MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 21 maggio 2012 

Riconoscimento, alla sig.ra Karem Johanna Gomez Rivera, di titolo  di
studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di
avvocato. (12A06196) 
(GU n.131 del 7-6-2012)

 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                       della giustizia civile 
 
  Vista l'istanza della sig.ra Karem Johanna Gomez Rivera, nata il  4
novembre 1980 a Bogota' (Colombia), cittadina colombiana, diretta  ad
ottenere, ai sensi dell'art. 49  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 31 agosto 1999, n.  394,  e  successive  integrazioni,  in
combinato disposto con l'art. 16 del decreto legislativo n. 206/2007,
il riconoscimento del titolo professionale di cui e' in  possesso  ai
fini  dell'accesso  ed  esercizio  in  Italia  della  professione  di
avvocato; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n.  286,  testo  unico
delle disposizioni  concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e
norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, recante a norma dell'art. 1, comma 6, norme  di  attuazione  del
citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione
della direttiva n.  2005/36/CE  del  7  settembre  2005,  relativa  a
riconoscimento delle qualifiche professionali; 
  Considerato che ha  conseguito  il  titolo  accademico  di  abogado
presso la «Universidad Externado de Colombia»  a  Bogota'  rilasciato
nel dicembre 2004; 
  Considerato che ha  documentato  di  essere  iscritta  al  «Consejo
Superior de la Judicatura» di Bogota' dal febbraio 2005; 
  Viste le determinazioni della Conferenza di  servizi  nella  seduta
del 15 marzo 2012; 
  Considerato  il  conforme  parere  scritto  del  rappresentante  di
categoria nella seduta sopra indicata; 
  Visto  l'art.  49,  comma  3  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni; 
  Visto l'art. 22, comma 2 del decreto legislativo n. 206/2007; 
  Visti gli  articoli  6  del  decreto  legislativo  n.  286/1998,  e
successive modificazioni,  e  14  e  39,  comma  7  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 394/1999, e successive  modificazioni,
per cui la verifica del rispetto delle quote relative  ai  flussi  di
ingresso nel territorio dello Stato di cui  all'art.  3  del  decreto
legislativo n. 286/1998, e successive modificazioni, non e' richiesta
per i cittadini stranieri gia' in possesso di permesso  di  soggiorno
per lavoro subordinato, lavoro autonomo o per motivi familiari; 
  Considerato che la richiedente possiede un  permesso  di  soggiorno
per motivi familiari rilasciato in data 28 febbraio 2011 valido  fino
al 27 febbraio 2016; 
 
                              Decreta: 
 
  Alla sig.ra Karem Johanna Gomez Rivera, nata il 4 novembre  1980  a
Bogota' (Colombia), cittadina colombiana, e' riconosciuto  il  titolo
professionale  di  abogado  quale  titolo  valido  per   l'iscrizione
all'albo degli avvocati, salva la perdurante validita'  del  permesso
di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. 
  Detto riconoscimento e' subordinato al superamento  della  seguente
prova attitudinale, da svolgersi in lingua italiana: 
  a) tre prove scritte: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3)  una
scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto  amministrativo
(sostanziale e  processuale),  diritto  processuale  civile,  diritto
processuale penale, diritto commerciale, diritto del lavoro,  diritto
costituzionale, diritto internazionale privato; 
  b) unica prova orale su 6 materie: prima  prova  su  deontologia  e
ordinamento professionale; seconda prova su 5 tra le seguenti materie
(a scelta del candidato): diritto  civile,  diritto  penale,  diritto
amministrativo  (sostanziale  e  processuale),  diritto   processuale
civile, diritto processuale penale, diritto commerciale, diritto  del
lavoro, diritto costituzionale, diritto internazionale privato. 
  La  richiedente,  per  essere  ammessa   a   sostenere   la   prova
attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale degli avvocati
domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del  presente
decreto. 
  La  commissione,  istituita  presso  il  Consiglio  nazionale,   si
riunisce su convocazione del  presidente  per  lo  svolgimento  delle
prove di esame, fissandone il calendario.  Della  convocazione  della
commissione e del calendario fissato per le prove e'  data  immediata
notizia  alla  richiedente  al  recapito  da  questi  indicato  nella
domanda. 
  La    commissione    rilascia    all'interessata     certificazione
dell'avvenuto  superamento  dell'esame,   al   fine   dell'iscrizione
all'albo degli avvocati. 
 
    Roma, 21 maggio 2012 
 
                                     Il direttore generale: Saragnano