Disposizioni in ordine alla sicurezza ed alla tutela dell'incolumita' pubblica in occasione dell'accensione di fuochi artificiali autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S. - Fuochi acquatici - Emissioni sonore. (Circolare n. 557/PAS/U/010693/XV.A.MASS(1)). (17A05047)(GU n.169 del 21-7-2017)
Ai Prefetti della Repubblica
Al Commissario del Governo per la
Provincia di Bolzano
Al Commissario del Governo per la
Provincia di Trento
Al Presidente della Regione autonoma
della Valle d'Aosta
Ai Questori della Repubblica
e, per conoscenza:
Al Gabinetto del Ministro
Alla segreteria del Dipartimento
Al Dipartimento dei Vigili del fuoco del
Soccorso pubblico e della difesa civile
Al Comando generale dell'Arma dei
carabinieri
Al Comando generale della Guardia di
finanza
Seguito:
a) circolare n. 559/C.25055.XV.A.MASS(1) dell'11 gennaio 2001
(Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2001);
b) circolare n. 557/PAS/U/008793/XV.A.MASS(1) del 20 maggio 2014
(Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2014).
Si fa seguito alle circolari suindicate in materia di accensione di
fuochi artificiali, autorizzata ai sensi dell'art. 57 del T.U.L.P.S.,
con le quali sono state diramate puntuali istruzioni in ordine alla
sicurezza ed alla tutela della pubblica incolumita' per l'utilizzo di
fuochi a terra e fuochi aerei, per fornire ulteriori indicazioni
relativamente all'impiego di fuochi acquatici ed alla valutazione
delle emissioni sonore.
Al riguardo, la commissione consultiva centrale in materia di
sostanze esplodenti, incardinata presso l'Ufficio per gli affari
della polizia amministrativa e sociale, ha approfondito i profili
tecnici ed ha fornito, nella seduta del 22 giugno 2017, parere
favorevole alla diramazione delle seguenti istruzioni.
Premessa.
Con riferimento ai fuochi acquatici, appare opportuno ricordare
quanto previsto dalla vigente norma europea EN16261-1 che definisce
il fuoco acquatico quale «fuoco di artificio progettato per
galleggiare sopra o in prossimita' della superficie d'acqua per mezzo
di un dispositivo di galleggiamento, o da solo, e per funzionare
sopra o sotto la superficie dell'acqua».
Questi artifici vengono lanciati in acqua con tiri parabolici da
mortai, che possono essere montati a terra o su postazioni
galleggianti. La distanza tra il punto di sparo ed il punto di
funzionamento in acqua viene definita «gittata», parametro che deve
essere obbligatoriamente riportato in etichetta, insieme
all'inclinazione del mortaio. La lunghezza del mortaio, che influenza
la gittata, puo' essere riportata nella medesima etichetta o nelle
istruzioni di impiego che accompagnano l'articolo pirotecnico.
Distanze di sicurezza.
In primo luogo, occorre tener presente che, ove possibile, e'
opportuno autorizzare, in via prioritaria, siti che consentano lanci
in direzione opposta al pubblico per garantire una maggior tutela
della pubblica incolumita'. Al riguardo, si precisa che un lancio si
considera «in direzione opposta al pubblico» quando, oltre al verso
direzionato in senso opposto al pubblico, la traiettoria di lancio e'
perpendicolare rispetto alla linea ideale occupata dal pubblico, con
un'oscillazione massima di 45 gradi, calcolata rispetto alla
perpendicolare stessa.
In tale caso, trovano applicazione le disposizioni fornite con le
precedenti circolari dell'11 gennaio 2001 e del 20 maggio 2014, ad
eccezione, per evidenti motivi, del vincolo dell'inclinazione dei
mortai che, in tale circostanza, dovra' essere quella prevista dal
fabbricante dell'articolo pirotecnico per conseguire la gittata
desiderata.
Gli altri lanci, sia da terra che da postazione galleggiante, al di
fuori del settore di 90 gradi (45 gradi + 45 gradi) devono essere
tutti considerati, ai fini dell'applicazione delle distanze di
sicurezza, nella direzione del pubblico.
Tale precauzione si rende necessaria per creare una zona di
sicurezza che possa efficacemente tutelare gli spettatori in caso di
imprevisto, come rotazioni della postazione galleggiante o della
rastrelliera.
La successiva figura rappresenta in grafica quanto sopra descritto
per la corretta applicazione delle distanze di sicurezza.
Parte di provvedimento in formato grafico
Nel caso di lancio in direzione del pubblico, occorre osservare le
seguenti distanze minime di sicurezza, fermo restando che la
direzione del tiro da assumere, anche se virtuale, e' sempre la linea
piu' breve che va dal punto di sparo nella direzione del pubblico:
artifizi acquatici con effetti solo di tipo illuminate senza
esplosioni per aperture (tappeto, fontane, ecc.): 30 m + 2 volte la
gittata dichiarata;
artifizi acquatici con aperture di forma sferica o cilindrica con
calibro:
sino a 50 mm: 50 m + 2 volte la gittata dichiarata;
superiore a 50 mm e fino a 110 mm: 100 m + 2 volte la gittata
dichiarata;
superiore a 110 mm e fino a 210 mm: 200 m + 2 volte la gittata
dichiarata;
superiore a 210 mm: 300 m + 2 volte la gittata dichiarata.
In analogia a quanto stabilito con le precedenti circolari, ove il
fabbricante prescriva in etichetta distanze di sicurezza maggiori
rispetto a quanto sopra indicato, dovranno applicarsi quelle previste
dal fabbricante che sono piu' cautelative.
Ulteriori indicazioni.
Come gia' disposto in passato, lo spettacolo puo' aver luogo solo
se le condizioni metereologiche non siano avverse o comunque tali da
pregiudicare che lo svolgimento dello stesso avvenga in modalita' di
assoluta sicurezza. A tal fine, si ribadisce che l'osservanza di
tutte le cautele per un corretto allestimento dello spettacolo e'
sotto la responsabilita' del pirotecnico, cui spetta anche il compito
di valutare la presenza del vento e del moto ondoso, stabilendo
eventuali limitazioni nei tiri o maggiori distanze di sicurezza.
Al riguardo, appare opportuno ricordare che gli articoli
pirotecnici muniti della marcatura CE vengono testati per verificare
le prestazioni con condizioni di vento non superiore ai 5 m/s e
codeste autorita' potranno tener conto di tale specifica tecnica per
disporre in fase di rilascio dell'autorizzazione, a mente dell'art. 9
del T.U.L.P.S., ogni eventuale prescrizione cautelativa in ordine
alle condizioni ambientali.
Nel caso di impiego di postazioni di lancio galleggianti, occorre
verificare se le stesse, utilizzate in mare o in uno specchio d'acqua
interno, siano idonee al trasporto (se adibite anche a tale scopo) ed
allo sparo di fuochi artificiali. Le citate postazioni galleggianti
devono essere, altresi', dotate di idonei sistemi di ancoraggio delle
attrezzature di lancio, come cinte e guide.
Bonifica.
Come noto, al termine dell'esecuzione di uno spettacolo di fuochi
artificiali e' imposta al pirotecnico, che ha conseguito la
prescritta autorizzazione, la bonifica dell'area di sparo e delle
zone adiacenti, per individuare ed eliminare ogni residuo incombusto
o inesploso.
Lo svolgimento di tale attivita' nel particolare contesto delle
acque marine o interne, quali laghi o fiumi, presenta oggettive
condizioni di difficolta' che, in ogni caso, non devono precludere
l'obiettivo della tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente.
In particolare, occorre adottare efficaci misure contro il pericolo
per le persone rappresentato dai fuochi acquatici inesplosi e non
ancora recuperati - operazione, come detto, di difficile
realizzazione in acqua e in assenza di sufficiente illuminazione
naturale - tenendo anche conto che il loro ritrovamento non e' sempre
garantito.
Pertanto, il pirotecnico che richiede l'autorizzazione allo sparo
ex art. 57 del T.U.L.P.S. dovra' presentare, in via preliminare, un
documento che descriva le operazioni di bonifica che intende
svolgere. Anche in questo caso, devono essere accettate o imposte ex
art. 9 del T.U.L.P.S. soluzioni che garantiscano maggior tutela per
la sicurezza delle persone e dell'ambiente.
Emissioni sonore.
Con particolare riguardo alla valutazione delle emissioni sonore,
si illustrano i riferimenti normativi da applicarsi, in via generale,
per gli spettacoli pirotecnici che devono rispettare le seguenti
prescrizioni.
Come noto, la direttiva 2013/29/UE, recepita dal decreto
legislativo 29 luglio 2015, n. 123, stabilisce i requisiti di
sicurezza ai quali devono essere conformi gli articoli pirotecnici
muniti della marcatura CE. Gli standard relativi alle emissioni
sonore prescrivono che i fuochi artificiali non superino i 120 dB (A,
imp) o un livello sonoro equivalente, misurato con altro metodo
appropriato, alla distanza di sicurezza (art. 3 e allegato I del
decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123).
Dal succitato disposto discende l'obbligo che anche gli artifici
non muniti della marcatura CE - dal 5 luglio 2017 gli unici
impiegabili sono quelli di cui all'art. 1, comma 2, lettera g) del
citato decreto legislativo (c.d. prodotti fabbricati per uso proprio)
- debbano rispettare il succitato livello massimo di rumorosita'.
Ferma restando la suddetta caratteristica degli artifici
utilizzabili nel corso di spettacoli pirotecnici, si deve anche
richiamare il disposto della legge 26 ottobre 1995, n. 447 e
successive modificazioni, la quale ha recepito ulteriori direttive
europee che disciplinano le emissioni sonore delle attivita' umane.
La citata legge individua nel sindaco l'autorita' competente a
censire le aree che ricadono nel territorio di sua competenza e ad
autorizzare, eventualmente in deroga ex art. 6 della citata legge,
attivita' temporanee e manifestazioni che possono superare i valori
sonori permessi dai regolamenti comunali.
Siti di sparo.
Piu' in generale la verifica dell'idoneita' dei siti di sparo e'
condizione necessaria per ottenere sufficienti garanzie per la tutela
dell'incolumita' delle persone e dell'ambiente.
Tuttavia, occorre precisare che qualora l'esecuzione di talune
manifestazioni, di carattere storico e folcloristico e delle quali si
vuole conservare e tramandare la tradizione, pongano valutazioni di
particolare complessita', l'autorita', che rilascia l'autorizzazione
ex art. 57 del T.U.L.P.S., potra' preventivamente richiedere al
pirotecnico abilitato un documento di valutazione del rischio
connesso all'esecuzione dello spettacolo e delle misure adottate per
la riduzione del rischio medesimo.
Per le determinazioni finali, la stessa autorita' potra' avvalersi,
come noto, del parere reso dalla commissione tecnica territoriale in
materia di sostanze esplodenti e l'autorizzazione rilasciata, ove
ricorrano i presupposti per la deroga, dovra' comunque garantire un
pari livello di tutela della pubblica incolumita', dell'ambiente e di
ogni altro interesse pubblico.
Tanto si rappresenta a titolo di contributo nella delicata materia
e per le opportune comunicazioni alle autorita' locali di pubblica
sicurezza.
L'Ufficio per gli affari della polizia amministrativa e sociale
resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.
Roma, 13 luglio 2017
Il direttore dell'ufficio
per l'amministrazione generale
Gambacurta