DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 2018
Autorizzazione all'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e difesa dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in liquidazione, nei giudizi attivi e passivi avanti alle autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. (18A05312)(GU n.186 del 11-8-2018)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Visto l'art. 43 del regio decreto 30 ottobre 1993, n. 1611, recante «Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13; Vista la richiesta di ammissione al patrocinio dell'Avvocatura dello Stato avanzata dall'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in liquidazione di Palermo; Considerata l'opportunita' di autorizzare l'Avvocatura dello Stato ad assumere la rappresentanza e la difesa dall'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in liquidazione di Palermo; Acquisito il parere favorevole dell'Avvocatura generale dello Stato; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2018, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2018, n. 1307, recante delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri onorevole dott. Giancarlo Giorgetti; Di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze; Decreta: 1. L'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad assumere la rappresentanza e la difesa dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.) in liquidazione di Palermo, nei giudizi attivi e passivi avanti le autorita' giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali. Il presente decreto sara' sottoposto alle procedure di controllo previste dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2018 p. Il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgetti Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2018. Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne succ. n. 1599