Legge n. 137/97, sanatoria dei decretilegge recanti modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 17 maggio 1988 - Informazione alla popolazione in materia di rischi di incidenti rilevanti.(GU n.241 del 15-10-1997)
Vigente al: 15-10-1997
A tutti i sindaci interessati Ai prefetti interessati Alle regioni Alle province autonome di Trento e Bolzano Ai comitati tecnici regionali o interregionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco Alle aziende sanitarie locali interessate La legge 19 maggio 1997, n. 137, al comma 9 e seguenti dell'art. 1, ha innovato significativamente le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 175/88 e successive modifiche, che subordinavano alla conclusione delle apposite istruttorie ed alla successiva predisposizione dei piani di emergenza esterna da parte dei prefetti l'informazione alla popolazione sui possibili rischi conseguenti alla presenza sul territorio delle attivita' industriali soggette a "notifica", sulle misure di sicurezza e sulle norme di comportamento da seguire in caso di incidenti rilevanti. 1. Tale legge dispone, infatti, che, in sede di prima applicazione, i fabbricanti inviino un'apposita scheda di informazione al Ministero dell'ambiente, alla regione, al comitato tecnicoregionale, al prefetto, all'azienda sanitaria locale ed al sindaco per le nuove attivita' contestualmente alla "notifica" e alla "dichiarazione", per quelle in esercizio soggette a notifica entro il 9 agosto 1997 e per quelle soggette a dichiarazione entro il 10 giugno 1998; 2. Il sindaco, dopo aver completato tale scheda la distribuisca immediatamente alla popolazione che potrebbe subire conseguenze in caso di incidente rilevante. Con tali disposizioni, che si aggiungono ad una serie di misure volte ad accelerare le conclusioni delle istruttorie e la conseguente predisposizione dei piani di emergenza, il legislatore ha inteso rendere effettivo il diritto della popolazione: a) di essere preventivamente informata sulle conseguenze di eventuali incidenti rilevanti (attraverso le notizie riportate nelle sezioni da 3 a 6 della scheda); b) di conoscere contestualmente gli organi della pubblica amministrazione preposti a fornire a richiesta ulteriori informazioni, quelli responsabili dei primi interventi, della gestione dei piani di emergenza esterna e di dare indicazioni sui comportamenti da seguire e sui mezzi di allertamento ed i presidi di soccorso previsti ove si dovesse verificare un incidente rilevante (attraverso le notizie riportate nella sezione 2 e nel secondo, terzo e quarto campo della sezione 7 della scheda). La scheda sara' compilata dal fabbricante, ad eccezione della sezione 2 che fa capo alla pubblica amministrazione, in special modo, al sindaco nel cui comune insistono aziende a rischio di incidente rilevante, o anche al sindaco del comune eventualmente coinvolto dagli scenari incidentali ipotizzati. Per quanto riguarda la sezione 7 si possono intravedere le seguenti distinte situazioni: nel caso in cui i prefetti abbiano gia' predisposto il piano di emergenza esterno, sulla base delle procedure previste dalla legge 24 febbraio 1992, n. 225, il fabbricante riportera' nella medesima sezione 7 le informazioni contenute in tali piani in base alle disposizioni a lui impartite dall'autorita' preposta. Dagli stessi piani, inoltre, il sindaco desumera' la popolazione interessata a ricevere la scheda; nel caso in cui i prefetti non abbiano ancora predisposto il piano di emergenza esterna di cui al comma precedente, i sindaci solleciteranno gli stessi prefetti a provvedere alla definizione di un piano di emergenza esterna provvisorio, utilizzando le "linee guida per la pianificazione di emergenza esterna per impianti industriali a rischio di incidente rilevante", diramate dal Dipartimento di protezione civile nel gennaio 1994. Tali linee guida, tra l'altro, consentiranno di determinare, con un metodo speditivo, la zona di sicuro impatto e la zona esterna a questa nella quale potrebbero prodursi danni anche di una certa entita', le misure da adottare e conseguentemente anche di individuare la popolazione interessata a ricevere la scheda. Le dette linee guida potranno inoltre consentire l'individuazione dell'eventuale ulteriore area in cui l'informazione potra' essere diffusa mediante altri mezzi di comunicazione, quali ad esempio affissione di manifesti, pubblicazione su bollettini locali, etc., fermo restando che la scheda va consegnata a chiunque ne faccia richiesta. Il piano di emergenza esterna provvisorio e le misure cosi' adottate dovranno essere portate a conoscenza del fabbricante, anche per la compilazione della sezione 7 della scheda di informazione. In assenza di piano di emergenza esterno definitivo ed anche di quello provvisorio, il fabbricante compilera' il campo 1 della sezione 7 della scheda riportando i collegamenti predisposti per allertare le autorita' competenti per gli incidenti di cui nel rapporto di sicurezza abbiano previsto la possibilita' di conseguenze all'esterno dello stabilimento. In tale ipotesi la popolazione interessata a ricevere la scheda sara' quella residente nella zona di sicuro impatto e in quella di danno, esterne allo stabilimento, individuate dal fabbricante nel proprio rapporto di sicurezza, elaborato sulla base della normativa vigente. Il fabbricante, nel trasmettere la scheda, potra' indicare anche la zona esterna di coinvolgimento e quindi la popolazione interessata all'informazione. In tal caso, inoltre, il fabbricante fornira' delle indicazioni provvisorie sui comportamenti da seguire in caso di incidente rilevante richiamando quanto previsto negli allegati 1 e 3 delle linee guida per la informazione alla popolazione elaborate dalla protezione civile, per la parte di pertinenza alla propria attivita'. Le informazioni di cui ai campi 3 e 4 della sezione 7 dovranno essere integrate dalle autorita' di cui alla sezione 2. Nel richiamare l'import anza che riveste la corretta informazione alla popolazione al fine di porre in essere corretti comportamenti in caso di incidente rilevante si ritiene che la pronta predisposizione dei piani di emergenza esterna unitamente alla puntuale chiusura delle istruttorie ancora in corso, consentiranno di perseguire con efficacia l'obiettivo della norma. Il Ministero dell'ambiente ed il sistema delle agenzie regionali, con il coordinamento dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, sono disponibili a fornire alle autorita' locali ogni supporto di ordine tecnico che si rendesse necessario. p. Il Ministro: Calzolaio