Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Torino(GU n.18 del 23-1-1992)
Con decreto ministeriale 20 dicembre 1991 e' stato approvato il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Torino, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, che prevede: il conferimento, previo scorporo, delle attivita' e passivita' relative alla propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio e ad esclusione di un "Fondo cassa" utile per far fronte alle esigenze di liquidita' dell'ente conferente, in una costituenda societa' denominata "Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a."; la costituzione, con atto unilaterale a norma dell'art. 6 del decreto legislativo n. 356/1990, della societa' per azioni "Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a.", con un capitale sociale di lire 1.000 miliardi, che rivestira' - ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, lettera c), della legge n. 218/1990 e degli artticoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/1990 - il ruolo di capogruppo; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Torino"; la Fondazione deterra' una partecipazione nella nuova societa' bancaria pari al 100% del capitale con diritto di voto; l'adozione dello statuto della societa' conferitaria "Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria. La Cassa di risparmio di Torino, contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/1990, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.