Approvazione del progetto di ristrutturazione della Banca del Monte di Foggia "Domenico Siniscalco-Ceci" Monte di credito su pegno.(GU n.12 del 16-1-1995)
Con decreto del 6 dicembre 1994 del Ministro del tesoro e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218, dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dell'art. 2 della legge 26 novembre 1993, n. 489, il progetto presentato dalla Banca del Monte di Foggia "Domenico Siniscalco-Ceci" che comporta: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda societa' per azioni denominata Banca del Monte di Foggia S.p.a.; la costituzione, con atto unilaterale, della societa' per azioni Banca del Monte di Foggia S.p.a. con un capitale sociale di lire 13 miliardi, alla quale verra' conferito il complesso delle attivita' e passivita' facenti capo al vecchio ente creditizio ad esclusione di liquidita' per complessive lire 1.369 milioni e dell'immobile di via Arpi; la realizzazione entro e non oltre il 31 dicembre 1995 di un aumento di capitale sociale della Banca del Monte di Foggia S.p.a., destinato interamente ad un subentrante socio, preferibilmente appartenente al mondo delle Casse di risparmio che, a operazione conclusa, verrebbe a detenere, in via indicativa, una quota di partecipazione pari al 30% del nuovo capitale sociale; l'ampliamento, entro il 1996, della compagine sociale della Banca del Monte di Foggia S.p.a. mediante l'ingresso di privati, favorendo principalmente i dipendenti e la clientela tradizionale; l'adozione dello statuto della Banca del Monte di Foggia S.p.a., abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Banca del Monte Domenico Siniscalco Ceci di Foggia". La Banca del Monte di Foggia "Domenico Siniscalco-Ceci" contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella Banca del Monte di Foggia S.p.a., fatto salvo il compimento degli atti connessi alla trasformazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.