Criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni agli stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.(GU n.27 del 3-2-1998)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE di concerto con IL MINISTRO DELL'INTERNO e IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto l'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137; Ritenuto che le ispezioni, effettuate dal personale previsto dal comma 1 dell'art. 20 del citato decreto n. 175 del 1988, come modificato dall'art. 1, comma 3 della citata legge n. 137 del 1997, investono la personale professionalita' e responsabilita' dei funzionari designati dalle amministrazioni di appartenenza, fermi restando tutti gli altri incarichi cui ognuno di essi e' istituzionalmente preposto; Considerato che per l'espletamento delle ispezioni sono previsti i compensi gravanti sul fondo di cui al comma 3 del medesimo art. 20 al citato decreto n. 175 del 1988, come modificato dall'art. 1, comma 3, della citata legge n. 137 del 1997; Decreta: Articolo unico 1. Il direttore generale del servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio (SIAR) e' autorizzato a disporre in ogni tempo le ispezioni negli stabilimenti o depositi indicati dalla conferenza di servizi indetta ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 19 maggio 1997, n. 137, secondo una programmazione stabilita dalla conferenza stessa. Le ispezioni medesime non sono sostitutive dell'attivita' istruttoria. 2. Le ispezioni sopralluogo devono essere condotte da commissioni composte da almeno tre dirigenti o funzionari tecnici appartenenti alle amministrazioni di cui all'art. 20, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 1, comma 3, della legge 19 maggio 1997, n. 137, scelti tra elenchi indicati dalle amministrazioni stesse. 3. A ciascun membro della commissione, incluso il personale dirigente, compete un compenso pari al 70% delle tariffe riportate nella tabella A - punto 2 - del decreto del Ministero della sanita' dell'8 maggio 1996, n. 86. 4. La liquidazione delle competenze e' posto a carico del capitolo 4203 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, istituito con decreto del Ministro del tesoro n. 168332 del 4 agosto 1997. E' inoltre autorizzato a carico dello stesso capitolo il prelievo delle anticipazioni per le spese di missioni. 5. I membri della commissione, che sono dotati di apposita lettera di incarico, possono accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti, richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per la relazione di fine ispezione. 6. La direzione di stabilimento e' tenuta a rendere disponibile il personale per la redazione del verbale di sopralluogo, nonche' i tecnici per fornire le risposte ai quesiti. Al termine del primo sopralluogo la commissione formula il programma delle attivita' ispettive e ne da' comunicazione al direttore generale del SIAR ed all'azienda. A conclusione delle attivita' ispettive la commissione redige un rapporto che viene trasmesso al direttore generale del SIAR quale presidente della conferenza di servizi. 7. Il direttore generale del SIAR, sentita la conferenza di servizi ed esaminati gli esiti dell'ispezione, ne da', ove del caso, comunicazione alla regione, al prefetto e al sindaco per l'assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza che si rendessero necessari o assume in proprio i provvedimenti piu' urgenti. 8. Le ispezioni devono essere condotte sugli specifici argomenti indicati nella lettera di incarico. Roma, 5 novembre 1997 Il Ministro dell'ambiente Ronchi Il Ministro dell'interno Napolitano Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato Bersani Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 214