MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 5 novembre 1997 

  Criteri  e   metodi  per   l'effettuazione  delle   ispezioni  agli
stabilimenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 17
maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni.
(GU n.27 del 3-2-1998)

                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
                           di concerto con
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO
                                  e
                     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                  DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto  l'art. 20  del decreto  del Presidente  della Repubblica  17
maggio  1988, n.  175, come  modificato dall'art.  1, comma  3, della
legge 19 maggio 1997, n. 137;
  Ritenuto che  le ispezioni,  effettuate dal personale  previsto dal
comma  1 dell'art.  20  del  citato decreto  n.  175  del 1988,  come
modificato dall'art. 1,  comma 3 della citata legge n.  137 del 1997,
investono  la   personale  professionalita'  e   responsabilita'  dei
funzionari  designati dalle  amministrazioni  di appartenenza,  fermi
restando  tutti   gli  altri   incarichi  cui   ognuno  di   essi  e'
istituzionalmente preposto;
  Considerato che per l'espletamento  delle ispezioni sono previsti i
compensi gravanti sul fondo di cui al comma 3 del medesimo art. 20 al
citato decreto n. 175 del 1988, come modificato dall'art. 1, comma 3,
della citata legge n. 137 del 1997;
                              Decreta:
                            Articolo unico
  1.  Il direttore  generale del  servizio inquinamento  atmosferico,
acustico  e  per le  industrie  a  rischio  (SIAR) e'  autorizzato  a
disporre in  ogni tempo  le ispezioni  negli stabilimenti  o depositi
indicati dalla  conferenza di servizi  indetta ai sensi  dell'art. 1,
comma  7,   della  legge  19   maggio  1997,  n.  137,   secondo  una
programmazione  stabilita  dalla   conferenza  stessa.  Le  ispezioni
medesime non sono sostitutive dell'attivita' istruttoria.
  2. Le  ispezioni sopralluogo devono essere  condotte da commissioni
composte da  almeno tre  dirigenti o funzionari  tecnici appartenenti
alle amministrazioni  di cui  all'art. 20, comma  1, del  decreto del
Presidente  della  Repubblica  del  17  maggio  1988,  n.  175,  come
modificato dall'art. 1, comma 3, della  legge 19 maggio 1997, n. 137,
scelti tra elenchi indicati dalle amministrazioni stesse.
  3.  A  ciascun  membro  della  commissione,  incluso  il  personale
dirigente, compete  un compenso pari  al 70% delle  tariffe riportate
nella tabella A  - punto 2 - del decreto  del Ministero della sanita'
dell'8 maggio 1996, n. 86.
  4. La liquidazione delle competenze  e' posto a carico del capitolo
4203 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, istituito
con decreto del  Ministro del tesoro n. 168332 del  4 agosto 1997. E'
inoltre autorizzato a carico dello  stesso capitolo il prelievo delle
anticipazioni per le spese di missioni.
  5. I membri della commissione,  che sono dotati di apposita lettera
di incarico, possono accedere a qualsiasi settore degli stabilimenti,
richiedere i documenti ritenuti necessari e quelli indispensabili per
la relazione di fine ispezione.
  6. La direzione di stabilimento  e' tenuta a rendere disponibile il
personale  per la  redazione del  verbale di  sopralluogo, nonche'  i
tecnici  per fornire  le risposte  ai quesiti.  Al termine  del primo
sopralluogo  la  commissione  formula il  programma  delle  attivita'
ispettive e  ne da' comunicazione  al direttore generale del  SIAR ed
all'azienda. A  conclusione delle attivita' ispettive  la commissione
redige un rapporto che viene trasmesso al direttore generale del SIAR
quale presidente della conferenza di servizi.
  7. Il direttore generale del SIAR, sentita la conferenza di servizi
ed  esaminati  gli  esiti  dell'ispezione,  ne  da',  ove  del  caso,
comunicazione alla regione, al prefetto e al sindaco per l'assunzione
dei  provvedimenti   di  rispettiva  competenza  che   si  rendessero
necessari o assume in proprio i provvedimenti piu' urgenti.
  8. Le  ispezioni devono  essere condotte sugli  specifici argomenti
indicati nella lettera di incarico.
   Roma, 5 novembre 1997
                      Il Ministro dell'ambiente
                               Ronchi
                      Il Ministro dell'interno
                             Napolitano
                     Il Ministro dell'industria
                  del commercio e dell'artigianato
Bersani
Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1997
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 214