N. 424 ORDINANZA (Atto di promovimento) 10 febbraio 2000
Ordinanza emessa il 10 febbraio 2000 dal tribunale amministrativo regionale della Lombardia sul ricorso proposto da Bassoli Marta ed altri contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale Impiego pubblico - Somme erogate al personale del comparto Ministeri, per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali, ai sensi dell'art. 4, comma ottavo, legge n. 312/1980 - Esclusione della rivalutazione monetaria e degli interessi - Ingiustificata deroga al principio di debenza degli interessi sui crediti monetari - Incidenza sul principio di retribuzione proporzionata ed adeguata. - Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26. - Costituzione, artt. 3 e 36.(GU n.30 del 19-7-2000 )
IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 1721 del 1994 proposto da Bassoli Marta, Bergantini Maria Teresa, Paffi Vanna, Torcihovich Maria Antonietta, Pavesi Giovanni, Rivera Nelli, Pastore Loreta, Maraia Nadia, Mortari Ileana, Vetralla Ivana, Tosini Rosalina, Bellocchio Franca, Guindolini Nerina, Borghi Marta, Adamo Giuseppa Maria, Pasini Maria Grazia, Costantini Luciana, Chizzini Achille, Merlini Marina, Maggi Nicoletta, Pifferi Roberta, Matti Roberto, Acquilini Pietro, Butta Antonella, Lampugnani Ester, Mangiarotti Renzo, Cutuli Viviana, Perrone Claudia Carmela, Pedranzini Anna Maria, Parisi Caterina, Rosolen Ida, Mainetti Amedeo, Bondanza Enrica, Bongio Paolino, Compagnoni Valeria, Tavasci Lidia, Busi Arnaldo, Azzalini Giancarlo, Zoaldi Vincenzina, Micheli Manuela Emilia, Romeri Silvana, Farina Daniele, Paganoni Francesco, Monti Piera, Maffi Silvano, Boscacci Umberto; Gianesini Maria Rosa, Verde Pasquale, Bonomi Mina, Mancini Laura, Beltrama Marilena, Venturini Giuseppe, Napoli Liliana, Carella Pasquale, Ronchetti Renata, Cattaneo Luisella, Dante Laura Angela, Mele' Stefania, Gatti Mario, Gatti Laura, Belotti Aurelio, Zanoni Ubaldo, Ubiali Marilina, Dragone Franca, Pamieri Giuseppe, Naclerio Alfonso, Beneggi Alessandra, Vavassori Fabrizio, Rossi Maddalena, Riemma Raffaella, Selleri Luana, Lombardoni Luciana, Crotti Roberto, Riva Rosaria Maria, Tarenzi Tiziana, Mutti Raffaella, Giudici Donatella, Gressani Lucia, Marletta Antonina, Birolini Rosangela, Gherardi Liliana, Di Lorenzo Maria, Marchetti Vittorio, Manfredi Elda, Birolini Bruno, Chiudinelli Marisa, tutti rappresentati e difesi dall'avv. Carmela D'Antone ed elettivamente domiciliati presso la Segreteria del tribunale amministrativo regionale Lombardia in Milano, via Conservatorio n. 13, Contro il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, costituitosi in giudizio in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato in Milano, presso i cui uffici e' domiciliato in via Freguglia n. 1, per l'accertamento: del dirittto dei ricorrenti a vedersi corrisposti gli interessi e la rivalutazione monetaria sulle somme che sono state loro liquidate in applicazione dei benefici economici derivanti dall'applicazione delle norme relative al nuovo assetto retributivo funzionale del personale dello Stato, con la conseguente condanna dell'Amministrazione a corrispondere le somme dovute a tale titoIo. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero intimato; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese; Visti gli atti tutti della causa; Udito alla pubblica udienza del 10 febbraio 2000 il relatore dott. Carlo Testori; Uditi, altresi', i procuratori delle parti; Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue: F a t t o e d i r i t t o Il ricorso in epigrafe e' stato proposto da ottantasei dipendenti del Ministero del lavoro, che rivendicano il diritto a percepire interessi e rivalutazione sulle somme loro corrisposte a seguito dell'inquadramento nelle qualifiche funzionali introdotte ex lege 11 luglio 1980 n. 312, tardivamente operato dall'Amministrazione in applicazione dell'art. 4, ottavo comma, della legge citata. Si e' costituito in giudizio il Ministero del lavoro, contestando la genericita' del ricorso e deducendone, comunque, l'infondatezza. All'udienza del 10 febbraio 2000 la causa e' passata in decisione. Con separata sentenza parziale questa sezione, riconosciuta l'ammissibilita' del ricorso, ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 23 secondo comma della legge 11 marzo 1953 n. 87. Nel merito si osserva che sulla questione di diritto oggetto della presente controversia si e' formato un orientamento giurisprudenziale particolarmente autorevole ed ormai prevalente secondo cui sulle somme tardivamente corrisposte ai dipendenti statali a seguito del loro inquadramento definitivo ex art. 4 comma 8 della legge n. 312/1980 spettano interessi e rivalutazione a decorrere dall'8 novembre 1988, data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della delibera 28 settembre 1988 della commissione paritetica di cui all'art. 10 della legge citata, con la quale e' stata determinata la corrispondenza tra le precedenti qualifiche ed i profili professionali del nuovo ordinamento (cfr. tra le piu' recenti, Consiglio di Stato, IV sezione, 5 ottobre 1998 n. 1279; 28 settembre 1998 n. 1225; 29 maggio 1998 n. 893; VI sezione 26 maggio 1997 n. 747). Cio' in quanto e' a tale data che si sono perfezionati i presupposti necessari per dar corso agli inquadramenti de quibus e quindi da quel momento non si frapponevano piu' ostacoli alla conclusione del procedimento. Piu' recentemente, peraltro, e' intervenuto a disciplinare la fattispecie l'art. 26 della legge 23 dicembre 1998 n. 448, che al quarto comma cosi' statuisce: "le somme corrisposte al personale del comparto ministeri per effetto dell'inquadramento definitivo nelle qualifiche funzionali ai sensi dell'articolo 4, ottavo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e le somme liquidate sui trattamenti pensionistici in conseguenza dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991 non danno luogo ad interessi ne' a rivalutazione monetaria". In applicazione di tale disposizione il ricorso dovrebbe essere dunque respinto. Il Collegio pero' dubita della legittimita' costituzionale della norma citata in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione e ritiene necessario rimettere d'ufficio alla Corte Costituzionale la relativa questione, stante la evidenziata rilevanza nel presente giudizio e la sua non manifesta infondatezza. In particolare il contrasto con le richiamate norme costituzionali appare ravvisabile in relazione ai seguenti profili: a) i crediti a cui si riferisce il citato art. 26 comma 4 vengono sottoposti ad un trattamento deteriore rispetto a quello previsto per gli altri crediti di lavoro, in deroga ai principi generali vigenti in materia e senza che emerga una ragione giustificatrice di tale scelta, non essendo sufficiente a tal fine il presumibile riferimento a finalita' di contenimento della spesa pubblica, che meglio avrebbero potuto essere perseguite attraverso una maggiore celerita' dell'azione amministrativa; b) la scelta del legislatore ordinario e' destinata a produrre evidenti ed irragionevoli discriminazioni tra dipendenti che hanno fatto valere la stessa pretesa degli odierni ricorrenti e hanno ottenuto un giudicato favorevole ed altri che, pur trovandosi in posizione assolutamente identica e pur avendo anch'essi agito in sede giurisdizionale, si vedono pregiudicati dalla sopravvenuta disposizione normativa della cui legittimita' si dubita.
P. Q. M. Ritenuta la rilevanza e la non manifesta infondatezza delle questioni di legittimita' costituzionale sopra illustrate, ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che, acura della segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Milano nella Camera di Consiglio del 10 febbraio 2000. Il Presidente: Mariuzzo Il giudice estensore: Testori 00C0677