DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 2016 

Individuazione della Centrale Remota  Operazioni  Soccorso  Sanitario
per il  coordinamento  dei  soccorsi  sanitari  urgenti  nonche'  dei
Referenti  Sanitari  Regionali  in  caso  di   emergenza   nazionale.
(16A06112) 
(GU n.194 del 20-8-2016)

 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «L'istituzione del
Servizio   nazionale   della   protezione   civile»   e    successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, concernente  il
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali» e, in particolare, gli  articoli  107  e
108; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n.  343,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  novembre  2001,  n.   401,   recante
«Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle
strutture  preposte  alle  attivita'  di  protezione  civile  e   per
migliorare le strutture logistiche nel settore della  difesa  civile»
ed in particolare l'art. 5: 
    comma 2, ove e' previsto che  il  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  predisponga  gli  indirizzi  operativi  dei  programmi  di
previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di
soccorso e i piani  per  l'attuazione  delle  conseguenti  misure  di
emergenza, di intesa con le regioni e gli enti locali; 
    comma 5, ove e' disposto che, secondo le direttive del Presidente
del Consiglio dei ministri, il Capo del Dipartimento della protezione
civile rivolga alle  Amministrazioni  centrali  e  periferiche  dello
Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici
nazionali  e  territoriali   e   di   ogni   altra   istituzione   ed
organizzazione pubblica e privata presente nel territorio  nazionale,
le  indicazioni  necessarie  al  raggiungimento  delle  finalita'  di
coordinamento operativo nelle materie di protezione civile; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  4  novembre  2002,  n.   245,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n.  286,
che, al verificarsi di una situazione  emergenziale  eccezionale,  da
valutarsi  in  relazione   al   grave   rischio   di   compromissione
dell'integrita' della vita, su proposta  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile  e  sentito  il  Presidente  della  regione
interessata, autorizza il Presidente del  Consiglio  dei  ministri  a
disporre, nelle more della dichiarazione dello stato di emergenza, il
coinvolgimento delle strutture nazionali del Servizio nazionale della
protezione civile per fronteggiare l'emergenza; 
  Visto il decreto-legge 15  maggio  2012,  n.  59,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  12  luglio  2012,   n.   100,   recante
«Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; 
  Visto il decreto-legge 14  agosto  2013,  n.  93,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  ottobre  2013,  n.   119,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  sicurezza  e  per  il  contrasto
della violenza di genere, nonche' in tema di protezione civile  e  di
commissariamento delle province» ed in particolare l'art. 10; 
  Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  27  marzo  1992
«Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione
dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del  3
dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi  per  la  gestione  delle
emergenze»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  3
dicembre 2008, recante «Organizzazione  e  funzionamento  di  SISTEMA
presso la Sala situazione Italia del  Dipartimento  della  protezione
civile»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  dell'8
agosto 2013, recante «Nuova costituzione e modalita' di funzionamento
del Comitato operativo della protezione civile»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
gennaio 2014, inerente il «Programma nazionale  di  soccorso  per  il
rischio sismico»; 
  Visto il decreto ministeriale del  13  febbraio  2001,  concernente
«Criteri di massima per l'organizzazione dei soccorsi sanitari  nelle
catastrofi»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 28
giugno 2011, recante «Indirizzi  operativi  per  l'attivazione  e  la
gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
aprile  2013,  concernente  «Disposizioni  per  la  realizzazione  di
strutture sanitarie campali, denominate  PASS,  Posto  di  assistenza
socio  sanitaria,  preposte  all'assistenza  sanitaria  di   base   e
sociosanitaria alla popolazione colpita da catastrofe»; 
  Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
febbraio 2014 «Disposizioni per l'aggiornamento della  pianificazione
di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio»; 
  Tenuto conto che il  Dipartimento  della  protezione  civile  della
Presidenza del Consiglio dei ministri,  per  garantire  la  direzione
unitaria ed il coordinamento delle attivita' di emergenza,  definisce
gli  interventi  e   la   struttura   organizzativa   necessari   per
fronteggiare gli eventi calamitosi; 
  Ravvisata la necessita' di assicurare, in emergenze  di  protezione
civile,  il  necessario  coordinamento  dei   soccorsi   sanitari   e
l'interfaccia  informativa  ed  operativa  tra  i  Servizi   sanitari
regionali, le strutture regionali di protezione civile regionali e il
Dipartimento  della  protezione  civile,  nell'ambito  del   Servizio
nazionale della protezione civile, in caso di eventi di cui  all'art.
2, comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i; 
  Ravvisata la necessita' di attuare e  integrare  la  direttiva  del
Presidente del Consiglio dei ministri del  28  giugno  2011,  recante
«Indirizzi operativi  per  l'attivazione  e  la  gestione  di  moduli
sanitari in caso di catastrofe»; 
  Ravvisata la necessita' di individuare un referente  regionale  che
curi gli aspetti di carattere sanitario, sia in caso di emergenza  di
protezione civile, che per le attivita' di pianificazione; 
  Considerata la necessita' di assicurare il concorso  delle  regioni
alle attivita' di soccorso sanitario urgente in  modo  coordinato  ed
efficace, anche in caso di dichiarazione dello stato di emergenza  ai
sensi dell'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e  s.m.i.,  e
in caso di compromissione dell'integrita'  della  vita,  anche  prima
della dichiarazione dello stato di emergenza, ai  sensi  dell'art.  3
della legge 27 dicembre 2002, n. 286; 
  Considerato che le strutture del Servizio sanitario nazionale  sono
strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile ai
sensi dell'art. 11, comma 1, lettera h) della legge 24 febbraio 1992,
n. 225 e s.m.i.; 
  Considerato, altresi', che le Centrali  operative  dei  servizi  di
emergenza  urgenza  «118»  dispongono  di  personale   e   tecnologie
specializzate  nel  coordinamento  e  nella  gestione  dei   soccorsi
sanitari  urgenti,  oltre  che  di  capacita'   di   interconnessione
reciproca  e  sono  gia'   in   ordinario   in   grado   di   gestire
collaborazioni, sia su aree confinanti che su aree non confinanti; 
  Tenuto conto che il Dipartimento della protezione  civile,  per  il
coordinamento delle risorse sanitarie del  Servizio  nazionale  della
protezione civile in caso di eventi  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c), della legge 24 febbraio  1992,  n.  225  e  s.m.i.,  puo'
avvalersi di una Centrale operativa 118, sita  fuori  dal  territorio
della regione interessata dall'evento; 
  Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta  dell'11
febbraio 2016; 
 
                                Emana 
 
la seguente direttiva inerente «Individuazione della Centrale  remota
operazioni soccorso  sanitario  per  il  coordinamento  dei  soccorsi
sanitari urgenti nonche' dei Referenti sanitari regionali in caso  di
emergenza nazionale». 
Premessa 
  Nella prima fase di gestione di eventi  emergenziali,  il  soccorso
sanitario urgente rappresenta un  compito  prioritario  del  Servizio
nazionale della protezione civile (SNPC), che puo'  essere  garantito
soltanto  attraverso  una  tempestiva  attivazione   ed   un   celere
dispiegamento delle risorse allo scopo necessarie. 
  Per assicurare la direzione unitaria degli interventi di  emergenza
da parte del Capo del Dipartimento della protezione  civile  (DPC)  e
per favorire il necessario supporto  delle  risorse  del  SNPC  nelle
attivita' di soccorso  sanitario  urgente,  e'  necessario  disporre,
almeno nelle prime 72 ore dall'evento emergenziale, di un sistema  di
coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti affidato a  una  Centrale
operativa    remota    operazioni    soccorso    sanitario    (CROSS)
preventivamente  individuata,  sita  fuori  dal  territorio   della/e
regione/i (di seguito nel testo regioni) interessata/e. 
  Il Capo del DPC, valutata  la  situazione  in  atto  e  sentite  le
regioni interessate dall'evento, puo'  disporre  l'attivazione  della
CROSS per favorire il necessario raccordo operativo tra  le  esigenze
rappresentate dal territorio colpito e le disponibilita'  di  risorse
sanitarie delle componenti e strutture operative del SNPC. 
  Per  favorire  il  necessario  flusso  delle  informazioni  tra  il
territorio colpito e il  coordinamento  nazionale  e  permettere  con
celerita' il dispiegamento delle risorse, ogni regione  individua  un
Referente sanitario regionale per le emergenze, che si relaziona  col
DPC e con la CROSS, se attivata, secondo  quanto  disciplinato  dalla
presente direttiva. 
  Restano ferme le competenze affidate alle regioni  dalla  normativa
vigente, e quelle proprie delle regioni a statuto speciale. 
  Per le Province autonome di Trento e Bolzano sono  fatte  salve  le
competenze  riconosciute  dallo  Statuto  speciale  (ex  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670) e dalle  relative
norme di attuazione. 
  In tale contesto le  regioni  a  statuto  speciale  e  le  province
autonome possono provvedere al recepimento della  presente  direttiva
adeguandola alle norme dei relativi statuti. 
  All'attuazione della presente  direttiva  si  provvede  nell'ambito
delle  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie   disponibili   a
legislazione vigente e comunque, senza nuovi o maggiori oneri per  la
finanza pubblica, se non in caso di attivazione della CROSS  per  cui
si provvedera' nel quadro dei fabbisogni complessivi  correlati  allo
specifico  contesto   emergenziale,   come   indicato   nell'allegata
relazione. 
1. Referenti sanitari regionali per le emergenze 
  I  Presidenti  delle  regioni  nominano  il   Referente   sanitario
regionale per le emergenze (RSR)  tenuto  conto  di  quanto  disposto
dalla presente direttiva. 
  La nomina e' comunicata formalmente  alla  Struttura  regionale  di
protezione  civile,  al  DPC,  al  Ministero  della  salute  e   alle
Prefetture-UTG competenti per territorio. I rapporti tra i  Referenti
sanitari regionali per le grandi  emergenze  ed  il  Ministero  della
salute   saranno   disciplinati   con   apposito   provvedimento   di
quest'ultimo, concertato con il DPC e le regioni e province autonome.
La nomina del RSR, ovvero di un vicario, qualora ritenuto  opportuno,
e  ogni   eventuale   variazione   in   merito,   vengono   segnalati
tempestivamente alle amministrazioni e agli enti soprarichiamati. 
  Il RSR garantisce l'integrazione del Servizio  sanitario  regionale
(SSR) all'interno del Sistema regionale di protezione civile. 
  Nel caso di eventi emergenziali, il RSR  partecipa  alle  attivita'
poste in essere  dalla  struttura  di  coordinamento  attivata  dalla
regione, anche ai fini del raccordo operativo con la CROSS. 
  Ferme restando le disposizioni interne  di  ogni  regione,  il  RSR
agisce per conto della Presidenza della regione stessa e, in  ragione
di cio', nel caso di eventi emergenziali di protezione civile  attiva
i canali informativi necessari  e,  nel  rispetto  delle  indicazioni
delle funzioni istituzionalmente superiori, attua in modo  tempestivo
gli interventi gestionali di seguito descritti. 
  A tal fine, il RSR opera in  via  diretta  o  attraverso  strutture
dell'emergenza sanitaria, secondo l'organizzazione  in  essere  nella
propria regione, sia per quanto  riguarda  la  rintracciabilita',  la
trasmissione e la  ricezione  dei  dati,  che  per  le  modalita'  di
attivazione e/o movimentazione  delle  strutture  sanitarie  e  delle
risorse. 
  Nel caso sia necessario il supporto  delle  risorse  di  protezione
civile della regione, il RSR si rapporta con la  Struttura  regionale
di protezione civile, che, valutata la richiesta, provvede in merito. 
  Deve essere comunque utilizzato, per le azioni  poste  in  capo  al
RSR, un riferimento unico per le comunicazioni, attivo  H24  tutti  i
giorni dell'anno, a livello di  telefonia  (fissa,  mobile,  fax)  ed
e-mail. 
  Il Referente sanitario regionale per le emergenze: 
    assicura  l'integrazione  del  Sistema  regionale  di  protezione
civile e il  Servizio  sanitario  regionale  per  tutti  gli  aspetti
sanitari connessi con l'evento emergenziale; 
    comunica con la Struttura regionale di protezione civile e con il
DPC  in  relazione  alla  situazione  in  atto,  alle  priorita'   di
intervento e alle  risorse  necessarie  per  assicurare  l'assistenza
sanitaria alla popolazione colpita; 
    assicura il raccordo con la CROSS, di cui ai successivi articoli,
e con le competenti strutture del  Servizio  sanitario  territoriale,
nonche' con la Struttura regionale di protezione civile; 
    assicura  il  concorso  del  Servizio  sanitario  regionale  alle
attivita' di pianificazione dell'emergenza di protezione civile. 
  Ai fini della presente  direttiva,  il  RSR  dovra'  possedere  una
dettagliata conoscenza, informando periodicamente in merito anche  la
Struttura regionale di protezione civile: 
    dei Sistemi di emergenza urgenza della  propria  regione,  intesi
come modalita' operative dell'Emergenza sanitaria  territoriale  118,
dell'Emergenza ospedaliera e delle reti ad esse correlate; 
    della dotazione, dislocazione e capacita' operative delle risorse
sanitarie  mobili  della  propria  regione,  ivi  compresi  i  moduli
sanitari di cui alla DPCM del 28 giugno 2011; 
    dell'organizzazione sanitaria dei presidi sanitari della regione,
anche in merito alle  risorse  specialistiche,  loro  dislocazione  e
operativita'; 
    relativamente alla organizzazione sanitaria territoriale e  della
rete di cure primarie. 
  Il RSR puo' assolvere al suo ruolo  principalmente  nelle  seguenti
situazioni: 
    RSR delle regioni interessate da un evento emergenziale; 
    RSR  delle  regioni  che  intervengono  con  le  proprie  risorse
sanitarie  in  supporto  alle  altre   interessate   da   un   evento
emergenziale; 
    RSR della regione ove viene attivata la CROSS; 
    RSR nelle attivita' di pianificazione dell'emergenza. 
1.1 RSR delle regioni interessate da un evento emergenziale 
  Al  verificarsi  di  un  evento  emergenziale   il   RSR   assicura
l'operativita' della specifica funzione di  supporto  che  si  occupa
degli aspetti  sanitari  nei  centri  operativi  e  di  coordinamento
attivati sul territorio. 
  Il RSR  attiva  il  Modulo  sanitario  della  propria  regione,  di
concerto con la  Struttura  regionale  di  protezione  civile,  e  si
coordina con il referente del modulo stesso. 
  Per le finalita' della presente direttiva il RSR opera in  raccordo
con  la  Direzione  delle  Centrali  operative  118   di   competenza
territoriale  e/o  della  Centrale  operativa  118   di   riferimento
regionale e/o del Dipartimento o Azienda 118 interessate  dall'evento
emergenziale, attraverso le quali delinea il  quadro  delle  esigenze
operative e definisce le risorse sanitarie extra-regione necessarie a
garantire il soccorso sanitario urgente sul territorio, dandone anche
comunicazione alla Struttura regionale di protezione civile. 
  Il RSR svolge  il  ruolo  di  raccordo  all'interno  della  propria
Amministrazione  di  appartenenza,  rappresentando  il   riferimento,
assieme alla Struttura regionale di protezione civile, con il  DPC  e
con la CROSS eventualmente attivata, per la richiesta e l'utilizzo di
risorse  sanitarie  o  a  uso  sanitario  delle  componenti  e  delle
strutture operative del SNPC e  per  il  coordinamento  di  eventuali
operazioni di  evacuazione  di  feriti  e  infermi  presso  strutture
sanitarie e socio sanitarie di altre regioni. 
1.2 RSR  delle  regioni  che  intervengono  con  le  proprie  risorse
sanitarie  in  supporto  alle  altre   interessate   da   un   evento
emergenziale 
  Il RSR attiva, di concerto con la Struttura regionale di protezione
civile, il modulo sanitario della propria regione e si  coordina  con
il referente del modulo stesso. 
  Il RSR  verifica  la  disponibilita'  delle  diverse  tipologie  di
risorse sanitarie da attivare e le comunica  al  DPC  o  direttamente
alla CROSS, se attivata. 
  Il  RSR  e'  riferimento,  assieme  alla  Struttura  regionale   di
protezione civile, del  DPC  o  della  CROSS,  se  attivata,  per  il
coordinamento delle operazioni di evacuazione sanitaria di  feriti  e
infermi dalle regioni  colpite,  alle  strutture  sanitarie  e  socio
sanitarie della propria regione. 
  Quando le risorse sanitarie facciano  parte  del  modulo  sanitario
della Colonna regionale di protezione civile, saranno  utilizzate  di
concerto con la struttura regionale di protezione civile. 
1.3 RSR della regione ove viene attivata la CROSS 
  All'attivazione della CROSS, il RSR della regione opera in supporto
alla direzione della stessa  per  qualsiasi  evenienza  e  necessita'
correlata, verificando l'attuazione delle procedure nel rispetto  dei
disciplinari  previsti  per  la  funzione   (attivazione,   gestione,
chiusura dell'evento). 
  Il RSR  verifica  la  disponibilita'  delle  diverse  tipologie  di
risorse sanitarie di possibile prevista  attivazione  e  le  comunica
direttamente alla CROSS. 
  Il  RSR  e'  riferimento,  assieme  alla  Struttura  regionale   di
protezione civile, della  CROSS  per  le  operazioni  di  evacuazione
sanitaria di feriti e infermi dalle regioni  colpite  alle  strutture
sanitarie e socio sanitarie della propria regione. 
  Il RSR attiva e si coordina con il referente del  modulo  sanitario
della propria regione. 
1.4  RSR  nelle  attivita'  di   pianificazione   dell'emergenza   di
protezione civile 
  Nelle  attivita'  di  pianificazione  dell'emergenza  di  carattere
locale, il RSR concorre, di concerto con la  Struttura  regionale  di
protezione  civile,  a  garantire  la  necessaria  integrazione   del
Servizio sanitario regionale con  quello  di  protezione  civile;  in
quelle di carattere nazionale e regionale, coordina, di concerto  con
la Struttura regionale di protezione civile, la pianificazione  della
risposta del Servizio sanitario regionale da  attivarsi  in  caso  di
emergenza. 
2. Centrale remota operazioni soccorso sanitario (CROSS) 
  Il DPC si  avvale  della  CROSS,  anche  in  attuazione  di  quanto
previsto dalla direttiva del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
del 28 giugno 2011, recante «Indirizzi operativi per l'attivazione  e
la gestione di moduli sanitari in caso di catastrofe»,  ai  fini  del
coordinamento, in raccordo con i RSR, delle risorse sanitarie o a uso
sanitario del SNPC, eventualmente richieste dalle regioni colpite. 
  Le  regioni  individuano,  tra  le  Centrali  operative  118   gia'
operanti,  quelle  idonee  a  svolgere  il  ruolo  di  supporto  alle
attivita' di coordinamento nazionale delle risorse sanitarie ai  fini
del soccorso sanitario urgente. 
  Requisito fondamentale della CROSS e' la capacita', dal verificarsi
dell'evento emergenziale, di garantire, almeno per le prime  72  ore,
oltre all'attivita' ordinaria, il perseguimento  degli  obiettivi  ad
essa  ascritti,  assicurando  adeguate   disponibilita'   di   spazi,
dotazioni tecnologiche e risorse umane. 
  La Commissione  salute  della  Conferenza  delle  regioni  e  delle
province autonome  individua  sul  territorio  nazionale  due  CROSS,
scelte in  regioni  differenti  e  non  contigue  geograficamente,  a
garanzia che almeno una possa operare da  una  regione  esente  dalle
implicazioni  dell'evento,  previo  parere  positivo  delle  medesime
regioni. Il DPC individuera', sulla base di  valutazioni  sull'evento
emergenziale, quale delle due attivare. 
  Sara' garantita una turnazione tra le coppie di regioni, ed  ognuna
di loro avra' un periodo di attivita' compresa tra uno e tre anni. 
  In caso di eventi di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  c),  della
legge  24  febbraio  1992,  n.  225  e  s.m.i.,  anche  prima   della
dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi  dell'art.  5,  della
citata legge, il DPC potra' preallertare la CROSS e, sulla base delle
valutazioni emerse in sede di Comitato operativo, ne potra'  disporre
l'effettiva attivazione. 
  Il DPC fornisce alla CROSS, con cadenza  mensile  o  comunque  ogni
volta che vi siano aggiornamenti  sostanziali,  il  censimento  delle
risorse sanitarie rese disponibili in ordinario  dalle  componenti  e
dalle Strutture operative del SNPC. 
2.1 Compiti della CROSS 
  E' affidata alla CROSS la ricezione delle richieste di supporto  da
parte del RSR,l'individuazione delle soluzioni piu' idonee  da  porre
in essere per soddisfare le esigenze operative, nonche' l'attivazione
e il coordinamento dell'intervento delle risorse attivate. 
  In particolare, la CROSS deve: 
    stabilire tempestivamente con il RSR  delle  regioni  colpite  un
collegamento continuativo, che permetta uno scambio  di  informazioni
costante al fine di far fronte alle richieste di intervento  avanzate
dallo stesso; 
    effettuare la ricognizione delle risorse sanitarie delle regioni,
finalizzate al soccorso sanitario urgente, disponibili per un impiego
in  tempi  adeguati  alle  necessita'  rappresentate  dalle   regioni
interessate; 
    coordinare  col  RSR  delle  regioni  colpite   l'attivazione   e
l'utilizzo delle risorse  sanitarie,  o  a  uso  sanitario,  messe  a
disposizione dalle altre regioni; 
    coordinare col RSR delle regioni colpite l'utilizzo delle risorse
sanitarie, o a uso sanitario,  delle  Strutture  operative  del  SNPC
attivate tramite DPC; 
    coordinare col RSR delle regioni colpite e con i RSR delle  altre
regioni, le eventuali operazioni di evacuazione sanitaria. 
  Inoltre, la CROSS garantisce: 
    la registrazione delle  risorse  sanitarie  o  a  uso  sanitario,
richieste e utilizzate; 
    la registrazione dei tempi di attivazione e impiego delle risorse
sanitarie o a uso sanitario richieste; 
    il collegamento informatico  per  raccolta  dati  e  monitoraggio
relativo alle attivita' di soccorso sanitario nell'area; 
    la  raccolta  dei  dati  inerenti  le  attivita'  di  evacuazione
sanitaria fuori dalle regioni colpite; 
    il monitoraggio e  la  verifica  in  tempo  reale  delle  risorse
impiegate e delle attivita' poste in essere; 
    la comunicazione  periodica  al  DPC  sulle  attivita'  poste  in
essere. 
  Il DPC riferisce in sede di Comitato  operativo  la  sintesi  delle
operazioni sanitarie effettuate. 
3. Attivita' da sviluppare a integrazione della presente direttiva 
  Le modalita' di attivazione e di cessazione delle  attivita'  della
CROSS sono definite congiuntamente dal DPC e dalla Commissione salute
della Conferenza delle regioni e delle  province  autonome,  entro  3
mesi dalla pubblicazione della presente direttiva e  sono  aggiornate
periodicamente. 
  Il DPC, le Strutture regionali di protezione civile ed i RSR, anche
per il tramite  della  Commissione  speciale  protezione  civile,  si
riuniscono  periodicamente  per   le   valutazioni   tecniche   delle
operazioni sanitarie  effettuate  al  fine  di  sviluppare  tutte  le
tematiche inerenti il coordinamento nazionale dei  soccorsi  sanitari
urgenti in caso di eventi di cui all'art. 2,  comma  1,  lettera  c),
della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i. 
 
    Roma, 24 giugno 2016 
 
             p. Il Presidente del Consiglio dei ministri: De Vincenti