PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 23 novembre 2017, n. 3/2017 

Indirizzi operativi  in  materia  di  valorizzazione  dell'esperienza
professionale del personale con  contratto  di  lavoro  flessibile  e
superamento del precariato. (18A00738) 
(GU n.32 del 8-2-2018)
 
 Vigente al: 8-2-2018  
 

 
 
                                Alle amministrazioni pubbliche di cui
                                all'art.  1,  comma  2,  del  decreto
                                legislativo n. 165 del  2001  -  Loro
                                sedi 
 
 
1. Finalita'. 
  La    presente    circolare    fornisce     indirizzi     operativi
sull'applicazione della disciplina contenuta  nei  seguenti  articoli
del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75: 
    Art. 5 - «Modifiche all'art. 7 del decreto legislativo  30  marzo
2001,  n.  165»  ovvero  revisione  della  disciplina  relativa  alle
tipologie di incarichi di collaborazione consentiti nell'ambito delle
pubbliche amministrazioni; 
    Art. 6 - «Modifiche all'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165» in tema  di  reclutamento  del  personale,  dirette  ad
estendere l'ambito di valorizzazione delle professionalita' interne; 
    Art.   20 -   «Superamento   del   precariato   nelle   pubbliche
amministrazioni». 
  Le  disposizioni  menzionate,  nell'ambito  di  una  piu'  generale
riforma delle norme sul reclutamento delle amministrazioni pubbliche,
mirano  ad  offrire  una  tutela  rispetto  a  forme  di   precariato
protrattesi nel tempo, valorizzando, nel rispetto delle regole di cui
all'art. 97 Cost., le professionalita' da tempo maturate e  poste  al
servizio  delle  pubbliche  amministrazioni,  in   coerenza   con   i
fabbisogni e le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime. 
2. Destinatari ed esclusioni. 
  La presente circolare e' rivolta alle amministrazioni pubbliche  di
cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
  Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001, rimangono
disciplinati dai rispettivi ordinamenti: 
    i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e
procuratori dello Stato; 
    il personale militare e delle Forze di  polizia  di  Stato  e  il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
    il  personale  della  carriera  diplomatica  e   della   carriera
prefettizia; 
    i dipendenti degli enti che  svolgono  la  loro  attivita'  nelle
materie contemplate dall'art. 1  del  decreto  legislativo  del  Capo
provvisorio dello Stato 17 luglio 1947,  n.  691,  e  dalle  leggi  4
giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10
ottobre 1990, n. 287; 
    il  rapporto  di  impiego  dei  professori  e   dei   ricercatori
universitari, a tempo indeterminato o determinato. 
  Analogamente rimangono assoggettati alla  specifica  disciplina  di
settore,  con  riferimento  al  superamento  del  precariato  e  alle
disposizioni in materia di lavoro flessibile: 
    il personale  docente,  educativo  e  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario (ATA)  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali; 
    le  istituzioni  dell'alta  formazione  artistica,   musicale   e
coreutica,  salvo  quanto  sara'  previsto  nel  regolamento  di  cui
all'art. 2, comma 7, lettera e), della legge  21  dicembre  1999,  n.
508. 
  Le disposizioni di legge oggetto della presente  circolare  non  si
applicano, pertanto, alle categorie di personale di cui ai precedenti
due periodi, per le quali prevale il  relativo  speciale  ordinamento
sul reclutamento. 
  La  presente  circolare  terra',  invece,  conto  della   normativa
speciale che interessa: 
    gli enti pubblici di ricerca di cui  al  decreto  legislativo  25
novembre 2016, n. 218; 
    il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico  del
Servizio sanitario nazionale; 
    il personale transitato in caso di enti destinatari  di  processi
di riordino, soppressione o trasformazione; 
    i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili, in  quelle
di pubblica utilita' e i  lavoratori  gia'  rientranti  nell'abrogato
art. 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. 
  Le amministrazioni pubbliche non richiamate dall'art. 1,  comma  2,
del decreto legislativo n. 165/2001, quali le autorita' indipendenti,
valuteranno la compatibilita' delle disposizioni in argomento  con  i
rispettivi ordinamenti e i vincoli di spesa. 
3.  Superamento  del  precariato  e  valorizzazione   dell'esperienza
professionale. 
  3.1  Precedenti  disposizioni  in  materia   di   superamento   del
precariato. 
  Le misure dell'art. 20 del decreto legislativo n. 75/2017, volte al
superamento del  precariato  e  alla  valorizzazione  dell'esperienza
professionale maturata con rapporti di lavoro flessibile, introducono
importanti  novita'  rispetto  ad  analoghi   precedenti   interventi
legislativi in materia (1) . 
  Resta inteso che alle procedure del predetto art. 20, da  svolgersi
nel triennio 2018-2020, possono partecipare, purche' in possesso  dei
prescritti requisiti, anche coloro  che  hanno  gia'  partecipato  ad
altre  analoghe  procedure,  tra  cui  anche  quelle  previste  dalle
disposizioni richiamate alla nota n. 1. 
  Le amministrazioni valuteranno  in  che  termini  le  attivita'  di
programmazione e di  attuazione  gia'  avviate  in  applicazione  dei
predetti interventi possano, ove ne ricorrano le condizioni e  se  ne
ravvisi l'opportunita', essere coordinate, a decorrere dal 1° gennaio
2018, con le nuove procedure  previste  dal  decreto  legislativo  n.
75/2017. 
  3.2  Le  procedure  di  reclutamento  dell'art.  20   del   decreto
legislativo n. 75 del 2017. 
  3.2.1 Ambito di applicazione. 
  I primi due commi dell'art. 20 del decreto legislativo  n.  75  del
2017 (di seguito, in breve, «art. 20») costituiscono i  due  pilastri
portanti della possibilita' che hanno le amministrazioni  di  avviare
procedure  di  reclutamento  speciale  transitorio  per  il  triennio
2018-2020. 
  1. L'art. 20, comma 1, consente l'assunzione a tempo  indeterminato
del personale non dirigenziale,  con  contratto  di  lavoro  a  tempo
determinato, che possegga tutti i seguenti requisiti: 
    a) risulti in servizio, anche per un solo giorno, successivamente
alla data del 28 agosto 2015 (2) , con contratto di  lavoro  a  tempo
determinato   presso    l'amministrazione    che    deve    procedere
all'assunzione: all'atto dell'avvio delle procedure di  assunzione  a
tempo indeterminato il soggetto potrebbe non essere piu' in servizio;
rileva, tuttavia, la previsione del comma 12  dell'articolo,  secondo
cui ha priorita' di assunzione il personale in servizio alla data  di
entrata in vigore del  decreto  legislativo  n.  75/2017  (22  giugno
2017);  tale  ultimo   criterio,   ferma   restando   la   prevalenza
dell'effettivo   fabbisogno   definito   nella   programmazione,   e'
prioritario    rispetto    ad     altri     eventualmente     fissati
dall'amministrazione per definire  l'ordine  di  assunzione  a  tempo
indeterminato; i criteri scelti suppliranno  anche  per  l'ordine  da
attribuire a coloro che sono in servizio alla predetta  data  del  22
giugno 2017; 
    b) sia stato  assunto  a  tempo  determinato  attingendo  ad  una
graduatoria, a tempo determinato o  indeterminato,  riferita  ad  una
procedura concorsuale - ordinaria, per esami e/o titoli, ovvero anche
prevista in una normativa di legge (3) - in relazione  alle  medesime
attivita'  svolte  e  intese  come  mansioni  dell'area  o  categoria
professionale  di  appartenenza,   procedura   anche   espletata   da
amministrazioni   pubbliche   diverse   da   quella    che    procede
all'assunzione; 
    c) abbia maturato, al 31 dicembre  2017,  alle  dipendenze  della
stessa amministrazione che procede all'assunzione, fatto salvo quanto
si dira' per gli enti del SSN e gli enti di ricerca, almeno tre  anni
di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Gli anni
utili  da  conteggiare  ricomprendono  tutti  i  rapporti  di  lavoro
prestato  direttamente  con  l'amministrazione,  anche  con   diverse
tipologie di contratto flessibile,  ma  devono  riguardare  attivita'
svolte o riconducibili alla medesima area o  categoria  professionale
che   determina   poi   il    riferimento    per    l'amministrazione
dell'inquadramento da operare, senza necessita'  poi  di  vincoli  ai
fini dell'unita' organizzativa di assegnazione. 
  2. L'art. 20,  comma  2,  consente  alle  amministrazioni,  per  il
triennio 2018-2020, di bandire procedure  concorsuali  riservate,  in
misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili (4)
, al  personale  non  dirigenziale  che  possegga  tutti  i  seguenti
requisiti: 
    a) risulti titolare, successivamente alla data del 28 agosto 2015
(5) , di un contratto di lavoro flessibile  presso  l'amministrazione
che  bandisce  il  concorso:  l'ampiezza  dell'ambito  soggettivo  di
applicazione della norma, piu' esteso rispetto alla platea ammessa al
reclutamento speciale di cui all'art. 35, comma  3-bis,  lettera  a),
del decreto legislativo n. 165/2001 (nonche' a quella di cui all'art.
20, comma 1), consente di  ricomprendere  nel  reclutamento  speciale
transitorio per il triennio 2018-2020 i titolari di  varie  tipologie
di contratto flessibile, quali ad  esempio  anche  le  collaborazioni
coordinate e continuative; 
    b) abbia maturato, alla data del 31  dicembre  2017,  almeno  tre
anni di contratto, anche non continuativi, negli  ultimi  otto  anni,
presso l'amministrazione che bandisce il concorso. In tale  requisito
di anzianita' e'  possibile  sommare  periodi  riferiti  a  contratti
diversi, anche come tipologia  di  rapporto,  purche'  riferiti  alla
medesima amministrazione e alla medesima  attivita',  analogamente  a
quanto indicato al superiore punto 1, lettera c), sempre fatto  salvo
quanto si dira' per gli enti del SSN e per gli enti di ricerca. 
  Sono  esclusi  dall'applicazione   dell'art.   20,   per   espressa
previsione dell'articolo medesimo: 
    i contratti di lavoro a tempo determinato aventi  ad  oggetto  il
conferimento di incarichi dirigenziali, salvo quanto previsto per  il
personale, anche dirigenziale, del Servizio sanitario nazionale (come
specificato al successivo § 3.2.8); 
    il servizio prestato negli uffici di  diretta  collaborazione  di
cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 165/2001  o  degli  organi
politici delle regioni, secondo  i  rispettivi  ordinamenti,  nonche'
quello prestato in virtu' di contratti di cui agli articoli 90 e  110
del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (comma 7); 
    il personale  docente,  educativo  e  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario (ATA)  presso  le  istituzioni  scolastiche  ed  educative
statali, nonche' - fino all'adozione del regolamento di cui  all'art.
2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre  1999,  n.  508 -  le
Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica  (6)
; 
    i contratti di somministrazione di  lavoro  presso  le  pubbliche
amministrazioni (comma 9). 
  Per quanto concerne i contratti di formazione e  lavoro  si  rinvia
alla disciplina speciale che prevede  condizioni  e  vincoli  per  la
conversione del rapporto di lavoro. 
  3.2.2. Adempimenti preliminari e piano triennale dei fabbisogni. 
  L'art. 20  del  decreto  legislativo  n.  75/2017  prevede  che  le
procedure di reclutamento speciale ivi previste devono  svolgersi  in
coerenza con il piano triennale dei fabbisogni  di  cui  all'art.  6,
comma 2, del decreto legislativo  n.  165/2001  e  con  l'indicazione
della relativa copertura finanziaria. 
  Tuttavia, nelle more dell'adozione delle linee di  indirizzo  e  di
orientamento  nella  predisposizione  dei  piani  dei  fabbisogni  di
personale  (7)  ,  le  amministrazioni  possono  comunque   procedere
all'attuazione delle misure previste dall'art. 20 a partire dal 2018,
tenendo conto  dei  limiti  derivanti  dalle  risorse  finanziarie  a
disposizione e delle figure professionali gia' presenti nella  pianta
organica. Si ricorda, infatti, che secondo quanto previsto  dall'art.
22, comma 1, del decreto legislativo n. 75/2017,  in  sede  di  prima
applicazione, il divieto di cui all'art.  6,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 165/2001 del 2001, si applica a decorrere dal 30 marzo
2018 e comunque solo decorso il  termine  di  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione delle linee di indirizzo di cui al primo periodo. 
  Naturalmente, appare opportuno che le  amministrazioni,  anche  ove
intendano avviare le procedure di cui all'art. 20 gia' a partire  dal
primo gennaio 2018 e  comunque  prima  dell'adozione  del  piano  dei
fabbisogni o della scadenza del termine del suddetto art. 22, operino
comunque una ricognizione del personale potenzialmente interessato  e
delle esigenze  di  professionalita'  da  reclutare  attraverso  tali
procedure. Cio' al fine di poter definire anche in modo coerente, nel
piano  dei  fabbisogni,  le  professionalita'  da  reclutare  sia  in
relazione al reclutamento ordinario rivolto all'esterno sia di quello
speciale   dedicato   al   superamento   del   precariato   ed   alla
valorizzazione delle esperienze lavorative. 
  Cosicche', una volta  adottato  il  piano  dei  fabbisogni  di  cui
all'art. 6, comma 2, del decreto legislativo  n.  165  del  2001,  le
procedure programmate ai  sensi  dell'art.  20  risultino  coordinate
rispetto a quelle previsioni e possano comunque essere  eventualmente
aggiornate in coerenza. 
  A tal fine, e' opportuno che le amministrazioni  adottino  in  ogni
caso un atto interno, nel  rispetto  delle  forme  di  partecipazione
sindacale, in cui  diano  evidenza  del  personale  in  possesso  dei
requisiti previsti dall'art. 20, distinguendo i destinatari del comma
1 da quelli del comma 2, e definiscano le ragioni delle  loro  scelte
con  riferimento  all'an,  al  quomodo  e  al  quando.   Si   ritiene
fondamentale  stabilire  preventivamente  criteri  trasparenti  sulle
procedure da svolgere dandone la dovuta pubblicita'. 
  In presenza di soli soggetti in possesso dei requisiti previsti dal
comma 1 dell'art. 20, nel caso in cui  le  amministrazioni  si  siano
determinate all'avvio delle  procedure  di  reclutamento  speciale  e
abbiano disponibilita' finanziarie adeguate, sarebbe opportuno che le
stesse ricorressero alle modalita' di cui al comma 1 dell'art. 20. 
  A fronte, invece, di situazioni piu' variegate o di  disponibilita'
finanziarie limitate, le  amministrazioni  valuteranno  le  procedure
piu' efficaci e funzionali alle loro esigenze ed alla finalita' della
norma, dandone conto nel predetto atto interno, anche con riferimento
ad un'applicazione parziale nei confronti dei destinatari per ragioni
di fabbisogno, di  disponibilita'  finanziarie  o  altro.  In  questo
senso, le amministrazioni valuteranno se, nell'ottica di favorire  il
superamento del precariato, sia necessario ricorrere ad assunzioni  a
tempo indeterminato con rapporto di lavoro a tempo parziale. 
  Le modalita' di svolgimento delle procedure  concorsuali  riservate
di cui all'art. 20, comma 2, sono descritte nell'atto interno. Per la
partecipazione a tali procedure, al fine di individuare l'area  o  la
categoria professionale da considerare per coloro che hanno contratti
di collaborazione, si tiene conto dell'oggetto del contratto e  della
professionalita' del collaboratore. 
  Gli interessati possono partecipare a tutte  le  procedure  avviate
dall'amministrazione per le quali hanno i requisiti prescritti. 
  Le procedure speciali di reclutamento  finalizzate  al  superamento
del  precariato  hanno  una  disciplina  che  sottende  un  interesse
prevalente rispetto alla mobilita' prevista dall'art. 30 del  decreto
legislativo n. 165/2001 che, conseguentemente, non e' da svolgere  in
via propedeutica all'avvio delle relative procedure. Rimane,  invece,
prevalente la posizione giuridica alla ricollocazione  del  personale
in disponibilita' ed e',  pertanto,  necessario  adempiere  a  quanto
previsto dall'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001. 
  3.2.3. Risorse finanziarie aggiuntive utilizzabili per le procedure
dell'art. 20. 
  Il piano di  reclutamento  speciale  previsto  in  via  transitoria
dall'art. 20 consente di utilizzare, in deroga  all'ordinario  regime
delle assunzioni e per finalita' volte esclusivamente al  superamento
del precariato, le risorse dell'art. 9, comma 28,  del  decreto-legge
n. 78/2010 (8) , calcolate in misura corrispondente al loro ammontare
medio nel triennio 2015-2017. Tali risorse, quindi,  possono  elevare
gli  ordinari  limiti  finanziari   per   le   assunzioni   a   tempo
indeterminato previsti dalle norme vigenti, purche'  siano  destinate
per intero alle assunzioni a tempo  indeterminato  del  personale  in
possesso dei requisiti previsti dall'art. 20  e  nel  rispetto  delle
relative procedure. Le amministrazioni  devono  essere  in  grado  di
sostenere  a  regime  la   relativa   spesa   di   personale   previa
certificazione della sussistenza delle correlate risorse  finanziarie
da parte dell'organo di controllo interno  di  cui  all'art.  40-bis,
comma 1, del  decreto  legislativo  n.  165/2001.  Devono,  altresi',
prevedere nei propri bilanci la contestuale  e  definitiva  riduzione
del  valore  di  spesa  utilizzato  per   le   assunzioni   a   tempo
indeterminato dal tetto di cui al  predetto  art.  9,  comma  28.  Le
risorse del predetto comma 28 dovranno coprire anche  il  trattamento
economico  accessorio  e  conseguentemente,  solo   ove   necessario,
andranno ad integrare i  relativi  fondi  oltre  il  limite  previsto
dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017. 
  3.2.4. Le facolta' di  assunzione  utilizzabili  per  le  finalita'
dell'art. 20. 
  Per  dare  attuazione  all'art.  20  le   amministrazioni   possono
utilizzare, in aggiunta alle risorse di cui all'art. 9, comma 28, del
decreto-legge n. 78/2010 (cfr. supra, sub § 3.2.3.), anche le risorse
finanziarie  ordinariamente  previste  dal  rispettivo  regime  delle
assunzioni con riferimento al triennio 2018-2020, al netto di  quelle
da destinare alle assunzioni a tempo indeterminato mediante procedure
di  reclutamento   ordinario   a   garanzia   dell'adeguato   accesso
dall'esterno. 
  Il piano deve contenere un dettaglio che dimostri, in relazione  ai
risparmi da cessazione (o alla  spesa  del  personale  tenendo  conto
delle diverse discipline), le  modalita'  di  calcolo  dell'ammontare
delle risorse riconducibili alle facolta' ordinarie di assunzione. 
  Naturalmente,  le  amministrazioni  possono  programmare  su   tali
risorse anche le procedure di reclutamento speciale a regime previste
dall'art. 35,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001
ovvero, con riferimento al solo anno 2018, quelle di cui all'art.  4,
comma 6, del decreto-legge n. 101/2013:  in  tal  caso,  le  predette
procedure  di  reclutamento  speciale  dovranno   essere   ricomprese
nell'ambito delle risorse  finanziarie  destinate  a  valorizzare  le
professionalita' interne,  salvaguardando  le  risorse  da  destinare
all'accesso dall'esterno. 
  Il diritto di precedenza all'assunzione a  tempo  indeterminato  di
coloro che sono stati assunti a tempo determinato ai sensi  dell'art.
16 della legge 56/1987, come previsto  dall'art.  36,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165/2001, non grava invece sul limite  massimo
del 50 per cento di cui al reclutamento  speciale  dell'art.  20,  ma
sulle risorse destinate al reclutamento ordinario. 
  Per quanto riguarda  il  regime  delle  assunzioni  degli  enti  di
ricerca si rinvia alla  disciplina  specifica  prevista  dal  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218 (9) . 
  Per  le  Universita'  statali,  secondo   le   consuete   modalita'
utilizzate dal Ministero dell'istruzione,  dell'universita'  e  della
ricerca, alle ordinarie facolta' ad assumere saranno aggiunti i punti
organico derivanti dalla trasformazione della spesa  media  sostenuta
nel triennio  2015-2017  per  contratti  flessibili  a  valere  sulle
risorse  dell'art.  9,  comma  28,  del  decreto-legge  n.   78/2010,
prevedendo nei bilanci la  contestuale  e  definitiva  riduzione  del
valore di spesa utilizzato per le assunzioni  a  tempo  indeterminato
dal tetto di  cui  al  predetto  art.  9,  comma  28.  In  ogni  caso
l'incremento dei punti organico sara' possibile solo con  riferimento
alle  Universita'  che  saranno  in  condizione  di   assicurare   la
sostenibilita' di tale spesa che, nella  fattispecie,  dovra'  essere
dimostrata in base agli indicatori utilizzati dal Ministero ai  sensi
del decreto legislativo n. 49/2012 per l'attribuzione delle  facolta'
di assunzione. 
  I comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016, considerato  nella
sua interezza, non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica non
possono applicare le procedure dell'art. 20, commi 1 e 2. 
  Resta fermo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 20. 
  3.2.5. Divieto di instaurare nuovi rapporti di lavoro flessibile. 
  Il divieto di cui all'art. 20, comma 5, del decreto legislativo  n.
75 del 2017 e' da intendersi in combinato disposto con la  previsione
del successivo comma 8, che consente la  proroga  dei  corrispondenti
rapporti di lavoro flessibile, anche oltre il  termine  di  trentasei
mesi.  In  particolare,   il   suddetto   divieto   e'   circoscritto
esclusivamente alle professionalita' e alle posizioni  oggetto  delle
procedure di reclutamento speciale di cui ai commi 1 e 2 dello stesso
art. 20 e si applica dunque nel caso in cui le risorse  dell'art.  9,
comma 28, del decreto-legge n. 78/2010, siano impegnate nel  suddetto
piano triennale di  reclutamento  speciale.  Il  divieto  non  opera,
invece, nel caso e nella misura in cui le amministrazioni  mantengano
disponibili le risorse per l'utilizzo secondo  il  predetto  art.  9,
comma 28, anche al fine  di  sopperire  ad  esigenze  sostitutive  di
personale assente dal servizio con  diritto  alla  conservazione  del
posto.  Le  amministrazioni  che  hanno  necessita'  di  ricorrere  a
tipologie di lavoro flessibile dovranno quindi privilegiare,  per  il
reclutamento speciale, l'utilizzo di risorse di turn  over  ordinario
nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno. 
  3.2.6. Proroga dei rapporti di lavoro. 
  Nelle more della  conclusione  delle  procedure  speciali  previste
dall'art.  20,  commi  1  e  2,  le  amministrazioni  possono  dunque
prorogare i  corrispondenti  rapporti  di  lavoro  flessibile  con  i
soggetti che partecipano alle relative procedure (art. 20, comma 8). 
  Poiche' la proroga o la durata dei relativi rapporti di  lavoro  e'
prevista  in  deroga  alla  disciplina  del  decreto  legislativo  n.
81/2014,  la  stessa  e'  consentita  per  coloro  che,  come  detto,
partecipano  alle  procedure  dell'art.  20,  in  quanto  chiaramente
destinatari di misura volta al superamento del precariato. 
  Naturalmente,  ove  le  amministrazioni  intendano  accedere   alle
procedure di reclutamento speciale in  esame,  a  partire  dal  2018,
essendo in grado di indicare le professionalita' da reclutare secondo
risorse e fabbisogni, appare ragionevole che, al fine di garantire la
continuita' dei servizi, possano procedere al rinnovo o alla  proroga
dei corrispondenti contratti in essere, nel rispetto dei limiti e dei
requisiti di legge, anche prima di iniziare le suddette procedure. 
  Al riguardo, per come si  chiarira'  meglio  infra,  sub  §  4,  si
segnala che, ai sensi  del  combinato  disposto  dell'art.  7,  comma
5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001 e dell'art. 22,  comma  8,
decreto legislativo n. 75 del 2017, dal 1° gennaio 2018  entrera'  in
vigore  il  divieto  di  stipulare  i  contratti  di   collaborazione
coordinata e continuativa ivi previsti, da intendersi come riferito a
quella tipologia di contratti sottoscritti a partire da quella data e
non  gia'  a  quelli  sottoscritti  antecedentemente,  anche  laddove
dispieghino i propri effetti  in  periodo  successivo  alla  suddetta
data. 
  3.2.7. Gli enti pubblici di ricerca. 
  Per il personale degli enti pubblici di ricerca, di cui al  decreto
legislativo 25 novembre 2016, n. 218, i commi 1 e 2 dell'art.  20  si
applicano con le specificita' che seguono: 
    considerare,  ai  fini  della  definizione  del  fabbisogno,   la
disciplina prevista dal citato decreto legislativo n. 218/2016; 
    con riferimento al personale finanziato dal fondo  ordinario  per
gli enti e le istituzioni di ricerca  (quindi  gli  enti  di  ricerca
sottoposti alla vigilanza del MIUR), il requisito del periodo di  tre
anni di lavoro negli ultimi otto anni, previsto dall'art. 20, commi 1
lettera c)  e  2,  lettera  b),  puo'  essere  conseguito  anche  con
attivita' svolta presso diversi enti e istituzioni di ricerca; 
    l'ampio riferimento alle varie tipologie di contratti  di  lavoro
flessibile, di  cui  all'art.  20,  comma  2,  puo'  ricomprendere  i
contratti di collaborazione  coordinata  e  continuativa  e  anche  i
contratti degli assegnisti di ricerca; 
    non si applica il divieto di instaurare nuovi rapporti di  lavoro
flessibile di cui all'art. 20, comma 5, purche'  siano  rispettati  i
vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente. 
  3.2.8. Enti del Servizio sanitario nazionale. 
  I commi 1 e 2 dell'art. 20 si applicano a tutto il personale  degli
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale  con  le  stesse  modalita'
previste  per  il  restante  personale,  salvo  le  specificita'  che
seguono: 
    per il personale medico, tecnico-professionale e  infermieristico
del Servizio sanitario  nazionale,  dirigenziale  e  non,  continuano
anche ad applicarsi le disposizioni di cui  all'art.  1,  comma  543,
della legge n. 208/2015, la cui efficacia e' prorogata al 31 dicembre
2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31
dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre  2018  per  la
stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'art. 1,
comma 542, della stessa legge n. 208/2015; 
    per il  suddetto  personale,  in  quanto  personale  direttamente
adibito allo svolgimento delle attivita' che rispondono all'esigenza,
prescritta dalla norma, di assicurare la continuita'  nell'erogazione
dei servizi sanitari, e' consentito il ricorso anche  alle  procedure
di cui all'art.  20  e,  per  il  personale  tecnico-professionale  e
infermieristico, il requisito del periodo di tre anni di lavoro negli
ultimi otto anni, previsto dall'art. 20, commi  1  lettera  c)  e  2,
lettera   b),   puo'   essere   conseguito   anche   presso   diverse
amministrazioni del Servizio sanitario nazionale. 
  Infine si precisa che l'art. 20 e' applicabile anche agli  IRCSS  e
agli IZS. 
  3.2.9. Rapporti di lavoro svolti con enti riorganizzati. 
  L'art. 20, comma  13  tutela  la  posizione  di  coloro  che  hanno
prestato attivita' lavorativa presso enti interessati da processi  di
riordino, soppressione o trasformazione.  Qualora  gli  stessi  siano
transitati o assegnati, in  ragione  dei  predetti  processi,  presso
altre amministrazioni, ai fini del possesso del requisito dei 3  anni
negli ultimi 8 anni, di cui ai commi 1, lettera c), e 2,  lettera  b)
dell'art.  20,  si  considera  anche  il  periodo   maturato   presso
l'amministrazione di provenienza, che puo' essere  sommato  a  quello
svolto in via continuativa o meno presso la nuova amministrazione. 
  3.2.10. Lavoratori socialmente utili. 
  L'art. 20, comma 14, e' finalizzato a favorire il superamento delle
situazioni   di   precarieta'   nell'utilizzazione   di    lavoratori
socialmente utili e di pubblica utilita'. 
  La norma interviene: 
    1. posticipando al 31 dicembre 2020  il  termine  finale  del  31
dicembre 2018 entro il quale, in base al combinato disposto dell'art.
4, comma 8, del decreto-legge n. 101/2013 e dell'art. 1,  comma  426,
della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,  e'  possibile  definire  i
processi di assunzione dei soggetti interessati; 
    2. ampliando il bacino delle  risorse  finanziarie  utilizzabili,
atteso che e' possibile ricorrere, oltre ai finanziamenti  statali  e
regionali e alle facolta'  assunzionali  nei  limiti  previsti  dalla
normativa  vigente,  anche  all'utilizzo  della  spesa  storica,  ove
sostenibile a regime, di cui all'art. 9, comma 28, del  decreto-legge
n. 78 del 2010, calcolata in misura  corrispondente  alla  media  del
triennio 2015-2017; 
    3. consentendo di neutralizzare, ai fini  delle  disposizioni  di
cui all'art. 1, commi 557 e 562, della legge  27  dicembre  2006,  n.
296,  relative  al  calcolo  della  propria   spesa   di   personale,
l'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni; 
    4. confermando il modello procedimentale dell'art. 1, comma  209,
della legge n. 147/2013 che, come noto, prevede che con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro  e
delle politiche  sociali  e  con  il  Ministro  dell'interno,  previa
ricognizione della normativa vigente in materia,  dell'entita'  della
spesa  sostenuta  a  livello  statale  e  locale   e   dei   soggetti
interessati,  si  provvede  a  individuare  le  risorse   finanziarie
disponibili, nei limiti della spesa gia' sostenuta e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a  favorire
assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori interessati; 
    5.  prevedendo  la  possibilita'  di  prorogare   gli   eventuali
contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre  2018,  nei  limiti
delle risorse disponibili e tenuto conto  di  quelle  utilizzabili  a
seguito  di  quanto  definito  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, coerentemente  al  piano  di  stabilizzazione
definito da ciascuna amministrazione. 
  A seguito dell'adozione del prescritto decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri saranno  note  le  condizioni  necessarie  per
l'attuazione della relativa disciplina. 
  3.3. Modifiche all'art. 35. Reclutamento speciale a regime. 
  L'art.  35,  comma  3-bis,  del  decreto  legislativo  n.  165/2001
disciplina, come noto, procedure di reclutamento speciale «a  regime»
volte alla valorizzazione dell'esperienza professionale acquisita dai
titolari di rapporto di lavoro flessibile con  l'amministrazione  che
emette il bando. 
  Le procedure si svolgono mediante concorso pubblico, a  valere  sul
limite  massimo  del  50  per  cento  delle  facolta'  ordinarie   di
assunzione: 
    a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento  di
quelli  banditi,  a  favore  dei  titolari  di  rapporto  di   lavoro
subordinato a tempo determinato che, alla data di  pubblicazione  dei
bandi, hanno maturato almeno tre anni  di  servizio  alle  dipendenze
dell'amministrazione che emana il bando; 
    b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare,  con  apposito
punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale  di  cui
alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione  del  bando,
hanno maturato almeno tre anni  di  contratto  di  lavoro  flessibile
nell'amministrazione che emana il bando. 
  L'art. 6, comma 1 lettera b), del  citato  decreto  legislativo  n.
75/2017 ha  sostituito  alla  lettera  b),  il  riferimento  al  solo
contratto «di collaborazione coordinata e continuativa»  con  quello,
piu' ampio, al contratto «di lavoro flessibile». 
  La  modifica  comporta  che   la   valorizzazione   dell'esperienza
professionale maturata dal personale  possa  riferirsi  ad  una  piu'
ampia platea e, dunque, a tutte le tipologie di lavoro flessibile  di
cui all'art. 36, comma  2,  e  dell'art.  7,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 165/2001, ivi compresi  i  titolari  di  contratti  di
somministrazione di lavoro. Naturalmente, potranno essere valorizzati
anche  i  contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa
stipulati nel rispetto della normativa vigente ratione temporis. 
4. Gli incarichi di collaborazione nel settore pubblico. 
  In premessa occorre ricordare  che  il  divieto  per  le  pubbliche
amministrazioni di stipulare contratti di collaborazione coordinata e
continuativa,  che   si   concretino   in   prestazioni   di   lavoro
esclusivamente  personali,  continuative  e  le  cui   modalita'   di
esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai
tempi e al luogo di lavoro, era gia' previsto dall'art. 2,  comma  4,
del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. 
  In attuazione, quindi, della suddetta previsione normativa,  l'art.
5  del  decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.   75   interviene
sull'articolo 7 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,
introducendo  disposizioni  normative  in  materia  di  incarichi  di
collaborazione  e  previsioni   di   coordinamento   normativo.   Con
l'aggiunta del comma 5-bis, dunque, viene data attuazione al  divieto
per  le  amministrazioni  pubbliche   di   stipulare   contratti   di
collaborazione    coordinati    e     continuativi     caratterizzati
dall'eterodirezione della prestazione con riferimento ai tempi  e  ai
luoghi di lavoro. 
  Secondo la disposizione,  in  caso  di  violazione  del  prescritto
divieto, i  contratti  posti  in  essere  sono  nulli  e  determinano
responsabilita' erariale e i dirigenti sono,  altresi',  responsabili
ai  sensi  dell'art.  21  del   decreto   legislativo   n.   165/2001
(Responsabilita' dirigenziale) e ad essi non puo' essere  erogata  la
retribuzione di risultato. 
  Il predetto divieto, secondo quanto disposto dall'art. 22, comma 8,
del medesimo decreto legislativo n. 75/2017, si applica  a  decorrere
dal 1° gennaio 2018. 
  Come chiarito dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo
di legittimita' su atti del Governo  e  delle  Amministrazioni  dello
Stato, con deliberazione  SCCLEG/37/2015/PREV:  «Il  divieto  per  le
pubbliche amministrazioni di stipulare  contratti  di  collaborazione
con  personale  esterno  previsto  dall'art.  2,  comma  4,   decreto
legislativo n. 81/2015 si applica soltanto ai contratti  sottoscritti
a partire dal 1° gennaio 2017, ma non ai contratti che,  sottoscritti
in data antecedente, dispiegano i propri effetti anche in un  periodo
successivo alla predetta data». Il principio puo' essere esteso  alla
nuova disciplina normativa, attesa la  corrispondenza  del  disposto,
per cui si puo'  ritenere  che  il  divieto  per  le  amministrazioni
pubbliche di stipulare contratti di collaborazione che si  concretano
in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e  le
cui modalita' di esecuzione siano organizzate dal  committente  anche
con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro, si applica soltanto ai
contratti sottoscritti a partire dal  1°  gennaio  2018,  ma  non  ai
contratti che, sottoscritti in data antecedente, dispiegano i  propri
effetti anche in un periodo successivo alla predetta data. 
  Resta ferma la disciplina in materia di incarichi di collaborazione
prevista dall'art. 7, commi 6 e seguenti, del decreto legislativo  n.
165/2001 e il principio generale secondo cui le amministrazioni  sono
chiamate ad evitare comportamenti elusivi del disposto normativo. 
  A  seguito  delle  modifiche  apportate  dalle  nuove  disposizioni
normative,  fermo  restando  il  predetto  divieto,  per   specifiche
esigenze cui non possono far fronte con  personale  in  servizio,  le
amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente  incarichi
individuali,  con  contratti  di  lavoro  autonomo,  ad  esperti   di
particolare e comprovata  specializzazione  anche  universitaria,  in
presenza  dei  presupposti  di  legittimita'  indicati  dalla  stessa
disposizione.   Nell'ambito   degli    incarichi    consentiti,    le
amministrazioni  potranno   sottoscrivere,   quindi,   contratti   di
collaborazione   che    non    abbiano    le    caratteristiche    di
eterorganizzazione  vietate  all'art.   7,   comma   5-bis,   decreto
legislativo n. 165/2001 e che rispettino  i  requisiti  dell'art.  7,
comma 6 del medesimo decreto legislativo (10) . 
  Infine, occorre aggiungere che, al fine di garantire la continuita'
delle attivita' di ricerca, il personale degli Istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  e   gli   Istituti   zooprofilattici
sperimentali  gode  anche  di  una  specifica  disciplina,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 410, della legge 11 dicembre 2016,  n.  232.  Tale
previsione consente infatti ai suddetti enti, in deroga al divieto di
cui all'art. 7, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del  2001
e, dunque, anche a titolo di collaborazione coordinata e continuativa
caratterizzata  da  eterorganizzazione,  di  continuare  comunque  ad
avvalersi del personale addetto alla ricerca titolare di contratti di
lavoro flessibile al 31  dicembre  2016.  Tale  norma  di  favore  e'
rimasta in vigore ed e' stata anzi precisamente coordinata anche  con
il decreto legislativo n. 75  del  2017,  precisamente  all'art.  22,
comma 10 del predetto decreto. 
    Roma, 23 novembre 2017 
 
                                                    Il Ministro       
                                               per la semplificazione 
                                                    e la pubblica     
                                                   amministrazione    
                                                        Madia         

(1) Per quanto riguarda le norme principali in  tema  di  superamento
    del precariato si richiamano, a titolo meramente esemplificativo,
    le seguenti: articolo 1, commi 519, 529, 558 e 560,  della  legge
    27 dicembre 2006, n. 296; articolo 3, comma 90,  della  legge  24
    dicembre 2007, n. 244, nonche' articolo 4  del  decreto-legge  31
    agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
    30 ottobre 2013, n.  125.  Con  riferimento  alla  valorizzazione
    della professionalita' acquisita mediante esperienze  lavorative,
    si ricorda l'art. 1, comma 401, della legge 24 dicembre 2012,  n.
    228, che ha inserito il comma 3-bis all'articolo 35  del  decreto
    legislativo n. 165/2001, nonche' l'art. 1, comma 227, della legge
    28 dicembre 2015, n. 208. Si ricordano,  altresi',  le  procedure
    per il personale insegnante ed educativo  previste  dall'articolo
    17 del decreto legge 24 giugno  2016,  n.  113,  convertito,  con
    modificazioni dalla legge 7 agosto 2016, n. 160,  rinviando  alla
    disciplina speciale  ivi  prevista  anche  con  riferimento  allo
    scorrimento delle graduatorie delle  amministrazioni  definite  a
    seguito  di  prove  selettive  per  titoli  ed  esami   ed   alle
    conseguenti deroghe che ne derivano, fermi restando  i  requisiti
    generali  di  accesso.  Con  riferimento   alle   procedure   del
    decreto-legge n. 101/2013 si riporta l'art. 1, comma  426,  della
    legge 23 dicembre 2014, n. 190 secondo cui:  «In  relazione  alle
    previsioni di cui ai commi  da  421  a  425  il  termine  del  31
    dicembre 2016, previsto dall'articolo 4, commi  6,  8  e  9,  del
    decreto-legge  31  agosto   2013,   n.   101,   convertito,   con
    modificazioni, dalla legge  30  ottobre  2013,  n.  125,  per  le
    finalita' volte al superamento del precariato, e' prorogato al 31
    dicembre 2018, con possibilita' di utilizzo, nei limiti  previsti
    dal predetto art. 4, per gli anni 2017 e 2018, delle risorse  per
    le assunzioni e delle graduatorie che  derivano  dalle  procedure
    speciali.   Fino   alla   conclusione    delle    procedure    di
    stabilizzazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 529, della legge
    27 dicembre 2013, n.  147,  le  regioni  possono  procedere  alla
    proroga  dei  contratti  a  tempo  determinato  interessati  alle
    procedure di cui al presente periodo, fermo restando il  rispetto
    dei vincoli previsti  dall'art. 1,  comma  557,  della  legge  27
    dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, in  ogni  caso
    nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.». 

(2) Data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015. 

(3) Per i riferimenti normativi, vedi anche tra quelli  riportati,  a
    titolo esemplificativo, alla nota 1. 

(4) La previsione, volta a garantire l'adeguato accesso dall'esterno,
    e' da intendere riferita non ai posti della  dotazione  organica,
    che e' comunque suscettibile di rimodulazione,  ma  alle  risorse
    finanziarie disponibili nell'ambito delle facolta' di assunzione,
    che possono quindi  essere  destinate  al  reclutamento  speciale
    nella misura massima del 50 per cento. Le  risorse  dell'art.  9,
    comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 sono, invece,  per  intero
    destinabili alle finalita' dell'art. 20, commi  1  e  2,  decreto
    legislativo n. 75/2017. 

(5) Cfr. nota 2. 

(6) Per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25
    novembre 2016, n. 218 e' prevista l'esclusione  dall'applicazione
    dei soli commi 5 e 6 dell'art. 20 del decreto legislativo  n.  75
    del 2017 (cfr. infra, sub § 3.2.7.). 

(7) Si fa riferimento alle  linee  di  indirizzo  e  di  orientamento
    previste dall'art. 6-ter del decreto legislativo n. 165/2001. 

(8) Per gli enti di ricerca resta fermo quanto previsto dal comma 187
    dell'articolo 1 della legge n. 266  del  2005.  Conseguentemente,
    per gli stessi enti, il riferimento all'articolo 9, comma 28, del
    decreto-legge  n.  78/2010   e'   da   riferire   alla   predetta
    disposizione,  ferma  restando  la  disciplina  in   materia   di
    assunzioni prevista dal decreto legislativo n. 218/2016. 

(9) L'art. 9, comma 2 del decreto legislativo 25  novembre  2016,  n.
    218, prevede che «L'indicatore del limite massimo alle  spese  di
    personale e' calcolato rapportando le spese  complessive  per  il
    personale di competenza dell'anno di riferimento alla media delle
    entrate  complessive  dell'Ente  come  risultante   dai   bilanci
    consuntivi dell'ultimo triennio. Negli  Enti  tale  rapporto  non
    puo' superare l'80 per cento.» 

(10) In tale  ambito  si  collocano  e  restano  ferme  le  tipologie
     contrattuali previste in settori speciali, quali i contratti per
     attivita' di insegnamento di cui all'articolo 23, della legge 30
     dicembre 2010, n. 240; gli assegni di  ricerca  conferiti  dalle
     universita' ai sensi dell'articolo 22 della  legge  30  dicembre
     2010, n. 240;  il  rapporto  d'impiego  dei  tecnologi  a  tempo
     determinato e dei lettori di scambio  di  cui,  rispettivamente,
     all'articolo 24-bis e all'articolo 26 della  legge  30  dicembre
     2010, n. 240; le attivita'  di  tutorato  universitario  di  cui
     all'articolo 13  della  legge  19  novembre  1990,  n.  341;  le
     collaborazioni a  tempo  parziale  alle  attivita'  connesse  ai
     servizi e al tutorato da parte di studenti universitari  di  cui
     agli articoli 8, comma 6, e 11 del decreto legislativo 29  marzo
     2012, n. 68. 

Registrato alla Corte dei conti il 16 gennaio 2018 
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia  e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 86