N. 118 ORDINANZA (Atto di promovimento) 3 dicembre 2014
Ordinanza del 3 dicembre 2014 del Tribunale di Cagliari nel procedimento penale a carico di F. A.. Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della seminfermita' di mente di cui all'art. 89 cod. pen. sull'aggravante della recidiva reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - Divieto di prevalenza sulla medesima aggravante della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita' di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. - Codice penale, art. 69, comma quarto.(GU n.37 del 13-9-2017 )
TRIBUNALE DI CAGLIARI Prima Sezione Penale Il Tribunale Penale di Cagliari Sez. 1°, in composizione monocratica, nella persona della Dott.ssa Silvia Badas, alla pubblica udienza del 3 dicembre 2014, nel procedimento penale n. 3923/2014 R.G. Contro F. A. nato a il ivi residente, agli arresti domiciliari-presente IMPUTATO «del delitto di cui all'art. 628, comma secondo, c.p., perche', al fine di procurarsi un ingiusto profitto dopo essersi fatto consegnare due banconote da € 20, la prima da Z. L. la seconda L. N., , con la scusa di avere bisogno di' quel taglio di' banconote che gli avrebbe cambiato con altre da € 10, ed essersi dato alla fuga, dopo essere stato inseguito ed invitato a fermarsi a restituire il denaro dal L. per sottrarsi all'inseguimento di assicurarsi il possesso di quanto illecitamente sottratto, e soprattutto per assicurarsi l'impunita' per il reato appena commesso, spingeva il L. contro la portiera dell'autobus di linea nr. 3 proseguendo la sua fuga fino a quando non veniva nuovamente raggiunto e bloccato dai carabinieri. Con la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Commesso in Cagliari 10 settembre 2014..» ha pronunciato la seguente ordinanza visto l'art. 23, commi I, II e III legge 11 marzo 1953 n. 87 Letti tutti gli atti processuali; Fatto In seguito all'arresto in flagranza avvenuto il 10 settembre 2014 F. A. e' stato condotto dal pubblico ministero dinanzi a questo tribunale per rispondere del reato di rapina impropria, di cui all'imputazione sopra riportata, con l'aggravante della recidiva reiterata specifica e infraquinquennale. Il giudice all'udienza dell'11 settembre 2014 ha convalidato l'arresto ed applicato all'imputato la misura della custodia cautelare in carcere (1) indi, come richiesto, all'udienza di rinvio del 17 settembre 2014, ha ammesso il F. al giudizio abbreviato, condizionato all'espletamento di una perizia psichiatrica, resasi necessaria alla luce di' quanto risultante da una sentenza dello stesso tribunale di Cagliari, in data 2 marzo 2012, irrevocabile il 17/3/2012, con la quale (2) era stata applicata all'imputato una pena ridotta per via del riconoscimento della diminuente del vizio parziale di mente. In esito ai disposti accertamenti peritali e' risultato che effettivamente, anche nell'attualita' il F. e' affetto o da un «disturbo di personalita' NAS», con «spiccati tratti border-line e antisociali all'interno di una immaturita' di base» e da «disturbodell'umore NAS di un quadro slatentizzato dall'assunzione di sostanze» significato e valore di infermita' di mente di entita' tale da «scemare grandemente le capacita' di intendere e di volere». Ad avviso di questo giudice le emergenze degli atti, con particolare riguardo al verbale di ricezione della denunzia querela orale sporta da N. L. , conducono ad una affermazione di penale responsabilita' dell'imputato in ordine alla fattispecie ascritta. Risulta infatti inequivocabilmente comprovata la sottrazione del denaro avvenuta con le modalita' di cui in contestazione, costituita dal conseguire con una scusa la precaria consegna di due banconote da € 20 da parte di alcuni coetanei, salvo poi allontanarsi repentinamente non appena conseguita la materiale disponibilita' del denaro, cui faceva seguito il ricorso alla violenza (nella fattispecie una violenta spinta al L. che lo faceva sbattere contro la portiera del pullman dove i due si trovavano) per assicurarsi il possesso della cosa sottratta e guadagnare la fuga, nel momento in cui veniva raggiunto da una delle persone offese dopo breve inseguimento. La condotta concretamente posta in essere dal F. integra pacificamente la fattispecie della cosiddetta rapina impropria, al furto con destrezza posto in essere in prima battuta essendo seguita una condotta violenta univocamente finalizzata nei termini di cui si e' detto; peraltro, come detto, l'imputato e' risultato solo parzialmente capace di intendere di volere al momento del fatto, per cui deve essere riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p., inoltre, avuto riguardo al limitatissimo danno patrimoniale cagionato alle persone offese (appena € 20 ciascuna, somma modestissima anche avuto riguardo alla loro condizione di studenti universitari risultante dagli atti), sussistono i presupposti per riconoscere la circostanza attenuante comune di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Tuttavia come si e' detto risulta contestata nel caso in esame la recidiva reiterata, nonche' specifica e infraquinquennale, correttamente ritenuta dal pubblico ministero sulla base di quanto risulta dal certificato del casellario giudiziale in atti, ove appunto risulta da ultimo commissione di due rapine, una tentata e l'altra consumata, nel corso del 2011 e del 2012, rispettivamente giudicate con sentenza di applicazione pena del 2/3/2012, irrevocabile il 17/3/2012 e con sentenza del tribunale in composizione monocratica del 23/2/2012, irrevocabile 7/7/2012. Ne' del resto, nel caso di specie, sussistono in alcun modo i presupposti per escludere la contestata aggravante, posto che alla luce degli ulteriori numerosissimi precedenti specifici - si rammenti che il F. oltre ai due precedenti di cui si e' detto, commessi poco dopo che ha avuto termine l'esecuzione delle precedenti pene detentive inflitte, con sentenza del 31/10/2007, confermata dalla Corte d'Appello il 6/11/20008 e' giä stato condannato dal tribunale per i minorenni alla complessiva pena di due anni e sei mesi di reclusione ed € 1000 di multa per avere commesso 11 rapine e 5 furti nel corso del 2006, con precedente sentenza del 16/10/2007, parzialmente riformata dalla Corte d'Appello 6/3/2008 e' stato ritenuto responsabile di ulteriori 5 e rapine e 9 furti variamente aggravati, sempre commessi nel corso del 2006, per i quali e' stata irrogata una pena complessiva di quattro anni e nove mesi di reclusione ed € 1000 di multa - non puo' non inferirsi una maggiore pericolosita' dell'imputato da e per il nuovo reato commesso, pur non particolarmente grave nella sua oggettiva consistenza, tuttavia indicativo di una rinnovata scelta criminale, non arrestata dalle intervenute sentenze definitive di condanna, oltretutto non particolarmente distanti nel tempo (ve sono alcune di appena due anni antecedenti ai fatti per cui si procede). Ai fini della determinazione della pena si rende dunque necessario operare un giudizio di bilanciamento tra l'aggravante di cui all'art. 99 comma quarto, c.p., giudizio che non puo' che essere espresso in termini di equivalenza per il tassativo disposto di cui all'art. 69, comma quarto, c.p.. (come sostituito dall'art. 3 della legge 251 del 2005). Tale divieto di prevalenza delle attenuanti conduce ad individuare la pena entro la cornice edittale prevista dall'art. 628, comma 1, c.p. (reclusione da tre a dieci anni e multa da euro € 516 a € 2065), escludendo la possibilita' di adeguare la pena alla concreta men che modesta gravita' del fatto (sia per l'entita' del danno patrimoniale causato che avuto riguardo al quantum di violenza concretamente esercitato dal F. ) e alle particolari condizioni personali dell'imputato, affetto da vizio parziale di mente (considerando una pena base individuata nel minimo sulla quale operare le riduzioni, potrebbe pervenirsi alla irrogazione della pena di un anno e quattro mesi di reclusione ed euro 232 di multa, sulla quale operare la riduzione per il rito). Ad avviso della scrivente la disposizione di cui all'art. 69, comma quarto, c.p., la cui applicazione nel presente procedimento non consente di pervenire ad una pena aderente alla reale offensivita' del fatto, presenta profili di irragionevolezza tali da porla in contrasto con i principi sanciti dagli articoli 3 e 27, comma terzo, della Costituzione. Con le sentenze n. 201 del 5 novembre 2012, In. 105 e 106 del 14/4/2014, la Corte Costituzionale ha gia' avuto modo di occuparsi della disposizione in parola rispettivamente dichiarandola illegittima nella parte in cui prevede «il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 73 d.p.r. 309 del 90» ovvero «della circostanza attenuante di' cui all'art. 609-bis, terzo comma, cod. pen.,» oppure «della circostanza attenuante di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen» sulla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, c.p.. Nelle tre pronunce citate la Corte ha affermato che la legittimita', in via generale, di trattamenti differenziati per il recidivo, ossia per «un soggetto che delinque volontariamente pur dopo aver subito un processo ed una condanna per un delitto doloso, manifestando l'insufficienza, in chiave dissuasiva, dell'esperienza diretta e concreta del sistema sanzionatorio penale» (sentenza n. 249 del 2010), non sottrae allo scrutinio di legittimita' costituzionale le singole previsioni, E quanto al giudizio di bilanciamento tra circostanze eterogenee che questo consente peraltro al giudice di «valutare il fatto in tutta la sua ampiezza circostanziale, sia eliminando dagli effetti sanzionatori tutte le circostanze (equivalenza), sia tenendo conto di quelle che aggravano la quantitas delicti, oppure soltanto di quelle che la diminuiscono» (sentenza n. 38 del 1985). Nelle stesse pronunzie si e' affermato altresi' che deroghe al bilanciamento pero' sono possibili e rientrano nell'ambito delle scelte del legislatore, che sono sindacabili dalla Corte Costituzionale «soltanto ove trasmodino nella manifesta irragionevolezza o nell'arbitrio» (sentenza n. 68 del 2012), ma in ogni caso «non possono giungere a determinare un'alterazione degli equilibri costituzionalmente imposti nella strutturazione della responsabilita' penale» (sentenza n. 251 del 2012). Tale situazione pare sussistere con riferimento al divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'articolo 89 c.p. sulla recidiva di cui all'articolo 99 quarto comma, c.p.. Va premesso che rappresenta un principio di diritto pacifico nella giurisprudenza della Suprema Corte - da ultimo riaffermato con sentenza n. 40812 del 18/11/2010 - l'inquadramento del vizio parziale di mente fra le circostanze inerenti la persona del colpevole con conseguente soggezione al giudizio di comparazione, sempre unitario ed inscindibile. Orbene, risalente ma mai contraddetta pronuncia dello stesso giudice (Sez. 1, Sentenza n. 556 del 18/01/1996) nel dichiarare manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del previgente art. 69, comma quarto (che, cosi' come la norma attuale estendeva il giudizio di bilanciamento anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a quelle ad effetto speciale) sollevata con riferimento agli art. 2, 3 e 27 della costituzione, (3) ancora il proprio giudizio alla considerazione del fatto che detta disciplina da un lato consente un trattamento sanzionatorio piu' severo nel caso che il giudice di merito ritenga la prevalenza delle circostanze aggravanti, dall'altro lascia la possibilita' di un trattamento piu' mite nel caso in cui detto giudice ritenga al contrario la prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente. Cio' posto, se il rispetto dei precetti costituzionali di eguaglianza e di proporzionalita' della pena, in materia di circostanze inerenti la persona del colpevole e nella fattispecie di vizio parziale di mente e' ancorato alla possibilita', a suo tempo riconosciuta al giudice, di valutare caso per caso la possibilita' di prevalenza della particolare condizione soggettiva rispetto alle aggravanti concretamente ricorrenti, non v'e' chi non veda come deprivare il giudice di questa facolta' (consentendo solo giudizio di equivalenza o addirittura di subvalenza dell'attenuante) rimetta in discussione tutti i dubbi sino ad allora prospettati in dottrina e giurisprudenza in ordine alla legittimita' della stessa sottoposizione al giudizio di comparazione di questa particolare circostanza inerente la sfera dell'imputabilita'. In particolare era stata sottoposta alla Corte la questione inerente il possibile contrasto dell'art. 69, comma quarto, c.p. con i principi di uguaglianza e di ragionevolezza - ai sensi dell'art. 3, comma l, della Costituzione la legge dovendo trattare in maniera uguale situazioni uguali ed in maniera razionalmente diversa situazioni diverse - oltre che di personalita' della responsabilita' penale (art. 27 , comma 1, Cost.), dovendo questa identificarsi con la responsabilita' colpevole, nonche' con il principio di umanizzazione e con la finalita' rieducativa della pena (art. 27, comma 3). Ed e' sotto questi ultimi profili, che questo giudice ritiene di dover censurare il novellato articolo 69, comma quarto, c.p. nella parte in cui pone un divieto di prevalenza della circostanza attenuante del vizio parziale di mente rispetto all'aggravante della recidiva reiterata di cui all'articolo 99, comma quarto, c.p. In proposito, la scrivente, pur consapevole, che nel caso in esame non si discute del giudizio di comparazione di una circostanza ad effetto speciale, ritiene comunque di rilevare come la norma si pone in contrasto con il principio di ragionevolezza quale particolare accezione del principio di uguaglianza di quell'art. 3 Cost. in termini non dissimili da quelli gia' evidenziati dal giudice delle leggi nelle sentenze 251/2012, 105 e 106 del 2014. Con riguardo all'operativita' di quest'ultimo rinvio infatti deve osservarsi, tra l'altro, come la eterogeneita' delle circostanze ad effetto speciale quanto di quelle inerenti la persona del colpevole rispetto a quelle comuni, era ben presente sia nel legislatore del 74 che in quello del 2005, in entrambe le novelle essendosi preoccupato di stabilire che anch'esse (in tutte due le norme unitariamente trattate), devono rientrare nel giudizio di bilanciamento. Infatti il divieto di prevalenza delle suindicate circostanze attenuanti rispetto alla recidiva reiterata comporta che il giudice, effetto della cui ragionevolezza si dubita fortemente, non possa graduare il trattamento sanzionatario in relazione all'obiettivo disvalore del fatto e che possano essere irrogate pene identiche a quelle usualmente inflitte per fatti ben piu' gravi, anche laddove ci si trovi, come nel caso in esame, in presenza di una rapina avente ad oggetto la sottrazione di beni di modestissimo valore ed in cui e' stata esercitata una violenza minimale avverso la persona offesa (oltretutto in un momento successivo alla sottrazione) ad opera di un soggetto infermo di mente, la cui capacita' di intendere di volere era per questo grandemente scemata. La norma impugnata del resto appare anche in contrasto con l'articolo 27, comma 3, della Costituzione, sia nella parla in cui pone il divieto di prevalenza dell'attenuante del viso parziale di mente che in quella in cui vieta la prevalenza della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuita', circostanza invero comune ma sussistente esclusivamente con riferimento ai delitti contro il patrimonio o che comunque lo offendono, dunque direttamente incidente sulla concreta offensivita' del fatto rispetto al bene protetto. Sotto questo profilo appare sufficiente richiamare le considerazioni svolte dalla Corte Costituzionale laddove osservi che la recidiva reiterata, infatti, riflette i due aspetti della colpevolezza e della pericolosita', ed e' da ritenere che questi, pur essendo pertinenti al reato, non possano assumere, nel processo di individualizzazione della pena, una rilevanza tale da renderli comparativamente prevalenti rispetto al fatto oggettivo (di qui il problema del bilanciamento anche con riferimento all'attenuante comune del danno patrimoniale di speciale tenuita'). Il principio di offensivita' e' chiamato ad operare non solo rispetto alla fattispecie base e alle circostanze, ma anche rispetto a tutti gli istituti che incidono sulla individualizzazione della pena e sulla sua determinazione finale, se cosi' non fosse la rilevanza dell'offensivita' della fattispecie base potrebbe risultare neutralizzata da un processo di individuazione prevalentemente orientato sulla colpevolezza e sulla pericolosita', che richiama le vituperate esperienze del Tater-Typ. Del resto in piu' pronunzie la Suprema Corte ha elaborato il principio secondo il quale la finalita' rieducativa della pena non sia limitata alla sola fase dell'esecuzione, ma costituisce una delle qualita' essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico l'accompagnano da quando nasce, nell'astratta previsione normativa, fino a quando in concreto si estingue: tale finalita' rieducativa implica pertanto un costante principio di proporzione tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra (sentenze n. 313 del 1990, 343 del 1993, 422 del 1993). Percio' questo giudice dubita fortemente della legittimita' costituzionale della norma censurata perche in contrasto con la finalita' rieducativa della pena, che implica «un costante "principio di proporzione" tra qualita' e quantita' della sanzione, da una parte, e offesa, dall'altra (art. 27, comma 3, Cost.). (1) Successivamente sostituita con quella degli arresti domiciliari. (2) Tra l'altro per un delitto della stessa indole, trattandosi di un tentativo di rapina aggravata (dall'uso di un'arma da taglio) ai danni della cassiera di un supermercato. (3) Si rammenti che coeva pronunzia del giudice delle leggi (numero 168 del 28 aprile 1994) aveva dichiarato l'illegittimita' costituzionale della medesima norma nel caso di concorso della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 c.p. con ora o piu' circostanze agravanti che comportano la pena dell'ergastolo.
P.Q.M. Ritenuta la rilevanza nel presente giudizio e la non manifesta infondatezza della questione di legittimita' costituzionale Dell'articolo 69, comma quarto c.p., nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza della circostanza attenuante di cui all'art. 89 c.p. sulla recidiva di cui all'art. 99. comma quarto, c.p. ed anche nella parte in cui prevede il divieto di prevalenza sulla medesima aggravante dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Sospende il presente procedimento a carico di A. F. Dispone la trasmissione degli atti della Corte Costituzionale affinche', ove ne ravvisi i presupposti voglia dichiarare l'illegittimita' costituzionale dell'art. 69, comma quarto, c.p., nelle parti indicate. Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cagliari, 3 dicembre 2014 Il giudice: Badas