N. 11 SENTENZA 5 dicembre 2017- 30 gennaio 2018
Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Previdenza - Impiegati degli enti locali - Facolta' di riscatto dei servizi non di ruolo - Servizio di vice pretore onorario reggente prestato per un periodo non inferiore a sei mesi. - Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), art. 67. -(GU n.6 del 7-2-2018 )
LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente:Paolo GROSSI; Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolo' ZANON, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO,
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), promosso dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, nel procedimento vertente tra D. B. e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con ordinanza dell'11 aprile 2016, iscritta al n. 123 del registro ordinanze 2016 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 2016. Visto l'atto di costituzione dell'INPS; udito nella udienza pubblica del 5 dicembre 2017 il Giudice relatore Giulio Prosperetti; udito l'avvocato Antonino Sgroi per l'INPS. Ritenuto in fatto 1.- Con ordinanza dell'11 aprile 2016 la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, solleva questione di legittimita' costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 36 della Costituzione, dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede, per i dipendenti degli enti locali, la facolta' di riscattare il servizio prestato, per un periodo non inferiore a sei mesi, in qualita' di vice pretore reggente, prevista invece per i dipendenti statali dall'art. 14, primo comma, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). 1.1.- Espone il giudice rimettente che D. B., dipendente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, aveva inoltrato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) domanda di riscatto, nella misura di mesi quattro, del servizio non di ruolo prestato quale vice pretore reggente della Pretura di Donnas in Valle d'Aosta, nel triennio 1986-1988, e che detta domanda era stata respinta dall'INPS con provvedimento dell'8 giugno 2015. Precisa il rimettente che l'istanza era stata presentata dall'interessato in data 20 marzo 2015, al fine di poter rientrare nel regime pensionistico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015, n. 261 (Approvazione del Piano di riduzione della dotazione organica della Giunta regionale in applicazione dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 13/2014), e che l'INPS aveva motivato il rigetto affermando che «il periodo richiesto non e' riscattabile ai sensi delle norme vigenti per gli iscritti alla gestione previdenziale ex CPDEL, ne' e' ricongiungibile ai sensi della legge n. 1092/1973 poiche' non configurabile come rapporto di pubblico impiego». Contro il citato provvedimento l'interessato aveva proposto ricorso in via amministrativa al Comitato di vigilanza e, formatosi il silenzio-rigetto per intervenuto decorso dei termini di legge, aveva quindi adito il giudice competente. Prosegue il rimettente rappresentando che nel giudizio principale il ricorrente aveva affermato l'applicabilita' nei suoi confronti, quale dipendente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, del r.d.l. n. 680 del 1938, il cui art. 67, al primo comma, lettera e), prevede, per i dipendenti degli enti locali, la possibilita' di riscatto dei periodi di servizio «alle dipendenze dello Stato, in servizio di impiegato o di salariato anche non di ruolo, esclusi quelli prestati in qualita' di operai giornalieri». In proposito, il ricorrente evidenziava che tale disposizione era stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 46 del 1986, «nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare il servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle Universita' o negli Istituti di istruzione superiore», come invece stabilito, per i dipendenti dello Stato, dall'art. 14, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 1092 del 1973, e assumeva che la stessa ratio ricorreva nella fattispecie oggetto del giudizio a quo, in cui si verte in tema di riscattabilita' del servizio prestato in qualita' di vice pretore reggente, prevista dalla lettera b) del medesimo art. 14 del d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato, ma non dall'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938 per i dipendenti degli enti locali. 1.2.- Cio' premesso, il rimettente, esclusa la possibilita' di una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, atteso il suo tenore letterale, ritiene, aderendo alle deduzioni svolte sul punto dal ricorrente nel giudizio principale, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzione della norma stessa, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. Il rimettente assume, difatti, che nei confronti della disposizione censurata trovano applicazione, in via analogica, le argomentazioni sviluppate da questa Corte nella richiamata sentenza n. 46 del 1986. Cio' in quanto, ad avviso del rimettente, nei confronti della mancata previsione, da parte dell'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, della riscattabilita', per gli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (CPDEL), del servizio prestato in qualita' di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi, sono riproponibili le considerazioni svolte nella citata sentenza n. 46 del 1986 in ordine alla illegittimita' della medesima disposizione, nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare il servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle universita' o negli istituti di istruzione superiore. In proposito, il rimettente richiama le statuizioni della menzionata sentenza, secondo cui: «Le situazioni poste a confronto rivestono espliciti caratteri di omogeneita' che giustificano un identico trattamento normativo, per i fini della previsione dell'assistentato volontario tra i periodi di servizio riscattabili agli effetti della pensione», e «In definitiva, la rilevata discriminazione appare essere frutto di un mancato adeguamento della disposizione denunciata, risalente al 1938 e non piu' sorretta, a fronte della evoluzione in materia qui sopra puntualizzata, da fondamento razionale alcuno ex art. 3 Cost. [...]». 2.- Con atto depositato il 15 luglio 2016, l'INPS si e' costituito nel giudizio incidentale, chiedendo di dichiarare irrilevante, inammissibile e comunque infondata la questione sollevata. In ordine alla rilevanza, l'Istituto assume che il rimettente avrebbe omesso di verificare se il servizio prestato dal ricorrente nel giudizio principale in qualita' di vice pretore reggente abbia avuto una durata non inferiore a sei mesi, come prevede la disposizione dettata dall'art. 14, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del 1973, «utilizzata quale metro di confronto con la disciplina applicabile al caso di specie», nonche' di accertare se il periodo di svolgimento di tale attivita' non sia contemporaneo con altri servizi utili a fini pensionistici, secondo quanto stabilito dall'art 67, primo comma, lettera e), del r.d.l. n. 680 del 1938. Inoltre, l'Istituto deduce l'assenza di motivazione nell'ordinanza di rimessione quanto alla prospettata violazione dell'art. 36 Cost., che comunque, ad avviso dell'Istituto stesso, non ricorre nella questione in esame, attenendo l'evocato parametro alla misura della retribuzione e non a una «limitazione del diritto [...] a fruire di un trattamento pensionistico». 2.1.- Con memoria depositata il 7 novembre 2017, l'INPS insiste nelle conclusioni formulate nell'atto di costituzione. Riguardo alla rilevanza, l'Istituto aggiunge che il giudice rimettente avrebbe, altresi', omesso di verificare se era intervenuta la decadenza dalla proposizione dell'azione giudiziaria, come eccepito nel giudizio a quo, per effetto del decorso del termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione del rigetto del ricorso amministrativo, previsto dall'art. 71 del r.d.l. n. 680 del 1938, per presentare ricorso alla Corte dei conti. Inoltre, l'INPS asserisce che il giudice rimettente non avrebbe motivato specificamente le ragioni addotte a sostegno della questione di legittimita' costituzionale, essendosi limitato ad affermare l'esistenza di un «parallelismo fra le norme che disciplinano il riscatto in favore dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092/73) e in favore degli impiegati comunali, provinciali e regionali (R.d.l. n. 680/38)», e a richiamare la ratio decidendi della sentenza n. 46 del 1986. Considerato in diritto 1.- La Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Valle d'Aosta, con ordinanza dell'11 aprile 2016, dubita della legittimita' costituzionale dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali). Secondo il rimettente, tale disposizione viola i principi posti dagli artt. 3 e 36 della Costituzione, non contemplando, per i dipendenti degli enti locali, la riscattabilita' dei periodi di attivita' prestati in qualita' di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi, come invece previsto, per i dipendenti civili e militari dello Stato, dall'art. 14, primo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato). Il rimettente rappresenta che nel giudizio principale il ricorrente, dipendente della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste, aveva inoltrato all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) domanda di riscatto, nella misura di mesi quattro, del servizio non di ruolo prestato quale vice pretore reggente della Pretura di Donnas in Valle d'Aosta, nel triennio 1986-1988, al fine di poter rientrare nel regime pensionistico previsto dalla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2015, n. 261 (Approvazione del Piano di riduzione della dotazione organica della Giunta regionale in applicazione dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 13/2014). La domanda era stata rigettata dall'INPS in quanto il periodo richiesto non era riscattabile ai sensi delle norme vigenti per gli iscritti alla gestione previdenziale della soppressa Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (CPDEL). Il giudice rimettente, esclusa la possibilita' di un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, in considerazione del suo tenore letterale, solleva, pertanto, questione di legittimita' dell'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, per contrasto con gli artt. 3 e 36 Cost. A sostegno, il rimettente, deducendo l'analogia della questione sollevata con quella oggetto della sentenza n. 46 del 1986 di questa Corte, richiama le argomentazioni ivi svolte in ordine alla omogeneita' fra la situazione del dipendente pubblico statale e quella del dipendente degli enti locali, riconosciuta da questa Corte in riferimento alla facolta' di riscatto del servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle universita' o negli istituti di istruzione superiore, prevista dal d.P.R. n. 1092 del 1973 per i dipendenti dello Stato, ma non dall'art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938 per i dipendenti degli enti locali. Il rimettente assume, difatti, che tale omogeneita' sussiste anche in riferimento alla riscattabilita' dell'attivita' svolta in qualita' di vice pretore reggente per almeno sei mesi, prevista per i dipendenti statali ma non per i dipendenti degli enti locali. 1.1.- L'INPS, costituitosi nel giudizio incidentale, chiede di dichiarare irrilevante, inammissibile e comunque infondata la questione sollevata. In particolare, l'Istituto previdenziale deduce alcuni profili di possibile difetto di rilevanza della questione, nonche' in ordine alla carenza di adeguata motivazione da parte del rimettente sulle prospettate censure di legittimita' costituzionale. 2.- Vanno preliminarmente disattese le eccezioni di inammissibilita' sollevate dall'Istituto previdenziale, in ordine ai profili attinenti la rilevanza della questione nel giudizio a quo. Questa Corte ha piu' volte ribadito che una questione di legittimita' puo' ritenersi validamente posta qualora il giudice a quo fornisca un'interpretazione non implausibile della disposizione contestata «che per una valutazione compiuta in una fase meramente iniziale del processo, egli ritenga di voler applicare nel giudizio principale e su cui nutra dubbi non arbitrari di conformita' a determinate norme costituzionali» (sentenza n. 51 del 2015). Nella specie, il rimettente fornisce, seppur in modo sintetico, una descrizione della fattispecie concreta che ne rende evidente la riconducibilita' all'ambito di applicazione della disposizione scrutinata, cosi' chiarendo la rilevanza della questione. Parimenti, deve ritenersi assolto, da parte del rimettente, l'obbligo di motivare le ragioni che lo inducono a dubitare, con riferimento all'art. 3 Cost., della legittimita' costituzionale della norma scrutinata. Il rimettente, nel richiamare ampi brani della ricordata sentenza n. 46 del 1986 di questa Corte, ritiene applicabili al caso di specie le argomentazioni con cui, nella predetta sentenza, e' stata dichiarata l'illegittimita' costituzionale del medesimo art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938, nella parte in cui non prevedeva per i dipendenti degli enti locali la facolta' di riscatto del servizio prestato in qualita' di assistente volontario nelle universita' o negli istituti di istruzione superiore, riconosciuta invece, per i dipendenti dello Stato, dall'art. 14, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 1092 del 1973. Ad avviso del rimettente, il medesimo art. 67 del r.d.l. n. 680 del 1938 comporta una analoga discriminazione nei confronti dei dipendenti degli enti locali, non contemplando per essi la possibilita' di riscattare il periodo di attivita' prestato in qualita' di vice pretore reggente per almeno sei mesi, prevista per i dipendenti dello Stato dal ricordato art. 14 del d.P.R. n. 1092 del 1973, evocato quindi, anche nel caso di specie, quale tertium comparationis. In tal modo, risultano individuate in modo chiaro, seppur in sintesi, le ragioni che inducono il rimettente a dubitare della legittimita' costituzionale della disposizione censurata. 3.- Nel merito la questione e' fondata. 3.1.- Questa Corte ha riconosciuto la discrezionalita' del legislatore nel dettare discipline diverse in materia di riscatto in ordinamenti previdenziali diversi, che prevedono regolazioni peculiari per aspetti specifici, come la determinazione dei periodi temporali ammissibili al riscatto o il costo della relativa contribuzione. Tuttavia, ha precisato che tale discrezionalita' incontra il limite della ragionevolezza, a fronte del quale discipline diverse che regolano situazioni che presentano espliciti caratteri di omogeneita' non sono compatibili con il principio dettato dall'art. 3 Cost. 3.2.- In coerenza con tali affermazioni, questa Corte ritiene che, una volta riconosciuta dal legislatore, per i dipendenti statali, con il ricordato art. 14, lettera b), del d.P.R. n. 1092 del 1973, la facolta' di riscatto per il servizio prestato in qualita' di vice pretore reggente per un periodo non inferiore a sei mesi, risulta non giustificabile un trattamento diverso per i dipendenti degli enti locali. Non sussistono, invero, oggettivi elementi idonei a motivare il perdurare di una differenziazione fra dipendenti statali e dipendenti degli enti locali, di fronte ad una attivita' di significativa rilevanza, quale quella di vice pretore onorario reggente, che presenta analoga valenza sia per l'impiego statale, che per l'impiego presso enti locali. 4.- La riscontrata illegittimita' costituzionale, negli indicati termini, della disposizione scrutinata per violazione dell'art. 3 Cost. comporta l'assorbimento di ogni ulteriore profilo.
per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 67 del regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali), nella parte in cui non prevede la facolta' di riscattare il servizio prestato in qualita' di vice pretore reggente per un tempo non inferiore a sei mesi. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 2017. F.to: Paolo GROSSI, Presidente Giulio PROSPERETTI, Redattore Roberto MILANA, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 30 gennaio 2018. Il Direttore della Cancelleria F.to: Roberto MILANA