Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti(GU n.158 del 7-7-1992)
Con decreto ministeriale 12 giugno 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Chieti che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria in una costituenda societa' per azioni denominata "Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a." con un capitale sociale iniziale di lire 80 miliardi, alla quale verra' conferito il complesso dei beni e dei diritti di qualsiasi natura di cui il vecchio ente creditizio risulta titolare, ad eccezione di una somma di lire 300 milioni per disponibilita' liquide; l'adozione dello statuto della "Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio della provincia di Chieti"; l'aumento di capitale, e la connessa modifica statutaria, della Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a., da lire 80 miliardi a lire 100 miliardi mediante emissione di azioni ordinarie riservate alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde S.p.a. che acquisira' una partecipazione del 20% nel capitale della S.p.a. bancaria. A seguito dell'operazione, che verra' deliberata con l'esclusione del diritto di opzione, la quota di partecipazione della "Fondazione" nella Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a. si attestera' all'80%. La Cassa di risparmio della provincia di Chieti contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio della provincia di Chieti S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/9z0, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.