MINISTERO DELLA SALUTE

ORDINANZA 20 agosto 2002 

Divieto  di  raccolta,  commercializzazione e conservazione del fungo
epigeo denominato Tricholoma equestre.
(GU n.201 del 28-8-2002)

                      IL MINISTRO DELLA SALUTE

  Vista  la legge 30 aprile 1962, n. 283, recante disciplina igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n.
327, recante regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n.
283,  e  successive  modificazioni  in materia di disciplina igienica
della  produzione  e  della vendita delle sostanze alimentari e delle
bevande;
  Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155;
  Vista  la  legge  23  agosto  1993, n. 352, recante norme quadro in
materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e
conservati;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n.
376    concernente    la    disciplina   della   raccolta   e   della
commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;
  Visto   in   particolare   l'art.  4,  comma  1,  che  consente  la
commercializzazione  delle  specie  di  funghi  freschi  spontanei  e
coltivati elencate nell'allegato I;
  Visto  l'art.  9, comma 1, che consente la conservazione dei funghi
sott'olio, sott'aceto, in salamoia, congelati, surgelati o altrimenti
preparati elencati nell'allegato II;
  Visto  che  nei  citati allegati I e II e' presente il fungo epigeo
denominato Tricholoma equestre;
  Considerato  che sono stati segnalati nella letteratura scientifica
12   casi   di   avvelenamento  in  Francia,  con  tre  decessi,  per
rabdomiolisi, collegati al consumo del Tricholoma equestre;
  Considerato  che alcune regioni e province autonome hanno richiesto
l'eliminazione  del  fungo  epigeo  Tricholoma  equestre  dalle liste
positive di cui agli allegati I e II del decreto del Presidente della
Repubblica n. 376/1995;
  Visto  il  parere  dell'Istituto  superiore di sanita' del 3 luglio
2002 che ha proposto di eliminare, in via cautelativa, dagli allegati
I  e  Il  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 376/1995 il
Tricholoma  equestre,  dopo aver consultato le piu' accreditate fonti
scientifiche nel settore biomedico;
  Considerato che occorre adottare, ai fini della tutela della salute
pubblica, misure sanitarie cautelative urgenti;
  Considerato  che  la  modifica  per  via  ordinaria del decreto del
Presidente   della   Repubblica  n.  376/1995  non  consentirebbe  un
intervento tempestivo ai fini della tutela della salute pubblica;
  Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

                               Ordina:

                               Art. 1.
  1. La raccolta, la commercializzazione e la conservazione del fungo
epigeo   denominato  Tricholoma  equestre  e'  vietata  su  tutto  il
territorio nazionale.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana ed entra in vigore il giorno stesso della
sua pubblicazione.
    Roma, 20 agosto 2002
                                                 Il Ministro: Sirchia