Piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE. (Deliberazione n. 92/99).(GU n.186 del 10-8-1999)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, ed in particolare l'art. 16, concernente l'istituzione del CIPE, Comitato interministeriale per la programmazione economica, nonche' le successive disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso comitato; Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che prevede, fra l'altro, l'adeguamento del regolamento interno del CIPE, sentita la conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante disposizioni in materia di commercio estero ed in particolare l'art. 24, par. 1, che costituisce presso il CIPE una commissione permanente per il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale e prevede fra l'altro che le delibere adottate da tale commissione siano sottoposte all'esame di questo comitato; Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che attribuisce al CIPE il compito di deliberare, entro il 30 giugno di ciascun anno, il piano previsionale degli impegni assicurativi, demandando alla legge di approvazione del bilancio dello Stato la definizione dei limiti globali degli impegni assumibili, distintamente, per le garanzie di durata inferiore e superiore a ventiquattro mesi; Visto il successivo comma 2 del predetto articolo che demanda alla legge finanziaria la determinazione degli stanziamenti necessari per il pagamento degli indennizzi non coperti dai proventi netti derivanti dall'attivita' assicurativa della SACE; Visto inoltre il comma 3 dello stesso art. 8 il quale prevede che la SACE, a fronte degli impegni assunti, costituisca un fondo di riserva da alimentare, tra l'altro, con i conferimenti stabiliti dalla legge finanziaria; Vista la deliberazione n. 63 del 9 luglio 1998 con la quale, il CIPE, tenuto conto delle sue nuove attribuzioni previste dall'art. 1, commi 1 e 2, del predetto decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, ha adeguato il suo regolamento interno alle disposizioni contenute nel predetto art. 1, commi 3 e 5, lett. a), b) e c); Visto in particolare l'art. 2 di tale delibera che prevede l'istituzione, in seno al CIPE, di commissioni interministeriali di livello politico, rinviando, per quella concernente il coordinamento e l'indirizzo strategico della politica commerciale, alle specifiche disposizioni di cui all'art. 24 del citato decreto legislativo n. 143/1998; Vista la successiva delibera CIPE n. 79 del 5 agosto 1998 che ha istituito e regolamentato, in seno al CIPE, le commissioni gia' previste dalla predetta delibera del 9 luglio 1998; Vista la delibera concernente il piano previsionale degli impegni assicurativi della SACE, adottata dalla V commissione permanente il 2 giugno 1999; Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero; Delibera: Di indicare, anche ai fini della definizione nella legge di approvazione del bilancio dello Stato dei limiti globali assumibili in garanzia nell'anno 2000, in lire 10.000 miliardi (euro 5,164 miliardi) il plafond relativo alle garanzie di durata fino a ventiquattro mesi e in lire 8000 miliardi (euro 4,131 miliardi) il plafond relativo alle garanzie di durata superiore, ritenendo detti importi compatibili, nel prossimo anno, con le esigenze di internazionalizzazione delle imprese; Di prevedere in circa 4.800 miliardi di lire (euro 2,478 miliardi) il volume degli impegni assicurativi assumibili dalla SACE nell'anno 2000, alla luce dell'attivita' svolta dall'Istituto nel piu' recente passato e della concomitante esigenza di contenere l'incidenza sul bilancio dello Stato dei relativi oneri; Di indicare alla SACE, quale obiettivo tendenziale della politica assicurativa, un graduale miglioramento del portafoglio rischi nel quadro di un equilibrato sostegno alle correnti di esportazione e ai programmi di investimento delle imprese italiane nei paesi emergenti; in rapporto a quanto precede, gli accantonamenti a riserva per l'anno 2000 saranno parametrati, secondo le indicazioni fornite dalla SACE, ad un coefficiente medio del 25%. Prende atto: Anche ai fini dello stanziamento da prevedere nella legge finanziaria che, sulla base delle previsioni della SACE, gli indennizzi da corrispondere nel 2000 non coperti dai proventi netti derivanti dall'attivita' dell'Istituto sono stimati in lire 1.171 miliardi (euro 604 milioni). A detto fabbisogno dovra' aggiungersi la somma di lire 75 miliardi (euro 38,734 milioni) necessaria per sostenere le spese generali dell'Istituto stesso. Di prendere atto, altresi', che per lo stesso anno i rientri derivanti da accordi intergovernativi sono stimati in 876 miliardi di lire (euro 452,416 milioni); Che, relativamente all'anno 1999, la SACE ritiene di poter far fronte agli indennizzi e alla costituzione del fondo di riserva con le proprie disponibilita', da integrare, previa autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica con l'utilizzo dei recuperi. Roma, 9 giugno 1999 Il Presidente delegato: Amato Registrato alla Corte dei conti il 19 luglio 1998 Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 26