Modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, recante: "Applicazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, concernente rischi rilevanti connessi a determinate attivita' industriali".(GU n.52 del 2-3-1996)
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, recante "Attuazione della direttiva CEE n. 82/501 relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attivita' industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1989, n. 93, ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 3, relative alla esenzione dall'obbligo della dichiarazione, ed all'art. 6, relative alle modalita' di individuazione dei rischi di incidenti rilevanti attinenti le dichiarazioni; Visto il decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126; Considerato che gli obblighi di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificati dagli articoli 1 e 3 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, sono stabiliti in relazione alla natura ed alle quantita' delle sostanze pericolose utilizzate; Tenuto conto che i livelli di rischio cui la legge ricollega l'obbligo della dichiarazione e della notifica di cui agli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, devono essere individuati in modo tale da non sottoporre ad adempimenti diversi sostanze o quantita' di sostanze che presentano un analogo livello di rischio; Visto il comma 1 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 8 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5; In conformita' alle proposte della Conferenza di servizi di cui all'art. 14 del citato decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, come modificato dall'art. 9 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 5, tenutesi rispettivamente in data 10 aprile 1995 e in data 17 ottobre 1995; Decreta: Art. 1. 1. Al comma 1 dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, dopo la lettera h), inserire le seguenti lettere: " i) decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277; l) decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626.". 2. All'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: " 1. Per la classificazione delle sostanze ed i preparati pericolosi 'molto tossici', 'tossici', 'infiammabili', 'facilmente infiammabili', 'capaci di esplodere', 'comburenti' e 'cancerogeni' si applicano le disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 16 febbraio 1993, n. 50, e del decreto del Ministro della sanita' 28 gennaio 1992, n. 46, e successive modifiche e integrazioni; 2. Per le sostanze e preparati pericolosi non ancora classificati si provvede con i criteri stabiliti dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927, dal decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1988, n. 141 e dal decreto del Ministro della sanita' 28 gennaio 1992, n. 46.". 3. L'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, e' sostituito dal seguente: "Art. 3 (Esenzione dall'obbligo della dichiarazione). - 1. Fermo il disposto dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, il fabbricante e' esentato dall'obbligo della dichiarazione, di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), del citato decreto del Presidente della Repubblica alle seguenti condizioni: a) la quantita' di ogni singola sostanza deve essere inferiore ad un quinto delle rispettive quantita' indicate nell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175; b) per le altre classi di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, le quantita' devono essere inferiori ai limiti quantitativi indicati nella prima colonna della parte seconda dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126; c) la quantita' di ogni singola sostanza o preparato che risultano contemporaneamente classificate come cancerogene e molto tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi di rischio, deve essere inferiore ad 1 kg". 4. All'art. 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, commi 1, 2, 3, 4 e 5, alla parola "sostanze" sostituire "sostanze o preparati". 5. Il comma 2 dell'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, e' sostituito dal seguente: " 2. Il fabbricante e' tenuto ad effettuare, nel rispetto delle modalita' di cui al cap. 2 dell'allegato III, le analisi idonee ad identificare i tipi di incidenti, nonche' a definire le quantita' di materia e di energia che possono essere rilasciate in caso di incidente, e le conseguenze immediate o differite degli eventi identificati sui lavoratori, sulla popolazione e sull'ambiente, qualora: a) la quantita' di ogni singola sostanza sia piu' del 60% delle quantita' di soglia dell'allegato III al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, per complesso di impianti e depositi connessi; b) le quantita' di sostanze o preparati classificati ai sensi del precedente art. 2, qualora siano superiori al 60% dei limiti quantitativi indicati nella seconda colonna, della parte prima o seconda dell'allegato A al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126; c) la quantita' di ogni singola sostanza o preparato che risultano contemporaneamente classificate come cancerogne e molto tossiche o cancerogene e tossiche, in relazione alle specifiche frasi di rischio, sia superiore ad 1 kg". 6. All'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, al punto b), le parole: "sostanze pericolose" sono sostituite con le parole: "sostanze e preparati pericolosi.". 7. Al punto 3.2.1.3 dell'allegato II al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, sostituire alla colonna "fattore" il valore "0.90" con il valore "0.97". 8. All'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126, nell'allegato II, parte prima, primo periodo, le parole da: "Nel caso" a: "indicate nella parte prima", sono sostituite dalle parole: "Nel caso in cui una singola sostanza elencata nella parte prima sia inclusa anche in una categoria della parte seconda, si applicano le quantita' indicate nella parte prima. Nel caso in cui siano presenti piu' sostanze elencate, in parte o totalmente, nella parte prima e incluse anche in una categoria della parte seconda, si applicano le soglie quantitative piu' basse". 9. All'allegato A del decreto del Ministro dell'ambiente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 maggio 1991, n. 126, nell'allegato II, parte seconda, al primo periodo e' aggiunto il seguente periodo: "Per quanto riguarda le sostanze e i preparati che, a causa delle loro proprieta', rientrano in piu' categorie, ai fini del presente decreto si applicano le soglie quantitative piu' basse". 10. Le attivita' esistenti che per effetto di tali modifiche rientrano negli obblighi degli articoli 4 e/o 6 devono espletare i necessari adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimita' e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 1 febbraio 1996 Il Ministro: BARATTA Registrato alla Corte dei conti il 23 febbraio 1996 Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 16