DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1999, n. 355
Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, in materia di certificazioni relative alle vaccinazioni obbligatorie.(GU n.243 del 15-10-1999)
Vigente al: 30-10-1999
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, concernente regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica, ed in particolare l'articolo 47; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio superiore di sanita', espresso in data 30 settembre 1998; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 settembre 1998; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 novembre 1998; Sulla proposta del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro della pubblica istruzione; E m a n a il seguente regolamento: Art. 1. 1. L'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518, e' sostituito dal seguente: "Art. 47. - 1. I direttori delle scuole e i capi degli istituti di istruzione pubblica o privata sono tenuti, all'atto dell'ammissione alla scuola o agli esami, ad accertare se siano state praticate agli alunni le vaccinazioni e le rivaccinazioni obbligatorie, richiedendo la presentazione da parte dell'interessato della relativa certificazione, ovvero di dichiarazione sostitutiva, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, comprovante l'effettuazione delle vaccinazioni e delle rivaccinazioni predette, accompagnata dall'indicazione della struttura del Servizio sanitario nazionale competente ad emettere la certificazione. 2. Nel caso di mancata presentazione della certificazione o della dichiarazione di cui al comma 1, il direttore della scuola o il capo dell'istituto comunica il fatto entro cinque giorni, per gli opportuni e tempestivi interventi, all'azienda unita' sanitaria locale di appartenenza dell'alunno ed al Ministero della sanita'. La mancata certificazione non comporta il rifiuto di ammissione dell'alunno alla scuola dell'obbligo o agli esami. 3. E' fatta salva l'eventuale adozione da parte dell'autorita' sanitaria di interventi di urgenza ai sensi dell'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 gennaio 1999 SCALFARO D'Alema, Presidente del Consiglio dei Ministri Bindi, Ministro della sanita' Berlinguer, Ministro della pubblica istruzione Visto, il Guardasigilli: Diliberto Registrato alla Corte dei conti il 6 ottobre 1999 Atti di Governo, registro n. 117, foglio n. 24 Ammesso a visto e alla conseguente registrazione in conformita' alla deliberazione n. 33/99/E delle sezioni riunite adottata nell'adunanza del 20 settembre 1999.