lineare, quali quelli cosi' introdotti, per di piu' focalizzati per settore di lavoratori (pubblico impiego) e ulteriormente per categoria (nel presente caso docenti universitari) finiscono per indurre, nel contingente, pressocche' certe disparita' di trattamento legate alla casualita', spesso anche regressiva, degli effetti. Siffatto esito, vagliato dal giudice delle leggi gia' in occasione di precedenti analoghe disposizioni normative di carattere emergenziale (per altro di durata minore), nella giurisprudenza costituzionale e' stato talvolta valutato compatibile con il sistema di valori della Carta fondamentale nel loro complesso; tanto perche' se ne e' valorizzata appunto la limitata, durata temporale, giustificata dalla contingente emergenza economica a monte, ancorche' non si sia mancato di evidenziare che, simili soluzioni di soddisfacimento delle esigenze di bilancio, si collocano al limite di compatibilita' con i principi di uguaglianza e ragionevolezza. Si legge ad esempio in Corte costituzionale, ord. n. 299 del 1999 che, norme adottate per stringenti esigenze di recupero di equilibrio di bilancio, possono «ritenersi non lesive del principio di cui all'art. 3 della Costituzione (sotto il duplice aspetto della non contrarieta' sia al principio di uguaglianza sostanziale, sia a quello della non irragionevolezza), a condizione che i suddetti sacrifici siano eccezionali, transeunti, non arbitrari e consentanei allo scopo prefisso.» Ancora, in relazione ai possibili effetti «casuali» di un blocco annuale delle progressioni stipendiali (nella fattispecie il blocco annuale di una progressione biennale colpiva, all'interno della categoria, solo coloro che proprio nell'anno del blocco avrebbero maturano il beneficio), la Corte ha chiarito: «va innanzitutto osservato che non puo' essere condivisa la tesi avanzata dall'Avvocatura dello Stato, per la quale si tratterebbe di una mera disparita' di fatto, giusta la figura delineata dalla giurisprudenza di questa Corte a partire dalla sentenza n. 16 del 1960. La disuguaglianza denunciata non e' effetto secondario di una disciplina che in via principale persegue altri scopi, ma e' strettamente consequenziale a detta normativa. Si' che e' da effettuare riclaiesto vaglio di legittimita' costituzionale, alla luce del prindpio di eguaglianza». Ha quindi concluso il giudice delle leggi per l'infondatezza nel merito della questione poiche' la norma ivi scrutinata: «emanata in un momento delicato della vita, nazionale, introduce disposizioni di diversa natura, tutte segnate dalla finalita' di realizzare, con immediatezza, un contenimento della spesa pubblica per il 1993, nel rispetto degli obiettivi fondamentali di politica economica e dei vincoli derivanti dal processo di integrazione europea.... Visto che detti aumenti hanno periodicita' biennale, la sospensione porterebbe a una diseguaglianza - a seconda dell'anno di nomina del dipendente - che per il giudice a quo non e' giustificabile, perche' casuale e alterna. Ma il rilievo non ha fondamento, perche' il «blocco», di cui e' evidente il carattere provvedimentale del tutto eccezionale, esauriva i suoi effetti nell'anno considerato, limitandosi a impedire erogazioni per esigenze di riequilibrio del bilancio, riconosciute da questa Corte meritevoli di tutela a condizione che le disposizioni. adottate non risultino arbitrarie» (Corte costituzionale sentenza n. 245 del 1997). Una indiretta conferma del rilievo del parametro della stretta connessione delle soluzioni di taglio lineare degli stipendi prescelte con la contingenza temporalmente definita delle ragioni di bilancio, ai fini della legittimita' costituzionale delle disposizioni, si evince anche dal recente arresto della Corte costituzionale n. 189/2012. In tale pronuncia e' stata scrutinata la legittimita' costituzionale dell'art. 13, comma 6, lettera d), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 23 dicembre 2010 n. 15 che stabilisce, per quanto concerne i costi del personale, le seguenti misure: [...] «d) alla ripresa della contrattazione collettiva, dopo la sospensione di cui alla lettera c) [secondo la quale: "per il quadriennio 2010-2013 non si da' luogo a con trattazione collettiva per l'adeguamento degli stipendi all'inflazione e per l'aumento del trattamento accessorio, fatta salva la contrattazione per l'erogazione di un'indennita' di vacanza contrattuale per il 2010 o per eventuali forme previdenziali o assicurative"], saranno definiti congrui meccanismi tesi a conseguire il progressivo riallineamento dei trattamenti economici complessivi fra i comparti del contratto collettivo di intercomparto». La norma e' stata posta in contestazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per asserito contrasto con l'art. 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, secondo il quale il «blocco» delle procedure contrattuali e negoziali del personale pubblico relative al triennio 2010-2012 ha luogo «senza possibilita' di recupero», disposizione che, come tale, detterebbe un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica travalicato dalla Provincia autonoma. Trattasi per l'appunto di taluno dei vari meccanismi di blocco stipendiale temporaneo del pubblico impiego introdotti dal d.l. n. 78/2010 e che in questa sede vengono contestati con specifico riferimento al diverso comma 21 del medesimo art. 9; per altro lo stesso art. 9 comma 21 contiene simmetrica disposizione per quanto concerne gli adeguamenti di cui all'art. 24 della legge n. 448 del 1998, non contestata dai ricorrenti. La Corte, nel fare salva la disposizione della Provincia autonoma di Bolzano, ha stigmatizzato una erronea interpretazione del parametro interposto di legittimita' costituzionale, evidenziando che, una lettura conforme alla ratio legis e immune da palese irragionevolezza dell'art. 9 comma 17 del d.l. n. 78/2010, impone di considerare che «il legislatore ha inteso evitare che il risparmio della spesa pubblica derivante dal temporaneo divieto di contrattazione ("non si da' luogo [...] alle procedure contrattuali") possa essere vanificato da una successiva procedura contrattuale o negoziale che abbia ad oggetto il trattamento economico relativo proprio a quello stesso triennio 2010-2012. L'uso, da parte del legislatore statale, dell'espressione "senza possibilita' di recupero" costituisce indice sicuro della ratio legis di evitare che la contrattazione collettiva successiva al 2012 possa riguardare anche gli anni 2010- 2012, attribuendo ai dipendenti gli stessi benefici economici non goduti in tale triennio». In pratica, per detta fattispecie, la Corte costituzionale ha considerato non irragionevole una compressione temporalmente limitata delle dinamiche retributive, con l'ulteriore precisazione che gli importi tagliati (per tali intendendosi esclusivamente le somme non corrisposte negli anni di blocco) non potessero essere oggetto di ricontrattazione ex post, senza per contro che detto blocco ripercuota i suoi effetti pro futuro sulle retribuzioni dei dipendenti pubblici che ne sono colpiti e che sono legittimamente oggetto di possibili riallineamenti. A fronte di siffatto quadro, anche della giurisprudenza costituzionale, ritiene il collegio non manifestamente infondata la censurata violazione degli artt. 3, 36, 97 della Costituzione da parte del disposto dell'art. 9 comma 21 del d.1 n. 78/2010, in particolare nella sua efficacia permanente oltre che, vieppiu' nella sua permanenza, discriminatoria e regressiva che la rende contraddittoria rispetto alle finalita' dichiaratamente temporanee ed emergenziali della norma. Infatti, alla luce del pregresso meccanismo biennale delle progressioni stipendiali, il congelamento delle progressioni per un triennio puo' teoricamente colpire taluno per due volte (chi matura scatti o classi al primo e terzo anno) e tal altro per una sola (chi li matura al secondo). Sempre in relazione all'art. 3 della Costituzione un ulteriore ed autonomo profilo di vulnus deriva dal meccanismo individuato per quantificare i tagli. E' noto che la progressione per classi ha una incidenza maggiore in relazione alle fasce retributive piu' basse; le classi infatti si articolano in voci percentuali dello stipendio tabellare annuo lordo e si quantificano in percentuale variabile da un massimo dell'8%, applicabile alle classi piu' basse e quindi per definizione alla retribuzioni piu' basse, a un minimo del 2,5%, applicabile alle classi, e quindi alle retribuzioni, piu' elevate. L'uniforme e indiscriminato blocco delle «classi» generalmente intese comporta dunque inevitabilmente che la perdita economica piu' pesante, anche potenzialmente in termini di importo nominale oltre che di incidenza sulla retribuzione, viene addossata ai soggetti che hanno la retribuzione tabellare gia' piu' bassa; evidente e' la disparita' non solo tra categorie (quali i pubblici dipendenti per i quali il «blocco», anche nella ricostruzione normativa operata dal giudice delle leggi, non puo' protrarsi al di fuori del triennio di pertinenza), ma addirittura all'interno della stessa categoria, colpita permanentemente in forma disparitaria e persino regressiva. Le evidenziate disparita', come gia' ricordato con le parole della Corte, non sono ascrivibili a mere disparita' in fatto ma sono l'effetto principale e strettamente consequenziale della scelta dello strumento dei tagli lineari degli stipendi per fini di contenimento della spesa pubblica, con le connesse caratteristiche strutturali di tensione con i valori costituzionali, ed in particolare con i principi di uguaglianza sostanziale e ragionevolezza. Esse palesano, a giudizio del collegio, la non manifesta. infondatezza delle dedotte censure di legittimita' costituzionale, in particolare con riferimento all'art. 3. L'assetto normativo cosi' creatosi stride anche con l'art. 36 della Costituzione, finendo per cronicizzare e rendere fisiologica una disparita' retributiva a parita' di mansioni ed anzianita' effettiva; sempre la cristallizzazione delle disparita' contrasta infine con il canone dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione enunciato dall'art. 97 della Costituzione. Infine i ricorrenti censurano anche la mancanza dei requisiti di necessita' e urgenza della contestata normativa, con connessa asserita violazione dell'art. 77 della Costituzione. Sul punto la censura si ritiene palesemente infondata poiche' non sono in discussione ne' i presupposti di «emergenza di bilancio» che hanno mosso la complessiva manovra economica, ne' la natura essenzialmente finalizzata al risparmio di spesa delle disposizioni censurate, fatta salva tuttavia la gia' evidenziata sproporzionalita' e discriminatorieta' di singole misure. Tanto premesso, ai sensi dell'art. 23, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenendola rilevante e non manifestamente infondata, il TAR solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21, del d.l. 31 marzo 2010 n. 78, come convertito in legge 30 luglio 2010 n. 122, per contrasto con gli artt. 3, 36, 97 della Costituzione, secondo i profili e per le ragioni sopra indicate, con sospensione del giudizio fino alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana della decisione della Corte costituzionale sulle questioni indicate, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 79 ed 80 del c.p.a. ed art. 295 c.p.c. Riservata ogni altra decisione all'esito del giudizio innanzi alla Corte costituzionale, alla quale va rimessa la soluzione dell'incidente di costituzionalita'.
P.Q.M. Riunisce i ricorsi in epigrafe, Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21 del d.l. 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010 n. 122 in relazione agli artt. 3, 36, 97 della Costituzione, dispone la sospensione del giudizio e la trasmissione degli atti, a cura della segreteria, alla Corte costituzionale. Ordina che la presente ordinanza sia notificata, a cura della Segreteria del Tribunale amministrativo, a tutte le parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e che sia comunicata al Presidente del Senato della Repubblica ed al Presidente della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Torino nelle camere di consiglio del giorno 28 giugno - 12 luglio 2012. Il Presidente: Balucani L'estensore: Malanetto