BANCA D'ITALIA

COMUNICATO

Disposizioni di vigilanza in materia di conformita' compliance
(GU n.172 del 26-7-2007)

1. Premessa.

    Il   rispetto   delle   norme   e  la  correttezza  negli  affari
costituiscono  elementi fondamentali nello svolgimento dell'attivita'
bancaria,  che  per sua natura e' fondata sulla fiducia. L'evoluzione
dei  mercati  finanziari,  in termini di innovazione dei prodotti, di
trasferimento  del rischio e di proiezione internazionale, rende piu'
complessi  l'identificazione  e  il  controllo  dei comportamenti che
possono  dar  luogo  a violazioni di norme, di standard operativi, di
principi deontologici ed etici dell'attivita' di intermediazione.
    Nel  mutato  contesto  e'  necessario, da un lato, promuovere una
cultura  aziendale  improntata  a  principi di onesta', correttezza e
rispetto non solo della lettera, ma anche dello spirito, delle norme;
dall'altro,  approntare  specifici  presidi  organizzativi,  volti ad
assicurare  il  rigoroso  rispetto  delle prescrizioni normative e di
autoregolamentazione.
    A   tal   fine,   assume   particolare  rilievo  la  costituzione
all'interno  delle  banche  e  dei  gruppi  bancari  di una specifica
funzione  dedicata  al  presidio e al controllo della conformita'. Le
presenti disposizioni dettano principi di carattere generale, volti a
individuare  le  finalita'  e  i principali compiti della funzione di
conformita',    riconoscendo   nel   contempo   alle   banche   piena
discrezionalita'  nella  scelta  delle  soluzioni  organizzative piu'
idonee  ed  efficaci per realizzarli. Esse si applicano alle banche e
ai  gruppi  bancari  secondo  il  principio  di  proporzionalita', in
coerenza  quindi  con  le  specifiche  caratteristiche dimensionali e
operative.
    La  funzione  di  conformita'  svolge  un  ruolo di rilievo nella
creazione  di  valore  aziendale,  attraverso  il  rafforzamento e la
preservazione  del buon nome della banca e della fiducia del pubblico
nella  sua  correttezza  operativa e gestionale. Nel perseguimento di
questiobiettivi,  le  banche  sono  chiamate  a  prestare  attenzione
soprattutto  agli  utenti dei servizi offerti, non solo attraverso la
puntuale  e  coerente  applicazione  della  disciplina posta a tutela
della  clientela,  ma  anche assicurando un'informazione completa che
promuova la consapevole assunzione delle scelte finanziarie.
    Per  lo svolgimento dei servizi e delle attivita' di investimento
da  parte delle banche, troveranno applicazione anche le disposizioni
di  recepimento  della direttiva 2006/73/CE relative alla funzione di
conformita'  di  cui  all'art. 6 della medesima direttiva. Nelle more
dell'adozione  della  richiamata disciplina, rilevano le disposizioni
in  materia  di controlli interni di cui al Regolamento Intermediari,
adottato dalla CONSOB con delibera n. 11522/1998.
2. Il rischio di non conformita' alle norme.

    Il  rischio  di  non  conformita'  alle  norme  e'  il rischio di
incorrere   in   sanzioni   giudiziarie   o  amministrative,  perdite
finanziarie  rilevanti  o  danni  di  reputazione  in  conseguenza di
violazioni  di norme imperative (di legge o di regolamenti) ovvero di
autoregolamentazione  (es.  statuti,  codici  di  condotta, codici di
autodisciplina).
    Detto  rischio  e'  diffuso  a  tutti livelli dell'organizzazione
aziendale, soprattutto nell'ambito delle linee operative; l'attivita'
di  prevenzione  deve  svolgersi in primo luogo dove il rischio viene
generato:  e' pertanto necessaria un'adeguata responsabilizzazione di
tutto il personale.
    In  via  generale, le norme piu' rilevanti ai fini del rischio di
non conformita' sono quelle che riguardano l'esercizio dell'attivita'
di  intermediazione,  la  gestione  dei  conflitti  di  interesse, la
trasparenza  nei  confronti  del  cliente  e,  piu'  in  generale, la
disciplina posta a tutela del consumatore.
    Un'efficace   ed   efficiente   gestione   del   rischio  di  non
conformita',  oltre  alla responsabilizzazione di tutti i dipendenti,
richiede, tra l'altro:
      una chiara e formalizzata individuazione e distinzione di ruoli
e responsabilita' ai diversi livelli dell'organizzazione della banca;
      l'istituzione di un'apposita funzione incaricata della gestione
del rischio di non conformita';
      la  nomina  di  un  responsabile  della conformita' all'interno
della banca;
      la   predisposizione   di  un  documento  interno  che  indichi
responsabilita',  compiti,  modalita'  operative, flussi informativi,
programmazione  e  risultati  dell'attivita' svolta dalla funzione di
conformita'.
3. Ruolo degli organi di vertice della banca.

    Il  consiglio  di  amministrazione  e  il collegio sindacale sono
responsabili  della  supervisione complessiva del sistema di gestione
del  rischio di non conformita' alle norme. Nel caso in cui le banche
adottino  un  modello  organizzativo  diverso da quello tradizionale,
detto  compito  spetta:  nel  modello  dualistico,  al  consiglio  di
sorveglianza  e  al  consiglio di gestione; nel modello monistico, al
consiglio di amministrazione.
    In  particolare,  il  consiglio  di  amministrazione,  sentito il
collegio sindacale, con apposita delibera (non delegabile) approva le
politiche  di  gestione  del  rischio  in  questione,  ivi inclusa la
costituzione  di una funzione di conformita' alle norme, permanente e
indipendente.   Per   le   banche   che   adottino   il   sistema  di
amministrazione  e  controllo dualistico, e' opportuno che lo statuto
preveda  su dette materie una delibera del consiglio di sorveglianza,
su  proposta del consiglio di gestione. In caso di modello monistico,
la  delibera  deve  essere  approvata,  oltre  che  dal  consiglio di
amministrazione   nel  suo  complesso,  anche  dal  comitato  per  il
controllo sulla gestione.
  Almeno una volta l'anno il consiglio di amministrazione, sentito il
collegio   sindacale,   valuta   l'adeguatezza   della   funzione  di
conformita'  alle  norme  e  a tal fine puo' avvalersi di un comitato
costituito  al suo interno; nel modello dualistico, detta valutazione
e'  svolta  dal  consiglio  di gestione e gli esiti della stessa sono
comunicati  al  consiglio  di  sorveglianza,  ovvero  a  un  comitato
costituito al suo interno.
    Gli  organi  delegati  (o  nel modello dualistico il consiglio di
gestione)  e il direttore generale - secondo le specifiche competenze
definite  in  via  generale  con riferimento al sistema dei controlli
interni  -  devono  assicurare  una  efficace gestione del rischio di
conformita'.  A  tal fine: definiscono adeguate politiche e procedure
di  conformita';  stabiliscono  canali  di comunicazione efficaci per
assicurare che il personale a tutti i livelli dell'organizzazione sia
a  conoscenza dei presidi di conformita' relativi ai propri compiti e
responsabilita';  assicurano  che le politiche e le procedure vengano
osservate  all'interno  della  banca;  nel  caso emergano violazioni,
accertano  che  siano  apportati i rimedi necessari; delineano flussi
informativi volti ad assicurare agli organi di vertice della societa'
piena  consapevolezza  sulle modalita' di gestione del rischio di non
conformita'.
    Inoltre, con la collaborazione della funzione di conformita', gli
organi  delegati (o nel modello dualistico il consiglio di gestione e
il  direttore  generale - secondo le rispettive competenze - hanno il
compito di:
      identificare   e   valutare,   almeno  una  volta  all'anno,  i
principali  rischi  di  non  conformita'  a cui la banca e' esposta e
programmare  i  relativi  interventi  di  gestione. La programmazione
degli  interventi  deve  riguardare  sia  le  eventuali  carenze  (di
politica,   procedurali,  di  implementazione  o  esecuzione)  emerse
nell'operativita'   aziendale,   sia   la  necessita'  di  affrontare
eventuali  nuovi  rischi  di  non  conformita' identificati a seguito
della valutazione annuale del rischio;
      riferire  di  iniziativa  o  su  richiesta,  almeno  una  volta
all'anno, al consiglio di amministrazione (o a un comitato costituito
al  suo  interno)  e  al  collegio  sindacale  ovvero al consiglio di
sorveglianza   (o   a   un   comitato   costituito  al  suo  interno)
sull'adeguatezza  della  gestione  del  rischio  di  non  conformita'
attuata dalla banca;
      fornire tempestiva informazione al consiglio di amministrazione
(o  a  un comitato costituito al suo interno) e al collegio sindacale
(o  al consiglio di sorveglianza (1) o al comitato di controllo sulla
gestione)  su  ogni violazione rilevante della conformita' alle norme
(es.  violazioni  che  possono comportare un alto rischio di sanzioni
regolamentari  o  legali,  perdite  finanziarie di rilievo o danno di
reputazione).
          ----
          (1)  Le  violazioni  devono essere portate a conoscenza del
          comitato    costituito   all'interno   del   consiglio   di
          sorveglianza  di cui sono attribuite funzioni in materia di
          controlli interni

4. La funzione di conformita' alle norme.

    Una   gestione   dinamica   e  consapevole  del  rischio  di  non
conformita'  richiede  l'istituzione  di un'apposita funzione, il cui
compito  specifico  e'  quello di verificare che le procedure interne
siano coerenti con l'obiettivo di prevenire la violazione di norme di
etero  regolamentazione  (leggi e regolamenti) e autoregolamentazione
(codici  di  condotta,  codici  etici)  applicabili alla banca. Detta
funzione  e' parte integrante del sistema dei controlli interni delle
banche  (Titolo  IV  -  Capitolo  11 - Sezione II delle istruzioni di
vigilanza).
    I  principali  adempimenti  che  la  funzione  di  conformita' e'
chiamata a svolgere sono:
      l'identificazione  nel  continuo  delle  norme applicabili alla
banca  e  la  misurazione/valutazione  del loro impatto su processi e
procedure aziendali;
      la   proposta   di   modifiche   organizzative   e  procedurali
finalizzata  ad  assicurare  adeguato  presidio  dei  rischi  di  non
conformita' identificati;
      la  predisposizione  di  flussi informativi diretti agli organi
aziendali  e alle strutture coinvolte (gestione del rischio operativo
e revisione interna);
      la  verifica  dell'efficacia  degli  adeguamenti  organizzativi
(strutture,   processi,  procedure  anche  operative  e  commerciali)
suggeriti per la prevenzione del rischio di conformita'.
    In  relazione  ai  molteplici profili professionali richiesti per
l'espletamento  di tali adempimenti, le varie fasi in cui si articola
l'attivita'  della  funzione di conformita' possono essere affidate a
strutture  organizzative  diverse  gia'  presenti  nella  banca  (es.
legale,  organizzazione,  gestione del rischio operativo), purche' il
processo  di  gestione  del  rischio  e l'operativita' della funzione
siano  ricondotti ad unita' mediante la nomina di un responsabile che
coordini  e  sovrintenda  alle diverse attivita', anche attraverso la
predisposizione di un apposito programma di attivita'.
    La   funzione   di   conformita'   deve  essere  coinvolta  nella
valutazione   ex   ante   della   conformita'  alla  regolamentazione
applicabile  di  tutti  i  progetti  innovativi  che la banca intenda
intraprendere   nonche'   nella  prevenzione  e  nella  gestione  dei
conflitti  di  interesse  sia  tra  le diverse attivita' svolte dalla
banca sia con riferimento ai dipendenti e agli esponenti aziendali.
    Altra  area  di intervento della funzione di conformita' concerne
la  verifica  della  coerenza  del  sistema  premiante  aziendale (in
particolare  retribuzione  e  incentivazione  del  personale) con gli
obiettivi di rispetto delle norme, dello statuto nonche' di eventuali
codici etici o altri standard di condotta applicabili alla banca.
    Rientrano  nell'ambito  della  funzione  di  conformita' anche la
consulenza  e  assistenza nei confronti degli organi di vertice della
banca  in  tutte  le  materie in cui assume rilievo il rischio di non
conformita'  nonche'  la  collaborazione nell'attivita' di formazione
del personale sulle disposizioni applicabili alle attivita' svolte al
fine  di  diffondere  una cultura aziendale improntata ai principi di
onesta',  correttezza  e rispetto dello spirito e della lettera delle
norme.
    Ferma  restando la discrezionalita' delle banche nell'organizzare
la  funzione  di conformita', in coerenza con le proprie peculiarita'
dimensionali  e  operative  nonche'  con  l'assetto  organizzativo  e
strategico  della  gestione dei rischi, e' comunque necessario che la
medesima funzione:
      sia  indipendente.  A  tal  fine  e'  necessario  che:  vengano
formalizzati  lo  status  e  il  mandato  della  funzione  attraverso
l'indicazione  di  compiti,  responsabilita',  addetti,  prerogative,
flussi informativi rivolti direttamente agli organi di vertice; venga
nominato  un responsabile indipendente; sia assicurata la presenza di
adeguati  presidi  per prevenire i conflitti di interesse attraverso,
in  particolare,  la  previsione  di  flussi  informativi  separati e
dedicati;
      sia  dotata  di  risorse  qualitativamente  e quantitativamente
adeguate  ai  compiti  da  svolgere.  Sotto  il profilo delle risorse
umane, le attivita' di conformita' possono essere svolte da personale
inserito  in  una  struttura organizzativa dedicata e gerarchicamente
dipendente  dal  responsabile  della  funzione  ovvero  da dipendenti
integrati   in   aree   operative  diverse.  Indipendentemente  dalla
soluzione  organizzativa  prescelta, il personale che svolge funzioni
di   conformita'   deve   essere  adeguato  per:  numero;  competenze
tecnico-professionali;  aggiornamento, anche attraverso l'inserimento
in   programmi   di  formazione  nel  continuo.  Inoltre,  attraverso
l'attribuzione  di  risorse economiche eventualmente attivabili anche
in  autonomia,  dovra'  essere  consentito alla funzione il ricorso a
consulenze  esterne,  in  relazione  alla particolare complessita' di
specifiche innovazioni normative e/o operative;
      abbia  accesso  a  tutte  le  attivita'  della banca svolte sia
presso  gli  uffici  centrali  sia  presso  le  strutture periferiche
nonche'  a  qualsiasi  informazione  rilevante per lo svolgimento dei
propri   compiti,  anche  attraverso  il  colloquio  diretto  con  il
personale.
    Le  banche  di  dimensioni  contenute  o  caratterizzate  da  una
limitata complessita' operativa possono affidare lo svolgimento della
funzione  di  conformita'  alle  strutture esistenti incaricate della
gestione  dei  rischi  o  a  soggetti  terzi (es. altre banche ovvero
organismi  associativi  di  categoria),  purche'  dotati di requisiti
idonei  in  termini  di professionalita' e indipendenza. In ogni caso
deve  essere  nominato  un  responsabile  della  funzione all'interno
dell'azienda, dotato delle caratteristiche e prerogative indicate nel
paragrafo seguente, al quale spettano il compito di referente interno
per  il  soggetto  incaricato  della  funzione nonche' la complessiva
supervisione  dell'attivita'  di  gestione  del rischio, posto che la
responsabilita'   per   la  corretta  gestione  del  rischio  di  non
conformita' resta in capo alla banca.
    L'esternalizzazione  della  funzione  di  conformita' deve essere
formalizzata  in  un  accordo,  che  definisca quanto meno i seguenti
aspetti:
      gli obiettivi della funzione;
      la  frequenza  minima  dei flussi informativi nei confronti del
responsabile interno all'azienda e degli organi di vertice aziendali,
fermo restando l'obbligo di corrispondere tempestivamente a qualsiasi
richiesta di informazioni e consulenza da parte di questi ultimi;
      gli  obblighi  di  riservatezza  delle  informazioni  acquisite
nell'esercizio della funzione;
      la  possibilita'  di  rivedere  le  condizioni  del servizio al
verificarsi  di  modifiche  nell'operativita'  e  nell'organizzazione
della banca.
5. Il responsabile della funzione di conformita' alle norme.

    Al  fine  di assicurare l'efficacia della funzione di conformita'
e'  necessario  che  il  responsabile  possieda requisiti adeguati di
indipendenza, autorevolezza e professionalita'.
    La  nomina e la revoca del responsabile della conformita' sono di
competenza,   esclusiva   e   non   delegabile,   del   consiglio  di
amministrazione (consiglio di gestione) sentito il collegio sindacale
(consiglio  di  sorveglianza).  Le  banche  provvedono  a  comunicare
tempestivamente  alla  Banca  d'Italia la nomina e l'eventuale revoca
del responsabile della conformita'.
    Il  responsabile  della funzione di conformita' deve rivestire un
ruolo  all'interno  della  banca tale da conferire autorevolezza alla
funzione  medesima;  puo' essere nominato responsabile della funzione
anche  un  componente  dell'organo  amministrativo  purche'  non  sia
destinatario  di  deleghe.  Se  il  responsabile  della  funzione  e'
un'esponente   della   dirigenza   della   banca   non   deve   avere
responsabilita'   dirette   di   aree   operative   ne'  deve  essere
gerarchicamente dipendente da soggetti responsabili di dette aree.
    Il  personale  incaricato  di  compiti  di  conformita', anche se
inserito  in  aree  operative, riferisce direttamente al responsabile
della  funzione  per  le  questioni  attinenti  a detti compiti. Tali
flussi  informativi  separati  possono  non  essere  necessari  nelle
ipotesi in cui il personale appartenga a strutture indipendenti della
banca (es. legale, gestione del rischio).
6. Rapporti con altre funzioni aziendali.

    La  funzione  di  conformita'  collabora  con  le  altre funzioni
presenti  in  azienda  (es.  revisione interna, controllo del rischio
operativo,  funzione  legale,  organizzazione, organismo di vigilanza
individuato  ai  sensi  della  legge n. 231/2001, ecc.) allo scopo di
sviluppare  le  proprie  metodologie  di gestione del rischio in modo
coerente  con  le  strategie  e  l'operativita' aziendale, disegnando
processi conformi alla normativa e prestando ausilio consultivo.
    L'indipendenza  della  funzione, in un contesto caratterizzato da
forti interrelazioni, e' assicurata dalla formalizzazione del mandato
che ne sancisce l'autonomia rispetto sia alle strutture operative sia
a  quelle di controllo interno, attraverso la definizione espressa di
ruoli e competenze.
    La funzione di conformita' si inserisce nel sistema dei controlli
interni  delle  banche  nell'ambito delle funzioni di controllo sulla
gestione  dei  rischi (controlli di secondo livello), con l'obiettivo
di    concorrere    alla    definizione    delle    metodologie    di
misurazione/valutazione  del  rischio  di conformita', di individuare
idonee  procedure  per  la  prevenzione  dei  rischi  rilevati  e  di
richiederne    l'adozione.    Il    ruolo    descritto    differenzia
sostanzialmente  la  funzione  di  conformita' da quella di revisione
interna  (cfr.  Titolo  IV  -  Capitolo 11 - Sezione II - paragrafo 1
delle istruzioni di vigilanza).
    L'adeguatezza  ed  efficacia della funzione di conformita' devono
essere  sottoposte  a  verifica  periodica  da  parte della revisione
interna.  Ne  consegue  che,  per  assicurare  l'imparzialita'  delle
verifiche,  la  funzione di conformita' non puo' essere affidata alla
funzione  di  revisione  interna. In ogni caso, attesa la contiguita'
tra  le  due  attivita',  sono  chiaramente  individuati e comunicati
all'interno  della  banca  i  compiti  e le responsabilita' delle due
funzioni,  in  particolare  per  quanto  specificamente  attiene alla
suddivisione  delle  competenze relative alla misurazione dei rischi,
alla   consulenza  in  materia  di  adeguatezza  delle  procedure  di
controllo   nonche'   alle  attivita'  di  verifica  delle  procedure
medesime.
    Specifica  attenzione  e'  posta  nell'articolazione  dei  flussi
informativi tra le due funzioni; in particolare il responsabile della
revisione  interna  informa  il responsabile della conformita' per le
eventuali  inefficienze  nella  gestione del rischio emerse nel corso
delle attivita' di verifica di propria competenza.
7. La funzione di conformita' nelle strutture di gruppo.

    Le  decisioni  strategiche  a  livello  di  gruppo  in materia di
gestione  del  rischio  di  non  conformita' sono rimesse agli organi
aziendali  della capogruppo. Le scelte effettuate tengono conto della
specifica  operativita'  e  dei  connessi  profili  di rischio di non
conformita'  di  ciascuna  delle  societa'  componenti il gruppo. Gli
organi   aziendali   delle   componenti   del  gruppo  devono  essere
consapevoli  delle  scelte  effettuate  dagli organi di vertice della
capogruppo   e   sono   responsabili,  ciascuno  secondo  le  proprie
competenze,   dell'attuazione   nell'ambito   della  propria  realta'
aziendale  delle strategie e politiche di gestione del rischio di non
conformita'. In tale ottica e' necessario che la capogruppo coinvolga
e  renda  partecipi,  nei  modi  ritenuti  piu' opportuni, gli organi
aziendali  delle  controllate  delle  scelte effettuate in materia di
politiche e procedure di gestione del rischio di non conformita'.
    Le  attivita'  relative  alla  funzione  di  conformita' potranno
essere  accentrate,  al  fine  di conseguire economie di scala, anche
attraverso  la  costituzione  di unita' specializzate all'interno del
gruppo  medesimo;  resta  fermo,  comunque, che in ciascuna banca del
gruppo dovra' essere individuato un referente, che svolgera' funzioni
di  supporto  per  il  responsabile  di  gruppo della conformita', in
particolare  nell'applicazione alla specifica realta' aziendale delle
politiche di gestione delineate a livello di gruppo.
    Particolare  attenzione  richiede  l'articolazione della funzione
nei  gruppi con operativita' internazionale, tenuti al rispetto delle
regole vigenti in tutti i paesi in cui svolgano le proprie attivita'.
In   questi   casi   le  banche  dovranno  individuare  le  soluzioni
organizzative   piu'  idonee  (es.  compliance  officer  locali)  per
assicurare   la   corretta   gestione  del  rischio  derivante  dalla
necessita'   di  rispettare  tutte  le  disposizioni  applicabili  in
relazione ai diversi ambiti di operativita'.
    E' altresi' opportuno che societa' controllate da banche italiane
operanti  all'estero adottino i medesimi presidi di conformita' della
capogruppo  italiana, anche nei casi in cui la normativa dei paesi in
cui  la  controllata e' stata costituita non preveda analoghi livelli
di attenzione.
    In via transitoria, si fa presente che le banche che si sono gia'
dotate   di   strutture   incaricate  della  conformita',  collocando
organizzativamente  i  relativi  compiti  nella funzione di revisione
interna,  potranno  adeguarsi  alle  presenti  disposizioni  in  modo
graduale.  In  particolare, entro dodici mesi dalla pubblicazione del
presente   provvedimento,   le  due  funzioni  dovranno  essere  rese
organizzativamente e operativamente separate e indipendenti.
      Roma, 10 luglio 2007
                                    Il direttore generale: Saccomanni