MINISTERO DELLA SALUTE

COMUNICATO

Indicazioni riguardanti l'applicazione dell'art. 63  del  regolamento
(CE) n. 1107/2009. (13A02906) 
(GU n.80 del 5-4-2013)

 
 
    Il regolamento (CE) n. 1107/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo  all'immissione  sul  mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga  le  direttive  del  Consiglio
79/117/CEE e 91/414/CEE, ha  introdotto  disposizioni  specifiche  in
merito alla riservatezza delle informazioni presentate alle Autorita'
nazionali competenti. 
    Ai sensi  dell'art.  63,  paragrafo  2,  lettera  e,  del  citato
regolamento, la divulgazione delle informazioni concernenti i  legami
che esistono tra il fabbricante o l'importatore ed il  richiedente  o
il   titolare   dell'autorizzazione,   e'   considerata   di    norma
pregiudizievole   per   la   tutela   degli   interessi   commerciali
dell'interessato. 
    Stante la genericita' della norma e la differente interpretazione
accolta dagli Stati membri, questa Amministrazione ha interpellato  i
Servizi giuridici della Commissione europea  circa  l'esatta  portata
dell'art. 63, paragrafo 2, lettera e, per una  applicazione  coerente
del regolamento da parte  degli  Stati  membri  (consideranda  5  del
regolamento). 
    In attesa del citato parere l'Amministrazione  ritiene  opportuno
seguire l'interpretazione prevalente  adottata  dagli  Stati  membri,
considerando riservati i seguenti dati: 
    denominazione commerciale con la quale il prodotto  fitosanitario
e' autorizzato nello Stato membro di provenienza estera; 
    denominazione della ditta  titolare  del  prodotto  fitosanitario
autorizzato nello Stato membro di provenienza estera; 
    Stato membro dal quale proviene il prodotto fitosanitario oggetto
di commercio parallelo. 
    Le  suddette  informazioni,  in  possesso  di  questa   Direzione
generale, sono omesse sia nel decreto  dirigenziale  di  permesso  al
commercio parallelo, sia nell'etichetta  del  prodotto  fitosanitario
oggetto  di  commercio  parallelo,   in   osservanza   della   citata
disposizione. 
    Qualora la ditta richiedente il permesso di  commercio  parallelo
non intenda avvalersi della riservatezza dei dati sopraindicati, puo'
presentare a questa  Direzione  generale  una  dichiarazione  in  tal
senso, utilizzando la seguente dicitura: 
    "L'impresa   ....................,   avente   sede   legale    in
................... dichiara di non avere interesse  all'applicazione
dell'art. 63, par. 2, lettera e, del regolamento (CE)  n.  1107/2009,
ritenendo non  pregiudizievole  la  divulgazione  delle  informazioni
considerate riservate ai sensi di quest'ultimo, ed in  particolare  i
dati  relativi  al  titolare  dell'autorizzazione  del  prodotto   di
provenienza  estera,  alla  denominazione  commerciale  del  prodotto
fitosanitario di provenienza estera, ed allo Stato membro  dal  quale
proviene il prodotto fitosanitario oggetto di importazione." 
    La suddetta dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante
della ditta,  dovra'  essere  allegata  all'istanza  di  permesso  al
commercio parallelo o presentata in sede di adeguamento del  permesso
e della relativa etichetta alle condizioni di impiego del prodotto di
riferimento autorizzato in Italia. 
    Il presente comunicato sara' pubblicato sia sul portale di questo
Ministero sia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.