ERRATA-CORRIGE

Comunicato  relativo al decreto del Ministro della salute 29 dicembre
2003,  recante:  «Attuazione  della  direttiva  n.  2003/40/CE  della
Commissione  nella  parte  relativa  ai  criteri di valutazione delle
caratteristiche  delle  acque  minerali  naturali  di  cui al decreto
ministeriale  12  novembre  1992, n. 542, e successive modificazioni,
nonche'  alle condizioni di utilizzazione dei trattamenti delle acque
minerali  naturali  e  delle acque di sorgente.». (Decreto pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale  - serie generale - n. 302 del 31 dicembre
2003).
(GU n.18 del 23-1-2004)

    Nel  decreto  ministeriale  citato  in epigrafe, pubblicato nella
suddetta Gazzetta Ufficiale, sono apportate le seguenti correzioni in
corrispondenza delle pagine sottoelencate:
        alla  pag.  38,  nel  titolo  del  decreto,  dove e' scritto:
«Attuazione  della  direttiva  n.  2003/40/CE della Commissione nella
parte  relativa ai criteri dei valutazione ...», leggasi: «Attuazione
della  direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa
ai criteri di valutazione ...»;
        alla pag. 39, nella tabella di cui all'art. 2 del decreto, in
corrispondenza   della   voce   2   «Arsenico»,   il  limite  massimo
ammissibile, invece di: «0,010 m/L ...», leggasi: «0,010 mg/L ...»;
      alla  pag.  41, sotto la prima colonna: al ventesimo rigo, dove
e'  scritto: «... ad un analisi microbiologica ...», leggasi: «... ad
una  analisi  microbiologica  ...»;  al  ventiseiesimo  rigo, dove e'
scritto: «... da piu' sorgent ...», leggasi: « ...da piu' sorgenti...
»;
      alla pag. 42, nell'allegato II: in corrispondenza della voce 3*
«Benzene»,  il  limite  minimo  di  rendimento  richiesto  ai  metodi
analitici   (LMRR),   invece   di:   «0,500»,   leggasi:   «0,5»;  in
corrispondenza  della  voce  5*  «Antiparassitari»,  dopo  la  parola
«insetticidi»,  deve  intendersi  inserita  la  parola «erbicidi»; in
corrispondenza  della  voce 5* «Antiparassitari», il limite minimo di
rendimento  richiesto  ai metodi analitici, invece di «0,5», leggasi:
«0,05»;  in corrispondenza della voce 5* «Antiparassitari», il limite
minimo di rendimento richiesto «0,01» deve intendersi riportato sulla
stessa  riga  delle voci «Aldrin, dieldrin, eptacloro, eptacloro»; in
corrispondenza  della  voce  6* «Policlorobifenili», dove e' scritto:
«(per  singolo  con  genere),  leggasi: «(per singolo congenere)»; in
corrispondenza  della  voce  7*  «Composti  organoalogenati  che  non
rientrano nelle voci 5 e 6», il limite minimo di rendimento richiesto
«0,1»   deve  intendersi  riportato  sulla  stessa  riga  delle  voci
«Tricloroetilene, tetracloroetilene, 1-2».