Approvazione del progetto di ristrutturazione presentato dalla Cassa di risparmio di Firenze(GU n.104 del 6-5-1992)
Con decreto ministeriale 7 aprile 1992 e' stato approvato, ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge 30 luglio 1990, n. 218 e dell'art. 3, commi 1, 3 e 5, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il progetto presentato dalla Cassa di risparmio di Firenze che prevede: il conferimento, previo scorporo, della propria azienda bancaria, compreso il credito pignoratizio, in una costituenda societa' per azioni denominata "Cassa di risparmio di Firenze S.p.a."; la costituzione della societa' per azioni "Cassa di risparmio di Firenze S.p.a." con un capitale sociale iniziale di lire 1.000 miliardi; il pacchetto azionario della nuova S.p.a. risultera' suddiviso tra l'ente conferente (90,35%) e gli attuali quotisti di partecipazione (9,65%); l'adozione del relativo statuto da parte della "Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.", abilitata all'esercizio dell'attivita' bancaria; l'adozione di un nuovo statuto da parte dell'ente conferente, che assumera' la denominazione di "Fondazione Cassa di risparmio di Firenze"; il conferimento da parte della Fondazione Cassa di risparmio di Firenze alla costituenda holding creditizia di una quota della azioni della Cassa di risparmio di Firenze S.p.a. di propria pertinenza pari a circa il 51% del capitale della banca, ai sensi dell'art. 27, comma 4, della legge n. 287/90, nonche' degli articoli 13, comma 4, e 20, comma 2, del decreto legislativo n. 356/90. Conseguentemente, la fondazione - cui continuera' a far capo il 39,35% circa del capitale della societa' bancaria conferitaria - assumera' una partecipazione, allo stato quantificata nel 42,86% circa, nel capitale della holding; la costituzione di una holding creditizia, denominata "Casse toscane S.p.a.", con un capitale sociale di lire 1.443,2 miliardi - alla quale le fondazioni risultanti dagli scorpori delle aziende bancarie delle Casse di risparmio di Firenze, Lucca, Pistoia e Pescia, San Miniato, Pisa, Livorno e della Banca del Monte di Lucca conferiranno pacchetti azionari di maggioranza delle rispettive societa' bancarie - che rivestira', ai sensi dell'art. 5, lettera c), della legge n. 218/90 e degli articoli 25 e seguenti del decreto legislativo n. 356/90, il ruolo di capogruppo, e l'adozione da parte di detta societa' del relativo statuto. La Cassa di risparmio di Firenze contestualmente alla stipula dell'atto di conferimento della propria azienda bancaria nella "Cassa di risparmio di Firenze S.p.a.", fatto salvo il compimento degli atti connessi alla modificazione dell'oggetto sociale, ai sensi dell'art. 3 del citato decreto legislativo n. 356/90, dovra' cessare l'esercizio diretto dell'impresa bancaria.