Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e (UE) n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione, per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi. (17A03454)(GU n.121 del 26-5-2017)
IL CAPO DIPARTIMENTO delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale Visto il regolamento (CE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 50; Visti il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalita' di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; Visto, in particolare, l'art. 21 del regolamento n. 2016/1150 della Commissione che stabilisce la competenza degli Stati membri nella definizione della normativa nazionale in materia di informazioni sull'utilizzo degli anticipi e relativa tempistica di trasmissione dei dati agli organismi pagatori; Visto il programma nazionale di sostegno per il settore vitivinicolo relativo alla programmazione 2014/2018, inviato alla Commissione Unione europea il 1° marzo 2013; Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1990), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunita' europea; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni» e in particolare l'art. 4, riguardante la ripartizione tra funzione di indirizzo politico-amministrativo e funzione di gestione e concreto svolgimento delle attivita' amministrative; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105, recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto ministeriale 5 agosto 2014 n. 4615, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 191 del 19 agosto 2014 recante «Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi»; Ritenuto necessario dare attuazione alle disposizioni comunitarie di cui ai precitati regolamenti per definire il calendario delle comunicazioni sugli anticipi e il relativo ambito di applicazione; Decreta: Articolo unico 1. Per i pagamenti previsti dall'OCM vino, effettuati nell'esercizio finanziario 2015 e successivi, sono obbligati alla comunicazione di cui all'art. 21 del regolamento di esecuzione n. 2016/1150 i beneficiari delle misure di promozione del vino nei paesi terzi, ristrutturazione e riconversione dei vigneti, investimenti e distillazione dei sottoprodotti, che hanno presentato progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore a 5 milioni di euro. 2. L'obbligo di cui al comma 1 riguarda i soggetti che hanno percepito anticipi per i quali, alla data del 15 ottobre di ciascun anno, non e' stata inoltrata domanda di saldo o richiesta di collaudo finale. 3. Al fine di adempiere a tale disposizione i soggetti obbligati di cui al comma 1 e 2 trasmettono all'Organismo pagatore competente per territorio entro il 30 novembre di ciascun anno: a) i rendiconti delle spese che giustificano, per ciascuna misura, l'utilizzo degli anticipi fino al 15 ottobre; b) una conferma, per ciascuna misura, del saldo degli anticipi non utilizzati e rimanente al 15 ottobre. Tali informazioni sono trasmesse, ai fini dell'invio dei conti annuali alla Commissione Unione europea, dagli Organismi pagatori ad Agea coordinamento ed al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale - Direzione generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea - PIUE VII, via XX settembre n. 20 - 00187 Roma, entro il 15 febbraio di ciascun anno. 4. Le modalita' di trasmissione delle comunicazioni di cui al precedente comma 3 sono stabilite da Agea coordinamento. Il presente provvedimento, che abroga il decreto dipartimentale 5 agosto 2014 n. 4615 e s.m., e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 15 maggio 2017 Il Capo Dipartimento: Blasi