N. 55 ORDINANZA 11 gennaio - 10 marzo 2017

Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. 
 
Impiego pubblico - Trasferimento del personale ANAS, in  servizio  al
  31  maggio  2012   presso   l'Ispettorato   Vigilanza   Concessioni
  Autostradali, dapprima all'Agenzia per le Infrastrutture stradali e
  poi  alla  Struttura  di  vigilanza  presso  il   Ministero   delle
  Infrastrutture e dei Trasporti. 
- Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  la
  stabilizzazione  finanziaria)  -  convertito,  con   modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111 - art. 36;
  decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti
  da  disposizioni  legislative)  -  convertito,  con  modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n.  14  -  art.
  11; decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la
  revisione della  spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
  cittadini  nonche'  misure  di  rafforzamento  patrimoniale   delle
  imprese del settore  bancario)  -  convertito,  con  modificazioni,
  dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 135 - art. 12. 
-   
(GU n.11 del 15-3-2017 )
  
 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
composta dai signori: 
Presidente:Paolo GROSSI; 
Giudici :Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario
  MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria
  de  PRETIS,  Nicolo'  ZANON,  Augusto   Antonio   BARBERA,   Giulio
  PROSPERETTI, 
      
    ha pronunciato la seguente 
 
                              ORDINANZA 
 
    nel giudizio di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  36  del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98  (Disposizioni  urgenti  per  la
stabilizzazione   finanziaria),   convertito,   con    modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n.  111;  dell'art.
11 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n.  216  (Proroga  di  termini
previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14;  dell'art.
12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni  urgenti  per
la revisione della spesa  pubblica  con  invarianza  dei  servizi  ai
cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle  imprese
del settore bancario), convertito, con  modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 7 agosto 2012,  n.  135,  promosso  dalla  Corte
d'appello di Roma con ordinanza del 27 marzo 2015, iscritta al n. 145
del registro ordinanze 2015 e  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 2015. 
    Visti l'atto di costituzione  dell'ANAS  spa  nonche'  l'atto  di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; 
    udito nella camera di consiglio dell'11 gennaio 2017  il  Giudice
relatore Nicolo' Zanon. 
    Ritenuto  che  la  Corte  d'appello  di  Roma  ha  sollevato,  in
riferimento agli artt. 3, 51 e 97 della  Costituzione,  questioni  di
legittimita' costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 12 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7
agosto 2012, n. 135; 
    che le suddette norme sono censurate nella  parte  in  cui  hanno
disposto il trasferimento del personale dipendente di  ANAS  spa,  in
servizio  presso  l'Ispettorato  di  vigilanza  sulle  concessionarie
autostradali  (IVCA)  alla  data  del  31   maggio   2012,   dapprima
all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e poi alla
Struttura di vigilanza sulle concessionarie  autostradali,  istituita
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che  la  Corte  d'appello  di  Roma  ha  sollevato  le  ricordate
questioni di legittimita' costituzionale nell'ambito di  un  giudizio
avente ad oggetto un reclamo proposto, ex lege 28 giugno 2012, n.  92
(Disposizioni in materia di riforma del mercato  del  lavoro  in  una
prospettiva di  crescita),  avverso  la  sentenza  con  la  quale  il
Tribunale ordinario di Roma ha rigettato un ricorso presentato da  ex
dipendenti ANAS spa, tendente ad ottenere l'accertamento della natura
subordinata e a tempo indeterminato dei rapporti di lavoro intercorsi
con  ANAS  spa  -  a  decorrere  da  febbraio  2009,  per  irregolare
utilizzazione di contratti di somministrazione di lavoro temporaneo -
e del conseguente diritto dei lavoratori a transitare nei  ruoli  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a decorrere dal giorno
1° ottobre 2012, ai sensi dell'art. 36, comma 5, del d.l. n.  98  del
2011, come convertito; 
    che il giudice rimettente, in punto di rilevanza, osserva che,  a
suo giudizio, non risultava adeguatamente esplicitata la causale  del
ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato,  con  la
quale ANAS ha impiegato i ricorrenti presso l'ufficio IVCA fino al 27
settembre 2012, data di estinzione del rapporto di lavoro in  ragione
del trasferimento (disposto in attuazione delle norme  impugnate  nel
giudizio costituzionale) del solo  personale  a  tempo  indeterminato
alle  dipendenze  dell'Agenzia  per  le  infrastrutture  stradali  ed
autostradali; 
    che l'accertata instaurazione di un rapporto di  lavoro  a  tempo
indeterminato tra i reclamanti e  ANAS  spa  determinerebbe  il  loro
diritto  a   transitare   alle   dipendenze   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti, proprio in forza  delle  disposizioni
della cui legittimita' costituzionale si dubita, con  la  conseguenza
che la declaratoria di illegittimita' costituzionale della  normativa
censurata determinerebbe il difetto  di  legittimazione  passiva  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rispetto alle  domande
azionate nel giudizio,  risultando,  dunque,  evidente  il  carattere
pregiudiziale della decisione  della  Corte  costituzionale  rispetto
alla definizione del giudizio a quo; 
    che, quanto  alla  non  manifesta  infondatezza  delle  questioni
sollevate, la Corte d'appello di Roma espone che ANAS spa e'  gestore
della rete stradale ed autostradale italiana di interesse  nazionale,
ha assunto la veste di societa' per  azioni  interamente  partecipata
dal Ministero dell'economia e  delle  finanze  ed  e'  sottoposta  al
controllo ed alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti; 
    che ANAS spa ha svolto, fino al 30 settembre 2012, le funzioni di
concedente della rete autostradale a pedaggio e  di  vigilanza  sulle
societa' concessionarie, proprio attraverso l'IVCA, presso  il  quale
prestavano servizio i ricorrenti nel giudizio a quo; 
    che l'art. 36 del d.l.  n.  98  del  2011,  come  convertito,  ha
previsto,  al  comma  1,  l'istituzione  presso  il  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, con decorrenza dal 1°  gennaio  2012,
dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali (d'ora  in
avanti anche «Agenzia»), disponendo, al comma 4, che «[e]ntro la data
del 30 settembre  2012,  l'Agenzia  subentra  ad  Anas  s.p.a.  nelle
funzioni di concedente per  le  convenzioni  in  essere  alla  stessa
data»; 
    che il comma  5  del  medesimo  art.  36  prevede  che  l'Agenzia
eserciti ogni competenza gia' attribuita in  materia  all'IVCA  e  ad
altri uffici di ANAS spa ovvero ad uffici  di  amministrazioni  dello
Stato, i quali sono conseguentemente soppressi  a  decorrere  dal  1°
gennaio 2012; 
    che il medesimo comma prevede altresi'  che  il  personale  degli
uffici  soppressi  con  rapporto  di  lavoro  subordinato   a   tempo
indeterminato,  in  servizio  alla  data  del  31  maggio  2012,  sia
trasferito all'Agenzia, per formarne il relativo  ruolo  organico,  e
che a  tale  personale  trasferito  si  applichi  la  disciplina  dei
contratti collettivi  nazionali  relativi  al  comparto  Ministeri  e
dell'Area I della dirigenza; 
    che, inoltre, sempre il comma  in  questione  stabilisce  che  il
personale trasferito mantenga il trattamento  economico  fondamentale
ed  accessorio,  limitatamente  alle  voci  fisse   e   continuative,
corrisposto al momento  del  trasferimento,  nonche'  l'inquadramento
previdenziale, e  che,  nel  caso  in  cui  il  predetto  trattamento
economico risulti  piu'  elevato  rispetto  a  quello  previsto,  sia
attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con
i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti; 
    che, infine, il comma in  esame  prevede  che,  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda all'individuazione
delle unita' di personale da trasferire all'Agenzia e alla  riduzione
delle dotazioni organiche e  delle  strutture  delle  amministrazioni
interessate al trasferimento delle funzioni, in misura corrispondente
al personale effettivamente trasferito; 
    che tuttavia,  espone  il  rimettente,  i  termini  previsti  per
l'adozione  dello  statuto  dell'Agenzia  sono   stati   piu'   volte
prorogati, dapprima fino al 31 marzo 2012 (ai sensi dell'art. 11  del
d.l. n. 216 del 2011, nel testo originario), poi fino  al  31  luglio
2012 (per effetto della modifica del citato art. 11  ad  opera  della
legge di conversione n. 14  del  2012)  e,  da  ultimo,  fino  al  30
settembre 2012 (ai sensi dell'art. 12 del d.l. n. 95 del  2012,  come
convertito); 
    che l'art. 11 del d.l. n. 216  del  2011,  come  convertito,  nel
testo modificato dal d.l. n. 95 del 2012, come convertito, ha  infine
previsto, al comma 5, che, in caso  di  mancata  adozione,  entro  il
termine del 30 settembre  2012,  dello  statuto  e  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'Agenzia sia soppressa  e  le
attivita' e i compiti gia' attribuiti alla medesima siano  trasferiti
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 1°
ottobre 2012, con  contestuale  trasferimento  a  quest'ultimo  delle
risorse finanziarie umane e strumentali relative  all'Ispettorato  di
vigilanza sulle concessionarie autostradali; 
    che, essendo mancata, nonostante i  ripetuti  rinvii,  l'adozione
dello statuto dell'Agenzia ed  approssimandosi  il  termine  previsto
dalla legge  per  il  trasferimento  al  competente  Ministero  delle
funzioni e dei dipendenti in servizio  presso  l'IVCA,  ANAS  spa  ha
inviato a questi ultimi una nota datata 27  settembre  2012,  con  la
quale ha comunicato il trasferimento della titolarita' del  contratto
di lavoro, ex lege e senza  soluzioni  di  continuita',  in  capo  al
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
    che, con il decreto ministeriale 1°  ottobre  2012,  n.  341,  il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha istituito,  al  suo
interno, la Struttura di vigilanza sulle concessionarie  autostradali
(piu'  avanti:  «Struttura»),  alla  quale  sono  state  affidate  le
funzioni che avrebbero  dovuto  essere  svolte  dall'Agenzia  per  le
infrastrutture stradali ed autostradali; 
    che, sempre con tale decreto, alle dipendenze della Struttura  e'
stato trasferito il personale ex ANAS spa a  tempo  indeterminato  in
servizio presso l'IVCA alla data del 31 maggio 2012, con applicazione
della disciplina  dei  contratti  collettivi  nazionali  relativi  al
comparto Ministeri e all'Area I della dirigenza, secondo le modalita'
previste dalla legge; 
    che il giudice rimettente evidenzia come le disposizioni di legge
descritte abbiano infine comportato il trasferimento tout  court,  in
ruoli ministeriali, di parte del personale dipendente  da  ANAS  spa,
senza il previo superamento di un pubblico concorso, in contrasto con
i principi di  eguaglianza,  buon  andamento  e  imparzialita'  della
pubblica amministrazione, nonche' con il  principio  dell'accesso  ai
pubblici impieghi mediante pubblico concorso, in violazione,  quindi,
dell'art. 97 Cost., oltre che degli artt. 3 e 51 Cost.; 
    che nel giudizio si e' costituita ANAS spa concludendo per la non
fondatezza  delle  questioni   di   legittimita'   costituzionale   e
sostenendo che le norme sospettate di  incostituzionalita'  rientrano
nella previsione dell'ultimo comma dell'art. 97  Cost.,  che  ammette
deroghe  al  principio  dell'accesso  al  pubblico  impiego   tramite
concorso, in casi limitati e circostanziati, tra i quali rientrerebbe
appunto  quello  in  esame,   allo   scopo   di   «salvaguardare   le
professionalita' assegnate stabilmente al servizio»; 
    che nel giudizio e' intervenuto il Presidente del  Consiglio  dei
ministri,  rappresentato  e  difeso  dall'Avvocatura  generale  dello
Stato, sostenendo a sua volta la non fondatezza  delle  questioni  di
legittimita' costituzionale; 
    che l'Avvocatura statale rappresenta,  in  via  preliminare,  che
questioni identiche sono state sollevate dal Tribunale amministrativo
regionale per il Lazio, sezione terza, con  ordinanza  del  18  marzo
2014, e dalla stessa Corte d'appello di Roma, con  ordinanza  del  18
febbraio 2015,  rispettivamente  iscritte  al  n.  138  del  registro
ordinanze 2014 e al n. 64 del registro ordinanze 2015, e  decise  con
l'ordinanza della Corte costituzionale n. 209 del 2015; 
    che, secondo  l'Avvocatura  generale  dello  Stato,  in  tema  di
procedure  di  mobilita'  nel  pubblico  impiego  sarebbe   possibile
derogare alla regola generale dell'assunzione  di  personale  tramite
pubblico concorso, in presenza di disposizioni normative speciali che
espressamente  prevedano  il  trasferimento  di   risorse   umane   e
strumentali da un ente ad un altro, in virtu' di un  dislocamento  di
funzioni; 
    che esattamente questo sarebbe avvenuto nel caso  di  specie,  in
particolare per la necessita' di  eliminare  la  sovrapposizione,  in
capo ad ANAS spa, dei ruoli di concedente e concessionario  pubblico,
nonche' di organo di vigilanza su altri concessionari; 
    che, in  particolare,  la  fattispecie  rientrerebbe  nell'ambito
applicativo dell'art. 31 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni  pubbliche),  che  assoggetta  alla  disciplina   del
trasferimento di azienda ex art. 2112 del codice  civile  le  vicende
relative al trasferimento  o  conferimento  di  attivita'  svolte  da
pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici,  o  loro   aziende   o
strutture, ad altri  soggetti,  pubblici  o  privati,  con  passaggio
automatico al cessionario dei  rapporti  di  lavoro  concernenti  gli
addetti all'attivita' ceduta, per effetto di successione  legale  che
non  necessita  del  consenso  del  contraente  ceduto   (ossia   del
dipendente trasferito); 
    che, ad avviso dell'Avvocatura generale dello Stato, il personale
in questione sarebbe stato assunto da ANAS spa  mediante  esperimento
di procedura concorsuale o di  selezione  pubblica,  sicche'  sarebbe
improprio ragionare di costituzione di un nuovo rapporto di  impiego,
trattandosi,  piuttosto,  di  trasformazione  di  un  gia'  esistente
rapporto  di  natura   pubblicistica   in   altro   rapporto   avente
caratteristiche analoghe. 
    Considerato  che  la  Corte  d'appello  di  Roma   dubita   della
legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.  3,  51  e  97
della Costituzione, dell'art. 36 del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98  (Disposizioni  urgenti  per  la   stabilizzazione   finanziaria),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  15
luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29 dicembre 2011,
n. 216 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni  legislative),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della  legge  24
febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 12 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del  settore  bancario),  convertito,  con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7  agosto  2012,  n.
135; 
    che, ad avviso del rimettente, le suddette norme, nella parte  in
cui hanno disposto il trasferimento del personale dipendente di  ANAS
spa,  in   servizio   presso   l'Ispettorato   di   vigilanza   sulle
concessionarie autostradali (IVCA) alla  data  del  31  maggio  2012,
dapprima all'Agenzia per le infrastrutture stradali ed autostradali e
poi alla Struttura di vigilanza  sulle  concessionarie  autostradali,
istituita  all'interno  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti, senza il previo superamento di un  pubblico  concorso,  si
porrebbero in contrasto con i principi di eguaglianza, buon andamento
e  imparzialita'  della  pubblica  amministrazione,  nonche'  con  il
principio  dell'accesso  ai  pubblici  impieghi   mediante   pubblico
concorso, con conseguente violazione dell'art. 97  Cost.,  oltre  che
degli artt. 3 e 51 Cost.; 
    che, con ordinanza n. 209 del 2015, questa  Corte  ha  deciso  su
identiche questioni sollevate dal Tribunale amministrativo  regionale
per il Lazio, sezione terza, con ordinanza del 18 marzo 2014, e dalla
stessa Corte d'appello di Roma, con ordinanza del 18  febbraio  2015,
rispettivamente iscritte al n. 138 del registro ordinanze 2014  e  al
n. 64 del registro ordinanze 2015; 
    che l'odierna ordinanza di rimessione, in punto di non  manifesta
infondatezza, riproduce  testualmente  il  contenuto  ed  i  passaggi
argomentativi delle ordinanze di rimessione che hanno dato  luogo  ai
giudizi decisi da questa Corte con la ricordata ordinanza n. 209  del
2015; 
    che, nell'ordinanza n. 209 del 2015, questa Corte ha  evidenziato
come  i  giudici  a  quibus  non  avessero  motivato  in   punto   di
applicabilita', alla fattispecie in esame, dell'art. 31  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  (Norme  generali  sull'ordinamento
del lavoro alle  dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche),  che
assoggetta alla disciplina del trasferimento di azienda ex art.  2112
del  codice  civile  -  con  conseguente  passaggio   automatico   di
personale,  senza  necessita'  di  pubblico  concorso  -  le  vicende
relative al trasferimento  o  conferimento  di  attivita'  svolte  da
pubbliche  amministrazioni  o  enti  pubblici  (o  loro   aziende   o
strutture) ad altri soggetti, pubblici o privati; 
    che tale carenza di motivazione era conseguenza del fatto  che  i
giudici  rimettenti  non  avevano  valutato  se  ANAS   spa   dovesse
considerarsi, o non,  "pubblica  amministrazione",  appunto  ai  fini
dell'applicazione del citato art. 31 del d.lgs. n. 165 del 2001; 
    che, d'altra  parte,  la  valutazione  sull'applicabilita'  della
norma da ultimo menzionata alle fattispecie allora in esame risultava
logicamente pregiudiziale rispetto a qualunque motivazione  in  punto
di  non  manifesta  infondatezza   della   specifica   questione   di
legittimita' costituzionale sollevata; 
    che tale valutazione era tanto piu'  necessaria  in  presenza  di
pronunce  giurisprudenziali,   le   quali,   ciascuna   in   funzione
dell'applicazione di una specifica porzione di disciplina ed in epoca
antecedente alle ordinanze di rimessione, avevano  affermato  che  la
trasformazione di ANAS in societa' per  azioni  ne  avrebbe  lasciato
inalterata la natura pubblica (Consiglio di  Stato,  sezione  quarta,
sentenze 12 luglio 2013, n. 3753; 24 maggio 2013, n. 2829; 8 novembre
2011, n. 5904; 24 febbraio 2011, n. 1230), essendosi  tradotta  nella
mera adozione di una  formula  organizzativa  che  non  impedisce  di
ritenere che ANAS spa abbia «conservato connotati  essenziali  di  un
ente pubblico» (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenze 9
luglio 2014, n. 15594, e 16 luglio 2014, n. 16240); 
    che la rilevata carenza aveva condotto  ad  una  declaratoria  di
manifesta   inammissibilita'   delle   questioni,   per    incompleta
ricostruzione,  e  conseguente  mancata  ponderazione,   del   quadro
normativo di  riferimento  (sentenza  n.  60  del  2015,  relativa  a
fattispecie riguardante un  trasferimento  di  attivita'  previsto  e
disciplinato proprio  dall'art.  31  del  d.lgs.  n.  165  del  2001;
ordinanze n. 115 e n. 90 del 2015),  con  conseguente  compromissione
dell'«iter logico argomentativo posto a  fondamento  della  sollevata
censura» (sentenza n. 18 del 2015); 
    che l'odierna ordinanza di rimessione non  reca  nuovi  argomenti
rispetto a quelli gia' vagliati nella citata  ordinanza  n.  209  del
2015  di  questa  Corte,  sicche'  identico   deve   essere   l'esito
dell'attuale giudizio di legittimita' costituzionale, dal momento che
non influisce su di  esso  il  sopravvenuto  decreto  legislativo  19
agosto  2016,  n.  175  (Testo  unico  in  materia  di   societa'   a
partecipazione pubblica), non  applicabile,  ratione  temporis,  alla
fattispecie in esame. 
      
 
                          per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    dichiara  la  manifesta  inammissibilita'  delle   questioni   di
legittimita' costituzionale dell'art. 36 del decreto-legge  6  luglio
2011,  n.   98   (Disposizioni   urgenti   per   la   stabilizzazione
finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 15 luglio 2011, n. 111, dell'art. 11 del decreto-legge 29
dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini  previsti  da  disposizioni
legislative), convertito, con modificazioni, dall'art.  1,  comma  1,
della legge 24 febbraio 2012, n. 14, e dell'art. 12 del decreto-legge
6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti  per  la  revisione  della
spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure
di rafforzamento patrimoniale delle imprese  del  settore  bancario),
convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della  legge  7
agosto 2012, n. 135, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 51 e  97
della Costituzione, dalla Corte d'appello di  Roma,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2017. 
 
                                F.to: 
                      Paolo GROSSI, Presidente 
                      Nicolo' ZANON, Redattore 
                     Roberto MILANA, Cancelliere 
 
    Depositata in Cancelleria il 10 marzo 2017. 
 
                   Il Direttore della Cancelleria 
                        F.to: Roberto MILANA