119 Aggiornamento del 26 giugno 1995 alla circolare n. 4 del 29 marzo 1988. Istruzioni in materia di particolari operazioni di credito.(GU n.155 del 5-7-1995)
1. Il capo VI del titolo II del testo unico in materia bancaria e creditizia reca norme relative a particolari operazioni di credito. Si tratta del credito fondiario, alle opere pubbliche, agrario e peschereccio, in precedenza disciplinati da specifiche leggi. Il quadro legislativo previgente regolava anche gli aspetti tecnici delle predette forme di credito "speciale"; il testo unico ha, invece, delegificato tali aspetti, disponendo che essi siano definiti dalle istruzioni della Banca d'Italia, emanate in conformita' delle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Tra le particolari operazioni di credito il testo unico ricomprende altresi' il credito su pegno di cose mobili, il quale, oltre che dalle banche gia' abilitate, puo' essere esercitato anche da altre banche, subordinatamente al nulla osta della Banca d'Italia e a licenza del questore ai sensi dell'art. 115 del regio decreto n. 773/1931. 2. Nella riunione del 22 aprile 1995 il Comitato del credito ha deliberato nelle materie rimesse alla sua competenza relativamente al credito fondiario e al credito agrario. Le presenti istruzioni danno attuazione alle decisioni del Comitato, ispirandosi ai principi di razionalizzazione normativa e di parita' concorrenziale fra le banche che hanno guidato la riforma della legislazione concernente i crediti "speciali". Esse contengono norme di interesse generale per la disciplina del mercato, al cui rispetto sono tenute tutte le banche operanti in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi. Le presenti istruzioni prevedono inoltre i criteri ai quali la Banca d'Italia si attiene nel rilascio del nulla osta all'inizio dell'attivita' di credito pignoratizio. 3. Con riferimento al credito fondiario, viene determinato il "limite di finanziabilita'", cioe' l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi. Tale limite e' stabilito nella misura dell'80 per cento, elevabile fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative; queste possono consistere in fideiussioni bancarie, polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, garanzie rilasciate da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, cessioni di crediti verso lo Stato, nonche' cessioni di annualita' o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici. Viene inoltre disposto che, nell'ipotesi di finanziamenti concessi su immobili gia' gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie ("finanziamenti integrativi"), il limite di finanziabilita' sia calcolato aggiungendo al nuovo finanziamento il capitale residuo di quello precedente. La normativa riguardante il limite di finanziabilita' e i finanziamenti integrativi si applica anche al credito alle opere pubbliche e al credito agrario, quando i relativi finanziamenti sono garantiti da ipoteca su immobili. Per il credito agrario e peschereccio, vengono individuate le attivita' connesse o collaterali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal testo unico. Relativamente al credito pignoratizio, viene precisato che il rilascio del nulla osta da parte della Banca d'Italia si riconnette alla sussistenza nelle banche di un'organizzazione in grado di assolvere correttamente alle funzioni tipiche di tale attivita', quali la stima dei beni e la conservazione degli stessi. 4. Le presenti disposizioni danno luogo al nuovo capitolo LXII delle istruzioni di vigilanza e a un aggiornamento del capitolo LV con riferimento all'elenco delle norme applicabili alle succursali in Italia di banche comunitarie (sezione I, paragrafo 6). Attesa la rilevanza che assumono anche per soggetti esterni al sistema bancario, le presenti disposizioni saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Esse entrano in vigore decorsi quindici giorni dalla data della pubblicazione, a eccezione delle disposizioni della sezione II, che si applicano ai contratti stipulati decorsi trenta giorni dalla pubblicazione, con esclusione dei finanziamenti in corso di erogazione. Il Governatore: FAZIO PARTICOLARI OPERAZIONI DI CREDITO SEZIONE I Disposizioni di carattere generale 1. Premessa. Il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia prevede che i profili tecnici delle operazioni di credito particolari siano definiti dalla normativa amministrativa. In relazione a cio', il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio nella riunione del 22 aprile 1995, ha determinato: con riferimento al credito fondiario, l'ammontare massimo che i finanziamenti possono assumere in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi nonche' le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti; con riferimento al credito agrario, le attivita' connesse o collaterali ulteriori rispetto a quelle espressamente indicate dal testo unico. Le presenti istruzioni danno attuazione alle decisioni del Comitato, ispirandosi ai principi di razionalizzazione normativa e di parita' concorrenziale fra le banche che hanno guidato la riforma della legislazione concernente i crediti "speciali". Esse contengono norme di interesse generale per la disciplina del mercato, al cui rispetto sono tenute tutte le banche operanti in Italia con proprie succursali o in regime di libera prestazione di servizi. Relativamente al credito su pegno di cose mobili, che resta disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745 e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, il testo unico ha previsto che le banche gia' abilitate possano continuarne l'esercizio. Viceversa, le banche che intendono intraprendere tale attivita' devono richiedere il nulla osta della Banca d'Italia nonche' la licenza del questore ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Le peculiari caratteristiche operative del credito pignoratizio richiedono lo svolgimento di funzioni specifiche, quali la stima e la conservazione dei beni, per le quali e' necessario che le banche siano provviste di un'organizzazione tipica. La sussistenza e l'adeguatezza di quest'ultima sono alla base delle valutazioni della Banca d'Italia ai fini del rilascio del nulla osta di sua competenza. 2. Fonti normative. La materia e' regolata dai seguenti articoli del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di seguito denominato "testo unico"): art. 38, comma 2, che attribuisce alla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, il compito di determinare l'ammontare massimo dei finanziamenti di credito fondiario, individuandolo in rapporto al valore dei beni ipotecati o al costo delle opere da eseguire sugli stessi, nonche' le ipotesi in cui la presenza di precedenti iscrizioni ipotecarie non impedisce la concessione dei finanziamenti; art. 42, comma 4, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito alle opere pubbliche sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario; art. 43, comma 3, che definisce le attivita' connesse o collaterali ai fini del credito agrario e del credito peschereccio, indicando l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti nonche' le altre attivita' individuate dal CICR; art. 44, comma 3, il quale dispone che quando i finanziamenti di credito agrario sono garantiti da ipoteca su immobili si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario; art. 48, comma 2, il quale prevede che il credito su pegno puo' essere esercitato dalle banche dotate delle necessarie strutture subordinatamente al nulla osta della Banca d'Italia, che verifica la rispondenza delle strutture, e a licenza del questore, da rilasciarsi ai sensi dell'art. 115 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (1). E, inoltre, dalle delibere del CICR del 22 aprile 1995. ----------- (1) L'esercizio del credito su pegno e' disciplinato dagli articoli 10, 11, 12, commi primo e secondo, 13, 14, 15 e 31 della legge 10 maggio 1938, n. 745, nonche' dagli articoli 37, 38, 39, 40, commi secondo e terzo, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 e 52 del regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279. 3. Definizioni. Ai fini della presente disciplina si definiscono: "banche autorizzate in Italia", le banche aventi sede legale in Italia e le succursali in Italia di banche aventi sede legale in uno Stato extracomunitario; "succursali di banche comunitarie", le succursali di banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall'Italia; "banche estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi", le banche aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato estero e operanti in Italia ai sensi dell'art. 16 del testo unico; "credito fondiario", il credito definito dall'art. 38, comma 1, del testo unico; "credito alle opere pubbliche", il credito definito dall'art. 42, comma 1, del testo unico; "credito agrario", il credito definito dall'art. 43, comma 1, del testo unico; "credito peschereccio", il credito definito dall'art. 43, comma 2, del testo unico; "credito su pegno", il credito disciplinato dalla legge 10 maggio 1938, n. 745, e dal regio decreto 25 maggio 1939, n. 1279, come previsto dall'art. 48 del testo unico; "beni immobili ipotecati", i beni immobili oggetto di ipoteca. Deve trattarsi di beni che ne siano capaci ai sensi dell'art. 2810, primo comma, del codice civile; ad esempio: terreni, fabbricati, componenti tecnologiche fisse dei complessi aziendali - quali impianti fissi, serbatoi, impianti di depurazione - qualora sia possibile considerarle beni immobili o pertinenze di immobili; "finanziamenti integrativi", i finanziamenti con garanzia ipotecaria su beni gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie. 4. Destinatari della disciplina. Sono soggette alla presente disciplina le banche autorizzate in Italia e le banche estere operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi. SEZIONE II Credito fondiario 1. Limiti di finanziabilita'. Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario per un ammontare massimo pari all'80 per cento del valore dei beni immobili ipotecati o del costo delle opere da eseguire sugli stessi, ivi compreso il costo dell'area o dell'immobile da ristrutturare. Il limite dell'80 per cento puo' essere elevato fino al 100 per cento in presenza di garanzie integrative offerte dal cliente. Le garanzie integrative possono essere costituite da fideiussioni bancarie, da polizze fideiussorie di compagnie di assicurazione, dalla garanzia rilasciata da fondi pubblici di garanzia o da consorzi e cooperative di garanzia fidi, da cessioni di crediti verso lo Stato, nonche' da cessioni di annualita' o di contributi a carico dello Stato o di enti pubblici. Le garanzie integrative vanno acquisite almeno in misura tale che il rapporto tra l'ammontare del finanziamento e la somma del valore del bene immobile ipotecato e delle garanzie integrative medesime non superi il limite dell'80 per cento. La Banca d'Italia si riserva di indicare altre forme di garanzia integrativa. Resta ferma la possibilita' per le banche di acquisire ogni altra garanzia ritenuta opportuna per la concessione dei finanziamenti. Qualora i finanziamenti siano erogati sulla base di stati di avanzamento dei lavori il limite di finanziabilita' deve essere rispettato durante ogni fase dell'esecuzione dei lavori. 2. Finanziamenti integrativi. Le banche possono concedere finanziamenti di credito fondiario anche su immobili gia' gravati da precedenti iscrizioni ipotecarie. In questo caso, per la determinazione del limite di finanziabilita', all'importo del nuovo finanziamento deve essere aggiunto il capitale residuo del finanziamento precedente. SEZIONE III Credito alle opere pubbliche, credito agrario e credito peschereccio 1. Credito alle opere pubbliche. Il credito alle opere pubbliche finanzia la realizzazione di opere pubbliche o di impianti di pubblica utilita' e puo' essere erogato a favore di soggetti pubblici o privati. I finanziamenti di credito alle opere pubbliche possono essere garantiti da ipoteca su immobili. In questo caso si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, comprese le disposizioni della precedente sezione. 2. Credito agrario. Il credito agrario finanzia le attivita' agricole (1) e zootecniche nonche' quelle a esse connesse o collaterali. I finanziamenti di credito agrario possono essere garantiti da ipoteca su immobili. In questo caso si applica la disciplina prevista per le operazioni di credito fondiario, comprese le disposizioni della precedente sezione. 3. Credito peschereccio. Il credito peschereccio finanzia le attivita' di pesca e acquacoltura nonche' quelle a esse connesse o collaterali. Ai fini del credito peschereccio l'acquacoltura in acqua dolce e' equiparata a quella in acqua salata. 4. Attivita' connesse o collaterali. Ai fini del credito agrario e del credito peschereccio sono attivita' connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti, nonche' le attivita' svolte nei comparti dei servizi a favore dell'agricoltura e della pesca, quali quelli di natura informatica, di ricerca, di sperimentazione, di risparmio energetico e di trattamento industriale di residui agroalimentari. SEZIONE IV Credito su pegno 1. Disciplina. Le banche che intendono iniziare l'attivita' di credito su pegno richiedono il nulla osta della Banca d'Italia. Ai fini della valutazione della richiesta da parte della Banca d'Italia, le banche devono specificare le modalita' operative di svolgimento dell'attivita' e le strutture organizzative a essa dedicate, con particolare riferimento ai soggetti incaricati delle funzioni estimative, alle misure di sicurezza per la conservazione dei beni, al personale addetto alla gestione dei rapporti con la clientela, anche in relazione agli obblighi di identificazione della stessa previsti dalla legge. 2. Termini. La Banca d'Italia risponde alla richiesta di nulla osta entro sessanta giorni dalla ricezione della domanda. Dopo l'ottenimento del nulla osta da parte della Banca d'Italia, le banche richiedono la licenza del questore ai sensi dell'art. 115 del regio decreto n. 773/1931. Le banche comunicano alla Banca d'Italia l'avvenuto rilascio della licenza. 3. Revoca del nulla osta. La Banca d'Italia, qualora ritenga che siano venute meno le condizioni per l'esercizio del credito pignoratizio da parte di banche gia' abilitate, puo' revocare il nulla osta ovvero stabilire limitazioni. Della revoca del nulla osta viene informato il questore che ha rilasciato la licenza ai sensi dell'art. 115 del regio decreto n. 773/1931. ---------- (1) Sono considerate attivita' agricole quelle esercitate dall'imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135, primo comma, del codice civile.